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Liquidazioni Iva 2017: gli avvisi bonari del primo trimestre escludono il ravvedimento operoso.

Le nuove regole sugli avvisi bonari in caso di Iva non versata sono contenute nella norma istitutiva delle nuove comunicazioni Iva trimestrali: al fine di recuperare l’imposta non versata si applica quanto previsto dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, “indipendentemente dalle regole ivi previste”.

L’art. 54-bis si applica, in via ordinaria e sulla base di quanto previsto dal Decreto Iva, in caso di pericolo per la riscossione. Una disposizione che, tuttavia, non si applica alle nuove lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate.

Con l’introduzione delle LiPe trimestrali e con l’approvazione del DL 193/2016, introdotto al fine di contrastare l’evasione Iva, è stata prevista una deroga alla disciplina ordinaria, autorizzando l’Agenzia delle Entrate ad inviare avvisi bonari sprint ai contribuenti e di fatto escludendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata.

In sostanza, grazie all’incrocio dei dati tra quanto contenuto nella comunicazione delle liquidazioni Iva del primo trimestre 2017 e i versamenti effettuati, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo al recupero dell’Iva omessa. Prima le lettere di compliance inviate a luglio e ora gli avvisi bonari, ai quali bisognerà rispondere entro 30 giorni per poter pagare la sanzione in misura ridotta al 10%.

 

Liquidazioni Iva 2017: avvisi bonari in arrivo, ravvedimento escluso

Gli avvisi bonari, elaborati a seguito dell’incrocio dei dati contenuti nelle LIPE rispetto ai versamenti effettuati, sono stati recapitati in tutti quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato uno scostamento tra Iva a debito e imposta versata.

Iva omessa da versare entro 30 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10%, possibilità concessa anche a chi sceglie di pagare l’importo in modalità dilazionata secondo quanto previsto dall’art. 36-bis del DPR 600/1973 sulla rateizzazione dell’avviso bonario.

Non soltanto la beffa di non poter ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva omessa: si ricorda che in caso di mancato versamento delle somme imputate dall’avviso bonario, ovvero di contestazione dell’esito dei controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate, il D.Lgs. n.159/2015 ha modificato la procedura di riscossione delle imposte non versate.

La norma prevede che il compito di recupero della somma evasa passi all’Ente di riscossione, ovvero all’Agenzia Entrate Riscossione, con un ulteriore aggravio di sanzioni, interessi e aggi a seguito dell’iscrizione a ruolo della somma.

 

Iva non versata, per gli avvisi bonari risposte entro 30 giorni

Risposte agli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio di 30 giorni, sia in caso di effettivo mancato versamento dell’Iva del primo trimestre 2017 sia in caso di errori da parte del Fisco. Ovviamente in questo caso la scadenza dipenderà dalla data in cui è stata recapitata la lettera telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Come già ricordato, in caso di Iva omessa, il versamento potrà essere effettuato entro 30 giorni beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quella ordinaria, ovvero rateizzando l’importo dovuto. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la somma sarà iscritta a ruolo e il recupero dell’Iva evasa passerà di competenza all’Agenzia Entrate Riscossione.

Qualora, invece, i controlli automatizzati e l’incrocio dei dati tra liquidazioni iva trimestrali e versamenti effettuati dovessero contenere errori e quindi qualora non fosse dovuto alcun ulteriore versamento Iva, bisognerà rispondere all’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate tramite il canale online Civis, a mezzo PEC, contattando i centri di assistenza multicanale o rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Come regolarizzare la dichiarazione Iva omessa

Per l’invio della dichiarazione Iva tardiva si applica la sanzione fissa di euro 250,00 ridotta a 1/10 se non sono dovute imposte; nel caso vi siano imposte da corrispondere a queste verranno applicati la sanzione per omesso versamento e gli interessi dovuti.

