Reddito prodotto in Svizzera dal lavoratore residente fiscalmente in Italia

FiscoIn base al principio di tassazione mondiale dettato dall’articolo 3 del Tuir, il reddito prodotto da chi ha residenza fiscale in Italia è assoggettato a tassazione ovunque sia prodotto. Tuttavia, in caso di redditi prodotti all’estero occorre verificare quanto disposto in sede convenzionale. La convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera del 23/12/1978, n. 943, all’articolo 15, in materia di redditi da lavoro subordinato, prevede che i redditi realizzati in uno Stato diverso da quello di residenza, sono imponibili in entrambi gli Stati.
In deroga a tale principio, la convenzione prevede che le remunerazioni che un soggetto residente in Italia riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta in Svizzera sono imponibili soltanto in Italia se, contemporaneamente:

  • il soggetto soggiorna in Svizzera per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
  • le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente in Svizzera
  • l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha in Svizzera.

Nel caso oggetto del quesito, il reddito sarà assoggettato a tassazione in Svizzera, ma il contribuente potrà in sede di dichiarazione dei redditi detrarre le imposte scontate in Svizzera su quel reddito a titolo definitivo a norma di quanto previsto dall’articolo 165 del Tuir.
In altre parole, le imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo sul reddito sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo al netto delle eventuali somme di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
Va precisato che, nonostante le disposizioni precedenti, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

[Fonte: FiscoOggi]