L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 5/E del 2015 ha chiarito che i Confidi, che determinano la base imponibile col metodo retributivo, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per le banche e gli altri enti finanziari che determinano la base imponibile secondo le disposizioni dell’art. 6, D.Lgs. n. 446 del 1997. Pertanto possono applicare l’aliquota ordinaria del 3,9% prevista per tutti gli enti non commerciali e non la maggiore aliquota del 4,65%.