Pertanto, in caso di tardiva dichiarazione (entro i 90 giorni):

  • se non sono dovute le imposte, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00
  • se sono dovute le imposte, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00, più la sanzione ridotta del ravvedimento operoso per omesso versamento:
    • entro 14 giorni dalla scadenza, dello 0,2% per ogni giorno di ritardo
    • entro 30 giorni dalla scadenza, dell’1,5%
    • entro 90 giorni dalla scadenza, dell’1,67%
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 3,75%
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 4,2857%
    • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 5%.

La sanzione ridotta va versata con il codice tributo 8911.

Se la dichiarazione non è presentata entro i 90 giorni dalla sua scadenza ordinaria, essa è considerata omessa.

L’omessa presentazione della dichiarazione Iva comporta l’applicazione di:

  • una sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, per cui da 250 euro a 2.000 euro
  • una sanzione da 250 a 1.000 euro se non ci sono imposte dovute.

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo, per cui entro la scadenza della dichiarazione Iva 2018, ovvero, dal 1° febbraio al 30 aprile, si applica una sanzione amministrativa:

  • da 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di euro 200,00. La riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
  • da euro 150,00 a euro 500,00 se non sono dovute imposte.

La dichiarazione Iva presentata in ritardo oltre 90 giorni dalla scadenza del 28 febbraio, considerata omessa, è soggetta a sanzioni erogate direttamente da parte dell’Amministrazione Finanziaria; non è pertanto ammesso il ravvedimento operoso.

(Rita Martin – Fisco 7)

Spesometro e ravvedimento operoso

In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a) d.lgs 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), vanno da 250 euro a 2.000 euro.
Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del DLgs.472/97.
In tal caso si può beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:

  • 1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
  • 1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
  • 1/6 del minimo se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
  • 1/5 del minimo se la presentazione avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio.

Non si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs.472/97 (riduzione a 1/10) poiché espressamente riferito a dichiarazioni: già con la Risoluzione 20 del 16 febbraio 2005 l’Agenzia Entrate (in relazione ad una casistica “elenchi Intrastat”) aveva precisato che tale ipotesi fosse riconducibile esclusivamente alle “dichiarazioni”, cioè agli atti, comunque denominati, in base ai quali si liquida imposta.
La sanzione deve essere versata attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 8911.

Nuovo spesometro trimestrale 2017: istruzioni, scadenze, sanzioni

di Gesuato Elisabetta

Il Mef annuncia: proroga al 28 settembre 2017 della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro).

L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 slitta dal 18 al 28 settembre 2017. Ad annunciarlo il Mef, con il comunicato stampa del 1° settembre 2017 (per una conferma ufficiale occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm di proroga).

Si tratta del nuovo spesometro, così come modificato dal D.l. 193/2016. Nuova è la cadenza dell’obbligo, non più annuale ma semestrale (trimestrale dal 2018), ma nuove sono anche le modalità di trasmissione, non più il modello di comunicazione polivalente ma la nuova piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, che consente la predisposizione di un file  in formato XML.

Le differenze rispetto al vecchio spesometro riguardano anche i dati da indicare nella comunicazione e i soggetti interessati, come si vedrà di seguito.

Nuovo spesometro semestrale 2017: esoneri

Tutti i soggetti passivi Iva devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Sono esonerati:

  • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73;
  • coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
  • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
  • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.

Le amministrazioni pubbliche devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non sono state trasmesse con il Sistema di Interscambio (Sdl).

curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita, o in liquidazione coatta amministrativa, con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12.09.2017. E’ prevista come la facoltà di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, di cui i curatori o i commissari liquidatori siano entrati in possesso ai fini dell’assolvimento dei propri incarichi.

Nuovo spesometro semestrale 2017: operazioni da comunicare ed esclusioni

Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:

  • tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
  • tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali;

compresi i dati relativi alle loro variazioni.

Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.

Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
  • le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture;
  • dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.). La conferma è arrivata con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12.09.2017. Nessun problema tuttavia per coloro che effettueranno l’invio anche con i dati delle fatture tramesse al STS: l’Agenzia in ogni caso accoglierà ed eviterà la duplicazione delle informazioni.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
  • le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
  • le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
  • le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l’Iva in fattura.

Nuovo spesometro semestrale 2017: scadenze e modalità di invio

Il nuovo spesometro deve essere trasmesso entro il:

  • 28.09.2017 per il primo semestre 2017, secondo quanto annunciato dal comunicato stampa del Mef del 1° settembre 2017, cheanticipa i contenuti di un Dpcm di prossima pubblicazione (pubblicazione necessaria per avere una conferma ufficiale della proroga);
  • 28.02.2018 per il secondo semestre 2017.

Il 10.04.2017 e 20.04.2017, ricordiamo, è stato inviato lo spesometro relativo alle operazioni del 2016, secondo le regole previgenti.

La comunicazione può essere inviata solo in forma analitica (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:

  • i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
  • la data e il numero di fattura;
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta;
  • la tipologia di operazione ai fini Iva.

Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.

L’invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita “Fatture e Corrispettivi“, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline, nel rispetto delle regole previste con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017. Si rimanda a tale provvedimento per ulteriori approfondimenti in merito all’invio del file dei dati.

Nuovo spesometro semestrale 2017: sanzioni

Il mancato  o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).

E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.

In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).

Di seguito un riepilogo in forma tabellare, prendendo a riferimento lo spesometro con scadenza il 18.09.2017:

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 03.10.2017

(entro 15 giorni)

Termine versamento sanzione

Sanzione

Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni

Riduzione di 1/9

Di 1 Euro a fattura con il massimo di 500

20 Euro (180/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione

Riduzione di 1/8

22,5 Euro (180/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/7

25,71 Euro (180/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/6

30 Euro (180/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione

Riduzione di 1/5

36 Euro (180/5)

 

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI DOPO IL 03.10.2017

(oltre 15 giorni)

Termine versamento sanzione

Sanzione

Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni

Riduzione di 1/9

Di 2 Euro a fattura con il massimo di 1.000

40 Euro (180*2/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione

Riduzione di 1/8

45 Euro (180*2/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/7

51,43 Euro (180*2/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/6

60 Euro (180*2/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione

Riduzione di 1/5

72 Euro (180*2/5)

 

Comunicazione redditi 2013: come versare in caso di anomalie

Le Entrate hanno inviato lettere di compliance per i redditi 2013 : ecco come versare gli importi per regolarizzarsi

Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’apposito campo del modello F24 va riportato il “codice atto” indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.

ATTENZIONE: Il versamento delle somme dovute non può essere rateizzato. Inoltre, le singole voci relative a maggiore imposta, interessi e sanzione devono essere indicati in maniera distinta nei vari campi del modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo.

La sanzione da versare con il ravvedimento è ridotta a 1/6 della misura minima.  Pertanto, nei casi di dichiarazione infedele, sarà pari al 15% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa (la sanzione ordinaria, infatti, va da un minimo del 90% a un massimo del 180% delle maggiori imposte dovute).  

La sanzione ordinaria è più elevata quando si omette o si dichiara in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”. Infatti, in tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va:

  1. da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente
  2. da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione.

Quindi, se nella lettera ricevuta dall’Agenzia sono indicati redditi di questo tipo, perché nella dichiarazione originaria non sono stati dichiarati in tutto o in parte canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, la sanzione ridotta da versare con il ravvedimento sarà pari:

  • al 30% (1/6 di 180%), nel primo caso
  • al 40% (1/6 di 240%), nel secondo caso.

Gli interessi da versare vanno calcolati, invece, al tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo. 

