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Disciplina dell’iper ammortamento: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia

Le nuove precisazioni delle Entrate riguardano la determinazione dei costi rilevanti e il rispetto del temine per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata

L’Agenzia delle entrate interviene nuovamente in materia di iper ammortamento. Con la risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017, infatti, l’Amministrazione, sollecitata da numerose richieste di chiarimento, ha fornito ulteriori precisazioni sull’agevolazione con particolare riferimento alla determinazione dei costi rilevanti e ai termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa beneficiaria.

Profili sostanziali: determinazione dei costi rilevanti
La prima parte della risoluzione è dedicata ai dubbi sorti rispetto alla determinazione del costo degli investimenti agevolabili.

Innanzitutto, all’Agenzia è stato chiesto se tra gli oneri accessori di diretta imputazione possano rientrare anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso l’azienda.
Sul punto l’Amministrazione precisa che qualora le piccole opere murarie non abbiano natura di “costruzioni” in base alla disciplina catastale, i costi sostenuti per la loro realizzazione possono essere configurati come oneri accessori e, quindi, rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

Al contrario, non può essere considerato rilevante il costo della perizia giurata (o dell’attestazione) di conformità, trattandosi di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente per poter beneficiare dell’agevolazione.

Tra gli investimenti agevolabili rientrano anche le attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile?
Per risolvere questo dubbio, l’Agenzia innanzitutto ricorda che alla luce della disciplina dell’iper ammortamento le attrezzature e gli altri beni strumentali non possono essere inclusi autonomamente in nessuna delle categorie di beni agevolabili.
Tuttavia, si deve ritenere che gli accessori strettamente indispensabili possono assumere rilevanza per l’agevolazione solo se costituiscono ordinaria dotazione del bene principale. Pertanto, in presenza di queste due condizioni (stretta indispensabilità e normale dotazione), l’iper ammortamento si estenderà anche al costo di tali attrezzature e accessori.
Inoltre, l’Agenzia sottolinea che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene principale ne costituiscono “normale dotazione” se il loro costo non eccede il 5% del costo del primo. Solo nei limiti di questo importo, quindi, si può presumere che le dotazioni siano accessorie (fatta salva la necessità che i relativi costi siano stati effettivamente sostenuti e debitamente documentati).
Il contribuente, peraltro, può comunque decidere di applicare l’iper ammortamento anche per l’importo che supera il limite del 5%. In questo caso, avrà l’onere di dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.
Infine, la risoluzione precisa che la soluzione prospettata è applicabile sia nel caso in cui gli elementi accessori vengano acquisiti unitamente al bene principale, sia nel caso in cui vengano acquisiti separatamente (anche presso altri fornitori).

Profili procedurali: adempimenti documentali
Sul versante procedurale le questioni sottoposte all’attenzione dell’Agenzia delle entrate attengono agli adempimenti documentali espressamente richiesti per poter beneficiare dell’iper ammortamento.
Su questi aspetti, l’Amministrazione innanzitutto rinvia alla circolare n. 547750, pubblicata oggi, con la quale il ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sulla natura, sul contenuto e sulle modalità di redazione della perizia giurata o degli altri documenti previsti dalla legge.

L’Agenzia, dal canto suo, si sofferma, in particolare, sul rispetto del termine di acquisizione della perizia giurata, ricordando che le disposizioni in materia di iper ammortamento prevedono che per poter beneficiare dell’agevolazione le imprese sono tenute a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Gli adempimenti documentali, come sottolineato dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, devono essere soddisfatti entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.
Nel caso in cui l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, sono state segnalate possibili difficoltà per il rispetto del termine allorché l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno. In queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento.
In queste situazioni, l’Agenzia ritiene che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione (attraverso la consegna all’impresa di una perizia asseverata), il professionista può procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.
Peraltro, la consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa deve risultare da un atto avente data certa (ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata).