Il comma 629 della Legge di Stabilità 2015 inserisce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 17-ter D.P.R. 633/72, in virtù del quale l’Iva dovuta sulle fatture emesse nei confronti degli enti pubblici sarà versata direttamente dall’ente stesso, il quale, pertanto, non la corrisponderà più al fornitore.
Il nuovo strumento riguarda gli acquisti effettuati dagli enti pubblici indicati nel novellato art. 17-ter D.P.R. 633/72 sia che agiscono nelle loro vesti istituzionali che commerciali.
A seguito dei chiarimenti forniti dal MEF con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015, lo split payment:
– non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 fatturate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
– si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.