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Bonus sistemazione a verde 2018: a chi spetta e per quali interventi

La nuova detrazione, introdotta dalla recente legge di bilancio, ammonta al 36% delle spese, nel limite massimo di 5 mila euro; sono inclusi i costi di progettazione e manutenzione

Tra le numerose novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 vi è un nuova agevolazione fiscale connessa agli interventi di “sistemazione a verde” degli immobili (cfr articolo 1, commi da 12 a 15, legge 205/2017).

Interventi agevolabili e importo della detrazione
Più in particolare, per il 2018, viene prevista una detrazione dall’Irpef lorda pari al 36% delle spese sostenute (nel limite massimo di 5 mila euro) per le seguenti tipologie di interventi eseguiti su unità immobiliari a uso abitativo:
–  sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
–  realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

A chi spetta il bonus
Hanno diritto alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Limite di spesa
La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5 mila euro (il limite si riferisce alla singola unità immobiliare a uso abitativo). Conseguentemente, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Limite temporale
Il legislatore ha limitato il bonus al solo 2018.

Ulteriori spese agevolabili
Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Modalità di pagamento
Per poter usufruire della detrazione, è necessario che il pagamento delle spese venga effettuato attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale).

Ripartizione temporale della detrazione
La detrazione, che va effettuata dall’Irpef lorda, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Interventi su condomìni
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Applicazione di alcune disposizioni previste per gli interventi di recupero edilizio
Il legislatore ha stabilito che al “bonus verde” vengano applicate alcune delle disposizioni specificamente previste per la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (in particolare, si tratta di quelle contenute nei commi 5, 6 e 8, articolo 16-bis, Tuir).
Pertanto, anche con riferimento al nuovo bonus fiscale:

  • se gli interventi che danno diritto all’agevolazione vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%
  • la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr Dlgs 42/2004), ridotte nella misura del 50%
  • in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

(Fonte: Fisco Oggi, Gennaro Napolitano)

Detrazione degli abbonamenti al trasporto pubblico nella Legge di Bilancio 2018

La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni per il trasporto pubblico effettuati direttamente o dal datore di lavoro come benefits

La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico.

Vengono previste due diverse tipologie di agevolazioni:

• la prima destinata agli abbonamenti effettuati direttamente dalle persone fisiche che tornano a rientrare tra gli oneri detraibili al 19%; si tratta delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;

• la seconda riguarda i datori di lavoro e prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti  o le spese dallo stesso direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito.

Il coniuge cointestatario del mutuo per ristrutturazione detrae il 100%

Alla morte della moglie, il marito che abbia provveduto ad accollarsi interamente il finanziamento può fruire del beneficio sull’intero ammontare degli interessi passivi sostenuti

Il coniuge superstite può usufruire della detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori sul mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda alla regolarizzazione dell’accollo del mutuo.
Lo chiarisce la risoluzione 129/E del 18 ottobre 2017, che, per motivi di coerenza e sistematicità, si allinea al principio già esposto con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

L’interpello
Un contribuente, che ha contratto insieme al coniuge un mutuo ipotecario per ristrutturare la propria abitazione, chiede all’Agenzia se, in seguito alla morte del coniuge cointestatario del finanziamento, accollandosi il mutuo per intero, possa usufruire della detrazione del 19% dell’intera quota degli interessi passivi, analogamente a quanto accade con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il parere dell’Agenzia
Nell’articolare la risposta all’istanza di interpello, l’Agenzia prende avvio da una sintetica ricostruzione della disciplina in materia di detrazione degli interessi passivi sostenuti in relazione a contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell’abitazione principale (articolo 15, comma 1-ter, Tuir).

A tal proposito, la risoluzione ricorda che il legislatore ammette la detrazione a condizione che:

  • l’unità immobiliare da costruire  sia quella nella quale il contribuente (o i suoi familiari) intendono dimorare abitualmente
  • l’immobile diventi abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione
  • il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale
  • i lavori di costruzione siano ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga
  • il mutuo sia stipulato nei sei mesi antecedenti all’inizio dei lavori ovvero nei diciotto mesi successivi. 

Al ricorrere di tali condizioni è riconosciuta la detraibilità degli interessi passivi – e relativi oneri accessori – derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell’abitazione principale, nella misura del 19% per un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro.
La risoluzione, inoltre, ricorda che le condizioni e le modalità applicative sono indicate nel Dm 30 luglio 1999, il quale, all’articolo 1, comma 1, dispone che: “(…) per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all’art. 31, comma primo, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 [ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 380/2001]” ovvero gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il documento di prassi precisa, inoltre, che la detrazione in esame, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia indicato specificatamente che i lavori eseguiti rientrano nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001. In carenza di ciò, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di un’analoga sottoscrizione del responsabile del competente ufficio comunale.

Per quanto riguarda la destinazione del mutuo ipotecario per il finanziamento della costruzione o della ristrutturazione dell’abitazione principale, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, l’Agenzia, con la risoluzione 241/2007, confermata poi con la circolare 7/2017, aveva già chiarito che la destinazione del mutuo deve risultare dal contratto stesso o, in mancanza, dalla dichiarazione resa dalla banca o, altrimenti, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000.

Ciò detto, avendo l’istante, a seguito della morte della moglie, provveduto alla voltura del finanziamento a suo nome, ha diritto di portare in detrazione dall’imposta lorda il 19% dell’intera quota di interessi passivi, così come accade in caso di morte di un mutuatario contitolare di un contratto di acquisto dell’abitazione principale. In proposito, infatti, anche la circolare 122/1999, punto 1.2.1, ha chiarito che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo.

Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia, per motivi di coerenza e sistematicità, applica lo stesso principio e, quindi, si allinea alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Con la risoluzione in esame, infatti, l’amministrazione afferma che l’istante, in qualità di coniuge superstite cointestatario – insieme alla moglie – del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti. Resta inteso che il beneficio è consentito ove ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.