- il soggetto soggiorna in Svizzera per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
- le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente in Svizzera
- l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha in Svizzera.
Nel caso oggetto del quesito, il reddito sarà assoggettato a tassazione in Svizzera, ma il contribuente potrà in sede di dichiarazione dei redditi detrarre le imposte scontate in Svizzera su quel reddito a titolo definitivo a norma di quanto previsto dall’articolo 165 del Tuir.
In altre parole, le imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo sul reddito sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo al netto delle eventuali somme di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
Va precisato che, nonostante le disposizioni precedenti, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.