In data 23 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Sostegni (DL 41/2021) che introduce nuove misure urgenti al fine di arginare l’impatto negativo che l’emergenza epidemiologica ha avuto sugli operatori economici nell’ultimo anno.
Tra le molte misure introdotte dal Governo, quali nuovi contributi a fondo perduto, stralcio delle cartelle esattoriali e varie proroghe fiscali, figurano anche proroghe e agevolazioni connesse a versamenti dei tributi locali.
Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio
A supporto delle imprese esercenti l’attività di pubblico esercizio, indubbiamente tra le più colpite a causa delle varie restrizioni alla mobilità delle persone disposte dal Governo, sono state estese le disposizioni agevolative introdotte dal DL 34/2020 e successivamente prorogate dal DL 137/2020 fino al 31 marzo 2021.
In particolare, fino al 30 giugno 2021 per:
– bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e altri esercizi di somministrazioni di pasti e bevande di cui all’art. 5 L. 287/91, che siano titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’uso del suolo pubblico;
– commercianti titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo di aree pubbliche (di cui al D.Lgs. 114/98);
viene sospeso il versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1 c. 816 e 837 L. 160/2019.
Sul punto si ricorda che, a decorrere dal 2021, tale canone va a razionalizzare l’imposizione in materia di occupazione del suolo pubblico e concessione pubblicitaria sostituendo:
– la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 507/93;
– il canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche di cui all’art. 63 D.Lgs. 446/97;
– l’imposta comunale sulla pubblicità;
– il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari.
Inoltre, al fine di facilitare la presentazione delle domande e l’ottenimento in tempi brevi di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, fino al 31 dicembre 2021 le domande dovranno essere inviate telematicamente all’ufficio competente allegando la sola planimetria e senza l’applicazione dell’imposta di bollo, in deroga alle modalità classiche di presentazione previste dal regolamento di cui al DPR 160/2010.
Per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e favorire la somministrazione di cibi e bevande all’esterno, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti di strutture amovibili funzionali all’esercizio dell’attività, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, ecc…, fino al 31 dicembre 2021 non è subordinata alle autorizzazioni speciali, di cui agli artt. 21 e 146 D.Lgs. 42/2004, e ai limiti temporali di 180 giorni di avvenuta cessazione di necessità (art. 6 c. 1 lett. e bis DPR 380/2001).
Disposizioni in ambito Tassa Rifiuti
Differentemente a quanto previsto nel primo “bollinato” del Decreto, che prevedeva la scadenza al 30 settembre 2021, la versione definitiva pubblicata in GU in data 22 marzo 2021 dispone la proroga dei termini per l’approvazione delle tariffe TARI alla data del 30 giugno 2021.
Entro questa data, infatti, i comuni dovranno approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti, le tariffe e i regolamenti della Tassa Rifiuti (e della tariffa corrispettiva). In caso di approvazione in data successiva a quella di approvazione del proprio bilancio di previsione il comune potrà comunque effettuare modifiche in occasione della prima variazione utile.
Le imprese (utenze non domestiche) che intendono optare per l’uscita dal servizio pubblico per il trattamento dei rifiuti urbani, ovvero che vogliono conferire i propri rifiuti al di fuori dell’esercizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero per essere escluse dall’obbligo di corresponsione degli importi previsti dalla tariffa in base all’art. 3 c. 12 D.Lgs. 116/2020, dovranno comunicarlo al comune (o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) entro il 31 maggio di ciascun anno.
Lorenzo Meroni