Il Decreto Sostegni in vigore dal 23 marzo 2021

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (GU n.70 del 22-3-2021)

 

Argomento Descrizione Art.
Blocco dei licenziamenti

Proroga:

• al 30 giugno 2021 per le procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti per GMO;

• al 31 ottobre 2021 sempre con riferimento ai licenziamenti collettivi e ai licenziamenti per GMO, per i datori di lavoro che utilizzano le nuove 28 settimane di assegno ordinario, cassa in deroga e per il settore agricolo (CISOA).

Sono previste deroghe al divieto: per cessazione definitiva dell’impresa; cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società; accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo; fallimento, quando non è previsto l’esercizio provvisorio.

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CIGO senza contributi addizionali Prorogata di altre 13 settimane da utilizzare dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Dal 1° luglio azzeramento del contatore per la CIGO. 8
Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza «COVID»

Prorogata di altre 28 settimane, tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Semplificata la procedura: tutto transiterà attraverso “UniEmens-Cig”, mediante il quale si trasmetteranno all’INPS tutti i dati necessari al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

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Cassa integrazione salariale per operai agricoli (CISOA)

Prorogata di 120 giorni per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

 

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Indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo È riconosciuta un’ulteriore indennità di € 2.400 ai lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo già indennizzati con il Decreto Ristori (artt. 15 e 15-bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020), che abbiano continuato a soffrire delle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico.

È, inoltre, riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a € 2.400 ai seguenti lavoratori dipendenti autonomi che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021:

·         dipendenti stagionali, o in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali nel turismo o negli stabilimenti termali che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;

·         dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori diversi da quelli di cui sopra che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;

·         intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;

·         autonomi privi di partita IVA con contratti occasionali;

·         incaricati alle vendite a domicilio.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di specifici requisiti.

È, infine, riconosciuta un’indennità pari a € 2.400 agli iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo in possesso di specifici requisiti.

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Indennità lavoratori sportivi È riconosciuta un’indennità di importo variabile tra i € 1.200 e i € 3.600. 10
Proroghe e rinnovi dei contratti a termine

 

È prorogata la deroga in materia di causale dei contratti a termine: fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile per le imprese rinnovare e prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato in deroga alle condizioni previste.

La novità ha efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni e nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

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NASPI Dall’entrata in vigore del decreto Sostegni e fino al 31 dicembre 2021, è previsto che l’indennità di disoccupazione potrà essere concessa a prescindere dalla sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 16
Esonero contributivo filiere agricole pesca e acquacoltura

 

L’esonero, già previsto per il mese di dicembre 2020, è riconosciuto anche per il mese di gennaio 2021. 19
Lavoratori in condizioni di fragilità Proroga delle tutele fino al 30 giugno 2021. 15
Fondo esonero contributi previdenziali autonomi e professionisti Incremento del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano:

• percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000;

• abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

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Reddito di cittadinanza

 

Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di € 10.000 annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi. 11
Reddito di emergenza

 

Rinnovo per ulteriori 3 mensilità (marzo, aprile, maggio 2021) e ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. 12
Fondo reddito ultima istanza Incremento di € 10.000.000 ai fini del riconoscimento delle indennità relative al mese di maggio 2020. 13