Le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai medici possono essere ammesse in detrazione qualora siano collegate alla cura di una patologia e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Tra queste rientrano anche le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel Dm 29 marzo 2001, che sono pertanto ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini dello sconto d’imposta, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 19/E del 2012).