Le nuove scadenze introdotte dal D.L. 104/2020 “Decreto Agosto”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020 del DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) sono state introdotte disposizioni rilevanti in materia di versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2020 per i contribuenti soggetti ISA (art. 98) e di versamento dei tributi e contributi inizialmente sospesi ad opera del c.d. “Decreto Rilancio” in scadenza il 16 settembre 2020 (art. 97).

Proroga del termine di versamento secondo acconto

1) Requisiti soggettivi

In merito al primo punto il decreto dispone che per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, e chehanno subito una diminuzione del fatturato nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAPdovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 nella generalità dei casi), è prorogato al 30 aprile 2021.

Sono ricompresi nella possibile proroga oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi:

– i contribuenti che adottano il Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (art. 27 c. 1 DL 98/2011);

– i contribuenti che applicano il “Regime forfetario” (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014);

– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR, aventi i requisiti indicati nel medesimo c. 1, quindi collaboratori di imprese familiari, coniugi delle imprese coniugali, soci di società di persone e soci di soggetti IRES che aderiscono alla tassazione per trasparenza.

2) Requisiti oggettivi

Come sopra anticipato, la proroga in commento interessa esclusivamente i contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sul punto giova ricordare che la verifica della diminuzione dei corrispettivi o del fatturato deve essere eseguita prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei periodi oggetto di confronto e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche di periodo, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate e le operazioni fuori campo IVA, purché certifichino ricavi o compensi (Circ. AE 13 aprile 2020 n. 9/E par. 2.2.5, Circ. AE 21 luglio 2020 n. 22/E). La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2).

Oltre a quanto precede devono essere considerate le operazioni di periodo relative a:

– note di variazione (art. 26 DPR 633/72);

– cessioni dei beni ammortizzabili;

– cessioni o operazioni soggette a ventilazione dei corrispettivi o al regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio riportando l’importo al lordo dell’IVA, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;

– aggi relativi alle cessioni di tabacchi e di giornali e riviste.

Proroga del termine di versamento per gli adempimenti tributari e contributivi inizialmente sospesi ad opera del c.d. “Decreto Rilancio” in scadenza il 16 settembre 2020

L’art. 97 del DL in commento introduce una ulteriore proroga per i versamenti in scadenza al 16 settembre 2020 relativi al periodo emergenziale già oggetto di proroga in base agli artt. 126 e 127 DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) conv. in L. 77/2020.

Nel dettaglio viene prevista la possibilità di effettuare i suddetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi:

– per un importo pari al 50% delle somme sospese in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in alternativa in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16 settembre 2020);

– per la restante parte in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16 gennaio 2021).

Si precisa che la nuova disposizione agevolativa rappresenta una mera facoltà a favore dei contribuenti, rimane quindi possibile per gli stessi optare per il pagamento in unica soluzione o tramite rateazione (max quattro rate mensili) già previsto dal “Decreto Rilancio”.

Per completezza si rammenta che gli adempimenti interessati dalla disposizione in commento sono:

– i versamenti tributari e contributivi scadenti nel mese di marzo 2020 inizialmente prorogati dal DL 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) conv. in L. 27/2020;

– i versamenti tributari, contributivi e assicurativi scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 inizialmente prorogati dal DL 23/2020 (“Decreto Liquidità”) conv. in L. 40/2020;

– le ritenute non operate in base al DM 24 febbraio 2020 nel periodo 21 febbraio 2020 – 31 marzo 2020 da parte dei soggetti della “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; per la Regione Veneto: Vò);

– i versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

– i contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL sospesi nel periodo 2 marzo – 30 aprile 2020 per i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).