Cedolare secca con il ravvedimento

È noto che, optando per il regime della cedolare secca (articolo 3, Dlgs 23/2011), il contribuente persona fisica può scegliere di tassare il reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi con un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle imposte di registro e di bollo. L’aliquota sui canoni di locazione è del 21%, anziché quella corrispondente al proprio scaglione marginale, ulteriormente ridotta al 10% nel caso di affitto a canone concordato.
Una delle condizioni per fruire dell’agevolazione è la rinuncia all’aumento del canone di locazione. La ratio della cedolare secca, quindi, non è solo far emergere il nero, ma anche calmierare il prezzo del mercato degli affitti.

Ciò posto, la circolare 26/2011 aveva chiarito che l’opzione doveva essere ripetuta in sede di comunicazione del rinnovo o proroga del contratto, barrando i campi del modello 69 (oggi sostituito dal modello Rli). I contribuenti che ignoravano tale obbligo, rischiavano di perdere i benefici del regime.
Nel tentativo di ovviare a tale situazione, la circolare 47/2012 aveva precisato che il contribuente avrebbe potuto fruire del regime della cedolare secca avvalendosi dell’istituto della remissione “in bonis”, manifestando l’opzione nel termine per versare l’imposta di registro dovuta per le annualità successive, cioè entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (articolo 17, comma 3, del Tur).

Recentemente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla questione con l’articolo 7-quater, comma 24, del Dl 193/2016: “In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
In altri termini, nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di proroga del contratto, il contribuente che ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di applicare la cedolare secca, non decade più dal regime di favore per il quale ha già manifestato l’opzione, ma viene sanzionato solo con l’applicazione di una sanzione in misura fissa, commisurata in base alla gravità del ritardo. Nel caso concreto, come precisato dalla circolare 8/2017, il comportamento concludente consiste nel non aver versato l’imposta di registro dovuta annualmente sul canone di locazione per l’omologo periodo e, nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell’avere barrato i campi previsti per indicare che il reddito derivante dal canone di locazione va assoggettato al regime della cedolare secca.

Si ricorda, infine, che, secondo la citata circolare 26/2011, per i contratti in itinere al momento di entrata in vigore della legge – in cui era generalmente previsto l’adeguamento del canone al “caro vita” – il locatore, per applicare la cedolare secca, doveva comunicare al conduttore di rinunciare a tale aumento mediante raccomandata. La rettifica del contratto assumeva, cosi, la stessa forma del contratto già stipulato ed era garantita la certezza della comunicazione.

In questo contesto, alcuni contribuenti hanno sollevato dubbi in relazione all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997) nonché alle modalità da seguire per comunicare la rinuncia all’aumento del canone, condizione per l’esercizio dell’opzione stessa.
Tali dubbi sono stati chiariti con la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017.

Con riferimento alla prima questione, secondo il documento di prassi, il legislatore ha introdotto una sanzione proporzionale alla gravità del comportamento tenuto dal contribuente, come dimostra la riduzione della stessa, da 100 a 50 euro nel caso in cui la proroga sia presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni. A tale disposizione sanzionatoria è comunque applicabile la disciplina generale del ravvedimento operoso che permette al contribuente di rimediare in modo spontaneo alle omissioni e irregolarità commesse, per poter fruire della riduzione delle sanzioni, in proporzione al ritardo con cui avviene la regolarizzazione. È proprio dalla manifesta volontà di premiare un comportamento corretto che si ricava la tendenziale onnicomprensività dell’istituto, cioè la sua applicabilità alla totalità delle violazioni tributarie, con la sola eccezione di alcune fattispecie, che restano escluse per evidenti ragioni di politica tributaria (si pensi, ad esempio, alla compensazione del credito effettuata violando le disposizioni che disciplinano le agevolazioni per gli investimenti in aree svantaggiate – cfr, articolo 62, comma 6, legge 289/2002).

