Emergenza Covid19 – Accordo sindacale del 23 marzo 2020

Le attività produttive, industriali e commerciali non indicate nell’Allegato 1 del DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020 perché considerate NON essenziali né funzionali all’Emergenza Coronavirus, possono continuare solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, altrimenti devono essere sospese.

La sospensione è effettiva dal 25 marzo 2020.

Per le attività inizialmente consentite dal DPCM 22 marzo 2020 ma successivamente sospese dal DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020, la sospensione è effettiva dal 28 marzo 2020: dal 26 al 28 marzo possono quindi essere compiute le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza).

Per il sostegno al reddito dei lavoratori delle attività edili escluse è stato siglato l’Accordo sindacale del 23 marzo 2020.

Accordo-parti-sociali-23-marzo-2020

Sintesi operativa