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Antiriciclaggio: i soggetti terzi in aiuto ai professionisti

Decreto antiriciclaggio 2017. I professionisti per identificare il cliente, possono rivolgersi a soggetti terzi individuati dal D.Lgs. n. 90/2017 tra gli intermediari finanziari,bancari, professionisti

Si è già avuto modo di parlare degli obblighi di verifica preventiva cui i soggetti obbligati, ex art. 3 D.Lgs. 90/2017, sono tenuti in sede di instaurazione o prosecuzione del rapporto professionale con il cliente. Sul tema il D.Lgs. sull’antiriciclaggio emanato nel 2017 chiarisce che, fermo restando la responsabilità dei soggetti obbligati è loro consentito ricorrere a terzi per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, circa l’identità del cliente e/o del titolare effettivo ovvero per l’acquisizione e valutazione di informazioni relative allo scopo, alla natura di rapporto e prestazione.

Ma la scelta di soggetti terzi, cui delegare i compiti di adeguata verifica, non è libera. Infatti il legislatore individua in forma chiara e specifica, coloro che possono assumere tale ruolo, ossia:

  • gli intermediari bancari e finanziari;
  • gli agenti in attività finanziaria, limitatamente alle operazioni di importo inferiore a € 15.000, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;
  • gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri ovvero in Paesi terzi, fermo restando il divieto di avvalersi di soggetti aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio (ex art. 29);
  • altri professionisti.

Il terzo, a seguito dell’attività di verifica svolta per conto del soggetto obbligato, dovrà trasmettere allo stesso, idonea attestazione. L’attestazione in questione dovrà:

  • essere univocamente riconducibile al terzo;
  • attestare la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto cui l’attestazione si riferisce;
  • contenere la dichiarazione con cui la parte terza attesti di aver correttamente assolto il compito affidatogli dal soggetto obbligato, operando direttamente nell’ambito di un rapporto continuativo o dell’esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un’operazione occasionale;

Si rileva che, le modalità di attestazione, potranno subire modifiche a seguito delle disposizioni fornite dalle Autorità di vigilanza di settore.

I terzi sono inoltre tenuti a trasmettere senza ritardo, agli obbligati che ne abbiano fatto richiesta, copia dei documenti acquisiti, anche al fine di porre i richiedenti nella condizione di poter accedere alle informazioni utili ad adempiere gli obblighi previsti dall’ art.18 del D.Lgs sull’antiriciclaggio, rubricato “Contenuto degli obblighi di adeguata verifica”. 

Ai soggetti obbligati, invece, spetterà successivamente il compito di:

  • verificare la veridicità dei documenti ricevuti, ovviamente nei limiti della diligenza professionale;
  • valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

In caso di dubbi circa l’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, gli obbligati provvedono (in proprio) all’identificazione e all’adeguata verifica. Nel caso di rapporti continuativi relativi all’erogazione di credito al consumo, leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d’Italia, l’identificazione potrà essere effettuata anche da collaboratori esterni, appositamente convenzionati con l’intermediario. 

Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n.231/2007 come modificato dal D.Lgs. n.90/2017, impongono a commercialisti, notai, avvocati, associazioni di categoria, patronati, CAF e altri soggetti obbligati ex art. 3, di procedere all’identificazione del cliente o del titolare effettivo. Il titolare effettivo è la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.

Premesso che l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è realizzabile anche in sua assenza, contestualmente all’identificazione del cliente, osserviamo che la procedura di identificazione cui sono tenuti i soggetti obbligati, può essere realizzata:

– sia in presenza di una persona fisica (effettivo cliente ovvero soggetto esecutore, dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato) e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente.

