Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 il Decreto legge 8 aprile
2020 n. 23.
Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.
L’impresa beneficiaria:
– alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
– alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno:
– per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
– di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Tipologia della garanzia
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito. Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Finanziamenti ammissibili
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore
tra i seguenti importi:
– 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Percentuali di copertura
La percentuale massima di garanzia è pari al:
– 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
– 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Commissioni di garanzia
Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
– per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
– per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Procedura per l’accesso alla garanzia
È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.
Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.
Con l’emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.