Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Con la risoluzione n. 2/E pubblicata il 5 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate rende noto i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico che potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica dal 1° gennaio 2018.
L’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosce un credito d’imposta una tantum di 100 euro, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni periodiche IVA.
A tali soggetti, inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21-ter del decreto-legge n. 78 del 2010, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta una tantum di 50 euro, nel caso in cui, sussistendone i presupposti, esercitino entro il 31 dicembre 2017 anche l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
I suddetti crediti d’imposta, ai sensi delle richiamate disposizioni, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico