I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito purché inerenti, mentre non lo sono ai fini dell’Irap.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 95 del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
I compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.
La norma si applica anche alle società di persone, per espresso richiamo da parte dell’articolo 56 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/2001 ha disposto l’applicazione del principio di cassa allargato, prevedendo la deducibilità dei compensi corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo.