Con la Circolare n. 14/2013, l’INAIL ha reso noti i minimali di retribuzione imponibile giornaliera utili per il calcolo dei premi assicurativi per il 2013.
LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili , per l’ anno 2013:
Anno 2013 |
Euro |
||
Limite minimo |
giornaliero |
per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti |
47,07 |
mensile (x 26) |
1.223,82 |
MINIMALE GIORNALIERO E RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’ anno 2013, a € 26,15
Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – ANNO 2013
Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.
Anno 2013 |
Euro |
|
Limite minimo di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali |
retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera |
47,07 |
retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera |
26,15 |
CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE A NORMA DELL’ART. 116 T.U. N. 1124/1965
- Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Dal 1°gennaio 2012, l’imponibile giornaliero (€. 15.514,80 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 15.514,80 : 12) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1°gennaio 2012 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
51,72* |
mensile |
1.292,90 |
*per arrotondamento del valore di € 51,716
Le categorie in argomento sono:
· detenuti ed internati
· allievi dei corsi di istruzione professionale
· lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità
· lavoratori in tirocini formativi e di orientamento
· lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale
- Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art.116 del T.U. n. 1124/1965
· Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile.
Dal 1°gennaio 2012, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1°gennaio 2012 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
51,94* |
mensile |
1.298,54 |
*per arrotondamento del valore di € 51,9417
- Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla legge n. 84/1994
Per questi soggetti è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.
Dal 1° gennaio 2012, l’imponibile mensile (€.96,41 x 12) corrisponde al seguente importo:
dal 1°gennaio 2012 |
Euro |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili |
1.156,92 |
LAVORATORI PARASUBORDINATI
La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
L’importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Dal 1° gennaio 2012, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (€ 15.514,80 : 12; € 28.813,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° gennaio 2012 |
Euro |
Minimo e massimo mensile |
1.292,90 – 2.401,10 |
- Prestazioni occasionali
Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore all’importo di € 5.000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:
• rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative
• rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.
Dal 1° gennaio 2012, i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (€ 15.514,80 : 300; € 28.813,20 : 300) e mensile (€ 15.514,80 : 12; € 28.813,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° gennaio 2012 |
Euro |
Minimo e massimo giornaliero |
51,72* – 96,04** |
Minimo e massimo mensile |
1.292,90 – 2.401,10 |
* per arrotondamento del valore di € 51,716
**per arrotondamento del valore di € 96,044
SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI
La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita.
Dal 1° gennaio 2012 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
Dal gennaio 2012 |
Euro |
Minimo e massimo annuale |
15.514,80 – 28.813,20 |
PREMI SPECIALI UNITARI
I “premi speciali unitari” sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.
Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° TU) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all’ anno 2013.
- Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000”
Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’ anno 2013:
Anno 2013 | Euro | |
Retribuzione minima | giornaliera | 47,07 |
Annuale | 47,07 x 300 = 14.121,00 |
Classi di rischio |
Premi minimi annuali a persona |
Euro |
|
1 |
80,00 |
2 |
166,90 |
3 |
328,00 |
4 |
513,00 |
5 |
719,40 |
6 |
924,10 |
7 |
1.135,40 |
8 |
1.248,40 |
9 |
1.714,90 |