Si informa che le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro” potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.
Da quella data è possibile accedere direttamente da qui
Fondo per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti nelle casse professionali
Il Decreto Cura Italia, art. 44 del D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza “ in favore di tutti i lavoratori danneggiati dall’epidemia da Covid 19 che ha determinato conseguenti riduzioni, sospensioni o cessazione della loro attività lavorativa. Con tale previsione, tutti i professionisti iscritte alle Casse private (compresi anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato) potranno beneficiare sulla base dei requisiti che saranno disposti con Decreto del Ministero del Lavoro e del MEF, a un contributo economico ancora da definire.
Tra questi rientrano espressamente i professionisti iscritti alle casse professionali private ma solo nel caso che il reddito dell’anno precedente non superi i 10 mila euro.
Prendendo atto che per questi lavoratori autonomi non è stato previsto accesso:
• alla moratoria sui mutui bancari e i leasing (anche se una delle norme europee citate non li esclude. Il punto è controverso)
• al credito d’imposta sui canoni di locazione dell’immobile adibito a studio professionale
• all’indennità di 600 euro per il mese di marzo
• ai bonus fiscali per donazioni in denaro fatte per finanziare interventi sociali finalizzati al contenimento dell’infezione da Covid-19.
Le modalità di attuazione del Fondo per il reddito di ultima istanza dovranno essere stabilite entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto con un decreto attuativo del ministero del lavoro di concerto con quello dell’Economia e in accordo con le associazioni delle Casse professionali che potranno mettere a disposizione anche parte del Fondo interno.
Occorre, attendere però uno o più decreti del Ministero del Lavoro, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia (quindi, il 16 aprile), per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.
Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN
Messaggio numero 1381 del 26-03-2020
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) attribuisce all’INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.
Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.
L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:
Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:
– semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
– apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n.18/2020:
FAQ del Governo Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° Marzo 2020 Ministero dell’Interno Le regole per gli spostamenti Regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/archivio-avvisi
→ 25 marzo 2020
→ 23 marzo 2020
→ 22 marzo 2020
→ 20 marzo 2020
→ 19 marzo 2020
→ 17 marzo 2020
→ 11 marzo 2020
→ 9 marzo 2020
→ 8 marzo 2020
→ 4 marzo 2020
→ 2 marzo 2020
→ 1 marzo 2020
→ 25 febbraio 2020
→ 23 febbraio 2020
→ 31 gennaio 2020
E’ stato pubblicato il DM 25.03.2020 del MISE e del MEF recante modifiche dei Codici Ateco di cui all’allegato 1 del DPCM dello scorso 22 marzo, che sostituisce la lista delle attività che possono proseguire anche in questo periodo.
L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il decreto-legge, in vigore dal 26 marzo 2020, si compone di 6 articoli:
Art. 1 – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
Art. 2 – Attuazione delle misure di contenimento
Art. 3 – Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
Art. 4 – Sanzioni e controlli
Art. 5 – Disposizioni finali
Art. 6 – Entrata in vigore
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti misure:
3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, puo’ essere imposto lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio’ sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettivita’ e la pubblica utilita’, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita’, le parti sociali interessate.
Fonte: Ufficio stampa CNDCEC
I Consigli Nazionali dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro propongono la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei termini di versamento, con rateazione dei versamenti sospesi a partire da settembre 2020, relativamente a:
Propongono inoltre le seguenti misure:
In materia di lavoro, Consulenti del lavoro e Commercialisti ritengono inoltre essenziali le seguenti misure:
“Soltanto interventi coraggiosi di questo tipo”, concludono Miani e Calderone, “potranno servire a famiglie, imprese e professionisti per far fronte alla gravissima crisi finanziaria ed economica provocata dall’emergenza sanitaria in atto. Siamo certi che il Governo, in momenti difficili come questo, farà il possibile, e anche più, per non lasciarli soli”.
È disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 22 marzo 2020.
Le attività produttive, industriali e commerciali non indicate nell’Allegato 1 del DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020 perché considerate NON essenziali né funzionali all’Emergenza Coronavirus, possono continuare solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, altrimenti devono essere sospese.
La sospensione è effettiva dal 25 marzo 2020.
Per le attività inizialmente consentite dal DPCM 22 marzo 2020 ma successivamente sospese dal DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020, la sospensione è effettiva dal 28 marzo 2020: dal 26 al 28 marzo possono quindi essere compiute le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza).
Per il sostegno al reddito dei lavoratori delle attività edili escluse è stato siglato l’Accordo sindacale del 23 marzo 2020.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Attività produttive industriali e commerciali. Attività professionali.
Il provvedimento in argomento, in primo luogo, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell’allegato 1 al decreto stesso.
Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.
Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.
Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del citato D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Tra le attività produttive consentite rientrano:
Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del D. P.C.M. in parola, l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.
Spostamenti
Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.
Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia.
Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art.1, comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo D.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.
Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo D.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.
Le misure introdotte dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 saranno efficaci sull’intero territorio nazionale dalla data odierna fino al prossimo 3 aprile, e si applicano in aggiunta a quelle di cui al D.P.C.M. 11 marzo u.s. e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo decorso, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile. Tra le disposizioni di cui al citato decreto presidenziale dell’11 marzo scorso, si richiama, in particolare, quanto previsto dall’art. 2, comma 2, laddove ha stabilito la cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali dell’8 e 9 marzo, ove incompatibili.
Il testo completo della Circolare_DPCM 23 marzo 2020
Comunicazione al Prefetto
Attività connesse e funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei servizi essenziali, dei servizi di pubblica utilità e delle attività produttive di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (lettera d, art. 1 DPCM 22 marzo 2020)
Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1°gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito
di cittadinanza.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.