Pertanto, non può dubitarsi della generale applicabilità del ravvedimento, sia in base alla ratiopremiale dell’istituto sia in base al dato testuale. L’articolo 13 del Dlgs 472/1997, infatti, prevede che “la sanzione è ridotta”, senza ulteriori precisazioni; inoltre, il comma 5 stabilisce che “le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione”.
In tal modo, il legislatore ha precisato che l’istituto del ravvedimento resta sempre applicabile anche nell’eventualità in cui altre norme primarie abbiano disposto specifiche riduzioni della sanzione.
L’ipotesi è proprio quella che ricorre nel caso esaminato dalla risoluzione odierna che, come evidenziato, dispone il dimezzamento della sanzione nell’ipotesi in cui il contribuente comunichi la proroga (o la risoluzione) del contratto di locazione con un ritardo non superiore a trenta giorni.

In particolare, viene precisato che, ai fini del calcolo della sanzione di cui all’articolo 3, comma 3, del Dlgs 23/2011, in conseguenza dell’applicazione del ravvedimento operoso, occorre tener conto del momento in cui viene sanato l’inadempimento.
Ciò significa che, se la comunicazione della proroga (o della risoluzione) del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è di 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, a seconda dei termini entro cui il contribuente si ravvede.
Se, invece, la comunicazione della proroga (o della risoluzione) avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è di 100 euro, anche questa ridotta in base ai tempi in cui avviene la regolarizzazione.

Riguardo al secondo problema relativo alle modalità di comunicazione della rinuncia all’aumento del canone, cui resta subordinata la validità dell’opzione per l’applicazione della cedolare secca, la risoluzione chiarisce che la dichiarazione di rinuncia all’aumento del canone costituisce solo un modo per integrare il contratto in essere e l’invio della rinuncia a mezzo raccomandata ha la funzione di assicurare che la rinuncia sia stata effettivamente comunicata al conduttore.
L’invio della raccomandata con la rinuncia all’aumento del canone, pertanto, è necessario solo se tale rinuncia non sia stata già prevista in sede di stipula del contratto (cfr circolare 20/2012, paragrafo 9) e nell’ipotesi in cui la durata della precedente comunicazione di rinuncia, inviata a mezzo raccomandata, risultasse diversa e inferiore a quella del contratto di locazione stipulato tra le parti.

Stefania Trocini
Stefano Cicala

Il ravvedimento operoso

Con il “ravvedimento” (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 – pdf) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, è era necessario che:
– la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
– non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
– non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
– dell’imposta dovuta
– degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
– della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:
– a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
– a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
– a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
– a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
– a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
– a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
– a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

Per i versamenti occorre utilizzare:
– il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
– il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
– l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (elenco completo dei codici).

⇒ Normativa

Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi. Consultare il testo attualmente in vigore utilizzando il motore di ricerca della Documentazione economica e finanziaria

⇒ Prassi

PDF

Circolare n. 42/E del 12/10/16 – pdf – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. Ravvedimento operoso. Ulteriori chiarimenti rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015

PDF

Circolare n. 23/E del 09/06/15 – pdf – Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti

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Circolare n. 27/E del 02/08/13 – pdf – Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative

Collaborazione volontaria. Quadro RW: ravvedimento entro il 30/09/2015

soldi (1)[Fonte: Fiscal Focus]

Entro il prossimo 30 settembre 2015, in alternativa alla procedura di voluntary disclosure, può risultare in alcuni casi conveniente ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzazione le violazioni pregresse del quadro RW.

Si ricorda che il potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria riguarda le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale dal modello UNICO 2010, periodo d’imposta 2009, fino a quelle contenute nel modello UNICO 2014, con riferimento alle attività detenute all’estero nel corso del 2013, sempre che non operi il raddoppio dei termini di accertamento.

In talune situazioni non è nemmeno immaginabile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, come ad esempio la detenzione illecita di investimenti in Stati paradisiaci; ma in caso di detenzioni di investimenti in Paesi white list si può procedere almeno a effettuare un’analisi di convenienza, specie se è necessario regolarizzare solo i più recenti periodi d’imposta (ad esempio solo il 2013).

[ … continua la lettura su www.fiscal-focus.info ]