DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 | Nuovo Bilancio di esercizio

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa’ di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (15G00153) (GU n.205 del 4-9-2015 )

♦ I principi di redazione del bilancio (2423 e 2423-bis c.c.)

Viene introdotta la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo a favore della sostanza dell’operazione e del contratto.

♦ Gli schemi di bilancio (2424 e 2425 c.c.)

Sono apportate una serie di novità allo stato patrimoniale e al conto economico. 

STATO PATRIMONIALE

→ le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una specifica voce di segno negativo;

→ i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili solo i “costi di sviluppo” (B.I.2);

→ tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l’attivo circolante (crediti) e debiti è richiesta l’indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

→ tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

→ non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

CONTO ECONOMICO

→ C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

→ sono state aggiunte voci specifiche per i derivati;

→ è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;

→ i criteri di valutazione, prevedendo che l’avviamento va ammortizzato secondo la sua vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore a dieci anni e introducendo il fair value per la valutazione dei derivati.

RENDICONTO FINANZIARIO

Una delle novità più importanti è la previsione dell’art. 6 co. 2 del decreto in commento che introduce l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario. Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio in chiusura e per quello precedente:

– l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio;

– i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci).

La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le nuove c.d. micro-imprese, che tratteremo in un prossimo contributo.