– sia in assenza di una persona fisica:

  • per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utili per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
  • per i clienti in possesso di un’identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nonché di un’identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;
  • per i clienti i cui dati identificativi risultino da una dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana;
  • per i clienti già identificati, a causa dell’esistenza di un pregresso rapporto o prestazione professionale prestata dal soggetto obbligato;
  • per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore;

In particolare si rileva che:

– quando il cliente è una persona fisica, i dati identificativi saranno reperiti mediante:

  • documento d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi della normativa vigente;
  • documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  • titolo di rappresentanza, nel caso di esecutori mandatari.

– quando il cliente non è una persona fisica, l’art. 20 del D.Lgs 231/2007 chiarisce che: il titolare effettivo sarà la persona fisica (o persone fisiche) cui, in ultima istanza, è attribuita la proprietà diretta o indiretta ovvero il controllo. La norma richiama, in modo specifico, il caso in cui il cliente sia una società di capitali. In tal caso:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta, la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Ove, dall’esame dell’assetto proprietario non sia possibile risalire in maniera univoca all’identità di colui cui è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell’ente, dovrà intendersi quale titolare effettivo, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo:

  • della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Tuttavia, ove dall’applicazione dei criteri su indicati non sia comunque possibile risalire in maniera univoca all’identità dei titolari effettivi, costoro saranno fatti coincidere con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

– nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Insieme con i documenti utili all’identificazione, il soggetto cliente dovrà anche fornire una dichiarazione antiriciclaggio da lui sottoscritta, ex art. 22, D.Lgs. 231/2007.

L’eventuale violazione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati ex art.3, comporta per gli stessi l’applicazione delle sanzioni ex. 56 commi 1 e 2, ossia:

  • la sanzione amministrativa  pari a € 2.000, in caso di violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria € 2.500 a € 50.000, fuori dei casi di cui al comma 1, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati

 

L’art. 17 del D.lgs.231/07, come modificato dal D.Lgs n.90/2017, dispone a carico di quei soggetti che sono indicati all’art. 3 come “soggetti obbligati” tra i quali rientrano: 

  • i commercialisti ed esperti contabili
  • i consulenti del lavoro
  •  enti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita’ in materia di contabilita’ e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
  • i notai e gli avvocati

l’onere di procedere ad una verifica adeguata del cliente titolare effettivo di un dato rapporto o operazione.

Tale onere, da realizzarsi prima del conferimento dell’incarico o dell’esecuzione dell’operazione occasionale o in un momento successivo (quando il basso rischio di riciclaggio lo consente), ricorre:

  • in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
  • in occasione del mutamento del livello di rischio, rispetto all’ultima adeguata verifica effettuata nei confronti di chi è già cliente;
  • in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, posta in essere dal cliente, che comporti lo spostamento di somme, pari o superiore a € 15.000, realizzata mediante una o più operazioni collegate tra loro ovvero tramite il trasferimento di fondi (come definito dall’art.3, par.1, punto 9 del Regolamento (UE) 2015/847) superiore a € 1.000;
  • quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi circa la veridicità o l’adeguatezza dei dati identificativi del cliente;
  • (per i prestatori di servizi di gioco) in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 231/07.

I soggetti obbligati, sono tenuti ad adottare misure di adeguata verifica della clientela, proporzionali all’entità dei rischi e a dimostrare alle autorità (e organismi) preposti, che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nell’esaminare l’entità delle misure di verifica da adottare, i soggetti obbligati terranno conto:

– con riferimento al cliente:

  • della natura giuridica;
  • della prevalente attività svolta;
  • la localizzazione territoriale del cliente e della controparte;
  • il comportamento tenuto in fase di compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

– con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

  • della tipologia, modalità di svolgimento, durata, frequenza, volume e ragionevolezza dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
  • dell’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le procedure di verifica dovranno essere completate entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico.

L’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, non grava sui professionisti sino al momento dell’incarico ove chiamati ad esaminare la posizione giuridica del cliente o incaricati di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza finalizzata a valutare se intentarlo o evitarlo.
Inoltre non è disposto il rispetto dell’onere di verifica quando l’incarico riguardi la mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale svolti da consulenti del lavoro.