Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a un quesito, chiarisce come debba essere determinata la superficie tassabile ai fini TARI. In particolare, stabilisce che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti vanno considerati intassabili ai fini del tributo, perché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere da un intervento regolamentare in senso contrario del comune. Così sono escluse le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e prevalente, se asservite al ciclo produttivo.