OGGETTO: Istanza di interpello – Articolo 13, comma 46, del d.L 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Con istanza pervenuta in data 6 agosto 2004, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 46, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riguardo alla rilevanza delle variazioni in aumento relative all’IRAP ed all’ICI nella determinazione del reddito d’impresa dei confidi.
Soluzione prospettata
La società istante ritiene che la disposizione contenuta nell’articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003, che prevede la irrilevanza delle variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del TUIR ai fini delle determinazione del reddito imponibile dei confidi, valga anche in relazione alle variazioni in aumento relative all’IRAP ed all’ICI.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 13, comma 46, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone, tra l’altro, che per i confidi “Il reddito d’impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
Con la circolare del 21 giugno 2004, n. 28/E, è stato precisato che, per effetto delle modifiche apportate dal d.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, al testo unico delle imposte sui redditi (di seguito, in breve, “TUIR”), il riferimento operato dalla disposizione sopra citata deve intendersi ai criteri di cui all’attuale sezione I del capo II del TUIR.
Con riferimento al quesito prospettato si sottolinea che l’attuale articolo 99 del TUIR (già articolo 64) dispone l’indeducibilità dall’IRES per le “imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa” e la deducibilità delle altre imposte nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Di contro, l’indeducibilità dell’IRAP e dell’ICI ai fini delle imposte sui redditi discende rispettivamente degli articoli 1, comma 2, del d.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 446, e 17, comma 1, del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che trovano applicazione a prescindere dal disposto di carattere generale dell’articolo 99 del TUIR.
Ciò opportunamente premesso, con riferimento alla possibilità di estendere la disposizione agevolativa prevista dall’articolo 13, comma 46, del d.L. n. 269 del 2003, anche alle rettifiche in aumento del risultato d’esercizio operate in sede di determinazione del reddito d’impresa da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRES, conseguenti a disposizioni specifiche come quelle che riguardano l’indeducibilità dell’IRAP e dell’ICI, la scrivente reputa non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Si ritiene, infatti, che il preciso riferimento normativo, contenuto nel citato articolo 13, alla irrilevanza degli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali in aumento individuate nella parte del TUIR che tratta della determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali escluda la possibilità di estendere l’agevolazione in parola a rettifiche in aumento del risultato d’esercizio previste da altre disposizioni.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d’interpello presentata alla Direzione regionale , è resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.