[Fonte Fiscal Focus]
Sempre più imprese e professionisti devono valutare bene se far rientrare le spese in un contesto di indeducibilità sia delle spese di pubblicità che di propaganda e sponsorizzazione, per le quali viene in genere attribuita, al più, la natura di rappresentanza.
Il comma 8 dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all’importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”.
La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate, sempre nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità, pertanto integralmente deducibili per il soggetto erogante.
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