di Gesuato Elisabetta
Il Mef annuncia: proroga al 28 settembre 2017 della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro).
L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 slitta dal 18 al 28 settembre 2017. Ad annunciarlo il Mef, con il comunicato stampa del 1° settembre 2017 (per una conferma ufficiale occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm di proroga).
Si tratta del nuovo spesometro, così come modificato dal D.l. 193/2016. Nuova è la cadenza dell’obbligo, non più annuale ma semestrale (trimestrale dal 2018), ma nuove sono anche le modalità di trasmissione, non più il modello di comunicazione polivalente ma la nuova piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, che consente la predisposizione di un file in formato XML.
Le differenze rispetto al vecchio spesometro riguardano anche i dati da indicare nella comunicazione e i soggetti interessati, come si vedrà di seguito.
Nuovo spesometro semestrale 2017: esoneri
Tutti i soggetti passivi Iva devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Sono esonerati:
- i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73;
- coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
- i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
- i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.
Le amministrazioni pubbliche devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non sono state trasmesse con il Sistema di Interscambio (Sdl).
I curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita, o in liquidazione coatta amministrativa, con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12.09.2017. E’ prevista come la facoltà di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, di cui i curatori o i commissari liquidatori siano entrati in possesso ai fini dell’assolvimento dei propri incarichi.
Nuovo spesometro semestrale 2017: operazioni da comunicare ed esclusioni
Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:
- tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
- tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali;
compresi i dati relativi alle loro variazioni.
Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.
Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
- i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
- le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture;
- i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.). La conferma è arrivata con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12.09.2017. Nessun problema tuttavia per coloro che effettueranno l’invio anche con i dati delle fatture tramesse al STS: l’Agenzia in ogni caso accoglierà ed eviterà la duplicazione delle informazioni.
Rientrano nell’obbligo di comunicazione:
- le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
- le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
- le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
- le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l’Iva in fattura.
Nuovo spesometro semestrale 2017: scadenze e modalità di invio
Il nuovo spesometro deve essere trasmesso entro il:
- 28.09.2017 per il primo semestre 2017, secondo quanto annunciato dal comunicato stampa del Mef del 1° settembre 2017, cheanticipa i contenuti di un Dpcm di prossima pubblicazione (pubblicazione necessaria per avere una conferma ufficiale della proroga);
- 28.02.2018 per il secondo semestre 2017.
Il 10.04.2017 e 20.04.2017, ricordiamo, è stato inviato lo spesometro relativo alle operazioni del 2016, secondo le regole previgenti.
La comunicazione può essere inviata solo in forma analitica (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:
- i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
- la data e il numero di fattura;
- la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta;
- la tipologia di operazione ai fini Iva.
Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.
L’invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita “Fatture e Corrispettivi“, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline, nel rispetto delle regole previste con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017. Si rimanda a tale provvedimento per ulteriori approfondimenti in merito all’invio del file dei dati.
Nuovo spesometro semestrale 2017: sanzioni
Il mancato o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).
Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).
E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.
In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:
- entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
- oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).
Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).
Di seguito un riepilogo in forma tabellare, prendendo a riferimento lo spesometro con scadenza il 18.09.2017:
REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 03.10.2017
(entro 15 giorni)
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Termine versamento sanzione
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Sanzione
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Esempio
(su 180 fatture)
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Entro 90 giorni
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Riduzione di 1/9
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Di 1 Euro a fattura con il massimo di 500
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20 Euro (180/9)
Entro il 18.12.2017
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Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione
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Riduzione di 1/8
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22,5 Euro (180/8)
Dal 19.12.2017 al 18.09.2018
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Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione
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Riduzione di 1/7
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25,71 Euro (180/7)
Dal 19.09.2018 al 18.09.2019
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Oltre 2 anni dalla violazione
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Riduzione di 1/6
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30 Euro (180/6)
Dal 19.09.2019
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Dopo la contestazione della violazione
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Riduzione di 1/5
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36 Euro (180/5)
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REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI DOPO IL 03.10.2017
(oltre 15 giorni)
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Termine versamento sanzione
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Sanzione
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Esempio
(su 180 fatture)
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Entro 90 giorni
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Riduzione di 1/9
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Di 2 Euro a fattura con il massimo di 1.000
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40 Euro (180*2/9)
Entro il 18.12.2017
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Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione
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Riduzione di 1/8
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45 Euro (180*2/8)
Dal 19.12.2017 al 18.09.2018
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Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione
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Riduzione di 1/7
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51,43 Euro (180*2/7)
Dal 19.09.2018 al 18.09.2019
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Oltre 2 anni dalla violazione
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Riduzione di 1/6
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60 Euro (180*2/6)
Dal 19.09.2019
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Dopo la contestazione della violazione
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Riduzione di 1/5
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72 Euro (180*2/5)
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