Entro tale termine deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, il riepilogo contabile riferito al secondo trimestre del 2017
L’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal “collegato fiscale” (Dl 193/2016), attraverso l’inserimento dell’articolo 21-bis nel Dl 78/2010.
Per le liquidazioni relative al secondo trimestre 2017, il termine ultimo per l’invio è fissato al 18 settembre.
Il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, da utilizzare per la trasmissione, è stato approvato, insieme alle istruzioni per la sua compilazione, con il provvedimento 27 marzo 2017 (vedi “Nuove comunicazioni Iva: pronti i modelli e le regole di trasmissione”).
Sul sito dell’Agenzia delle entrate, oltre al modello, sono disponibili sia il software di compilazione Ivp17 sia il software di controllo (vedi “Liquidazioni periodiche Iva: online compilazione e controllo”).
Sullo stesso sito internet, inoltre, è possibile consultare le Faq predisposte per dirimere i dubbi più ricorrenti (vedi “Dati liquidazioni periodiche Iva: l’Agenzia dirime gli ultimi dubbi”).
Si ricorda che lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2017.
La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
In caso di determinazione separata dell’Iva in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). È possibile regolarizzare tale violazione attraverso il ravvedimento operoso (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 – vedi “Comunicazioni dati fatture e liquidazioni Iva ravvedibili”).
Come detto, il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, ecc.).
La comunicazione va prodotta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre; quella relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre, mentre quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Qualora il termine di presentazione scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Ed è ciò che accade per il prossimo appuntamento: il 16 settembre è sabato, quindi il termine slitta automaticamente a lunedì 18 settembre.
Se entro il termine di presentazione sono inviate più comunicazioni riferite allo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.