DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (GU n.70 del 22-3-2021)
Argomento | Descrizione | Art. |
Blocco dei licenziamenti |
Proroga: • al 30 giugno 2021 per le procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti per GMO; • al 31 ottobre 2021 sempre con riferimento ai licenziamenti collettivi e ai licenziamenti per GMO, per i datori di lavoro che utilizzano le nuove 28 settimane di assegno ordinario, cassa in deroga e per il settore agricolo (CISOA). Sono previste deroghe al divieto: per cessazione definitiva dell’impresa; cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società; accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo; fallimento, quando non è previsto l’esercizio provvisorio. |
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CIGO senza contributi addizionali | Prorogata di altre 13 settimane da utilizzare dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Dal 1° luglio azzeramento del contatore per la CIGO. | 8 |
Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza «COVID» |
Prorogata di altre 28 settimane, tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Semplificata la procedura: tutto transiterà attraverso “UniEmens-Cig”, mediante il quale si trasmetteranno all’INPS tutti i dati necessari al calcolo e alla liquidazione della prestazione. |
8 |
Cassa integrazione salariale per operai agricoli (CISOA) |
Prorogata di 120 giorni per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
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8 |
Indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo | È riconosciuta un’ulteriore indennità di € 2.400 ai lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo già indennizzati con il Decreto Ristori (artt. 15 e 15-bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020), che abbiano continuato a soffrire delle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico.
È, inoltre, riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a € 2.400 ai seguenti lavoratori dipendenti autonomi che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021: · dipendenti stagionali, o in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali nel turismo o negli stabilimenti termali che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni; · dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori diversi da quelli di cui sopra che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni; · intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni; · autonomi privi di partita IVA con contratti occasionali; · incaricati alle vendite a domicilio. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di specifici requisiti. È, infine, riconosciuta un’indennità pari a € 2.400 agli iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo in possesso di specifici requisiti. |
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Indennità lavoratori sportivi | È riconosciuta un’indennità di importo variabile tra i € 1.200 e i € 3.600. | 10 |
Proroghe e rinnovi dei contratti a termine
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È prorogata la deroga in materia di causale dei contratti a termine: fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile per le imprese rinnovare e prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato in deroga alle condizioni previste.
La novità ha efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni e nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. |
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NASPI | Dall’entrata in vigore del decreto Sostegni e fino al 31 dicembre 2021, è previsto che l’indennità di disoccupazione potrà essere concessa a prescindere dalla sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. | 16 |
Esonero contributivo filiere agricole pesca e acquacoltura
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L’esonero, già previsto per il mese di dicembre 2020, è riconosciuto anche per il mese di gennaio 2021. | 19 |
Lavoratori in condizioni di fragilità | Proroga delle tutele fino al 30 giugno 2021. | 15 |
Fondo esonero contributi previdenziali autonomi e professionisti | Incremento del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano:
• percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000; • abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. |
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Reddito di cittadinanza
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Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di € 10.000 annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi. | 11 |
Reddito di emergenza
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Rinnovo per ulteriori 3 mensilità (marzo, aprile, maggio 2021) e ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. | 12 |
Fondo reddito ultima istanza | Incremento di € 10.000.000 ai fini del riconoscimento delle indennità relative al mese di maggio 2020. | 13 |