Fondo per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti nelle casse professionali
Il Decreto Cura Italia, art. 44 del D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza “ in favore di tutti i lavoratori danneggiati dall’epidemia da Covid 19 che ha determinato conseguenti riduzioni, sospensioni o cessazione della loro attività lavorativa. Con tale previsione, tutti i professionisti iscritte alle Casse private (compresi anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato) potranno beneficiare sulla base dei requisiti che saranno disposti con Decreto del Ministero del Lavoro e del MEF, a un contributo economico ancora da definire.
Tra questi rientrano espressamente i professionisti iscritti alle casse professionali private ma solo nel caso che il reddito dell’anno precedente non superi i 10 mila euro.
Prendendo atto che per questi lavoratori autonomi non è stato previsto accesso:
• alla moratoria sui mutui bancari e i leasing (anche se una delle norme europee citate non li esclude. Il punto è controverso)
• al credito d’imposta sui canoni di locazione dell’immobile adibito a studio professionale
• all’indennità di 600 euro per il mese di marzo
• ai bonus fiscali per donazioni in denaro fatte per finanziare interventi sociali finalizzati al contenimento dell’infezione da Covid-19.
Le modalità di attuazione del Fondo per il reddito di ultima istanza dovranno essere stabilite entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto con un decreto attuativo del ministero del lavoro di concerto con quello dell’Economia e in accordo con le associazioni delle Casse professionali che potranno mettere a disposizione anche parte del Fondo interno.
Occorre, attendere però uno o più decreti del Ministero del Lavoro, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia (quindi, il 16 aprile), per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.