Normativa: D.L. del 22/10/2016 n. 193
Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 22.10.2016 n. 193 intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Tra le principali novità, l’art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
Il decreto legge è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere convertito in Legge entro i successivi 90 giorni (e quindi entro il prossimo 23.12.2016).
Nell’iter di conversione (tuttora in corso) sono state apportate numerose modifiche al testo originario:
– l’estensione della procedura agevolata alle somme affidate all’agente della riscossione nel 2016
– la possibilità di presentare l’istanza fino al 31 marzo 2017
– l’inclusione tra le somme per le quali può ottenersi la definizione agevolata di quella
riscosse dai Comune tramite l’ingiunzione fiscale
– la possibilità di pagare il dovuto in 5 rate.
Nell’attuale versione (16 novembre 2016) sono definibili con modalità agevolata tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, non dunque solo quelli iscritti a ruolo nel periodo 2000-2015.
Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.
Il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all’agevolazione, originariamente fissato al 22 gennaio 2017, viene posticipato al 31 marzo 2017. Entro lo stesso termine è possibile integrare la dichiarazione già presentata.
E’ fissato al 31 maggio 2017 il termine entro cui l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Resta pertanto di competenza dell’agente di riscossione determinare nel dettaglio l’importo dovuto e la suddivisione in rate; quanto determinato con questo foglio di calcolo è puramente indicativo.
a cura di: Studio Meli e Studio Manuali [Fonte: Ateneo Web]