CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza 06 febbraio 2015, n. 2197
Tributi – Cartella di pagamento – Riscossione coattiva – Ipoteca – Notifica dell’accertamento – Assenza – Pagamento del debito – Invalidità della notifica
La Cassazione, con la sentenza n. 2197 del 06/02/2015, ha sancito che è nulla l’ipoteca dell’esattore, in caso di recapito dell’accertamento ad un indirizzo sbagliato, anche quando il contribuente avesse provveduto a saldare tutto o solo una parte del debito.
In sostanza, per i Supremi giudici, il pagamento della pretesa fiscale non sana la notifica per raggiungimento dello scopo. Sul punto la sezione tributaria spiega infatti che non appare condivisibile la tesi della società di riscossione, in ordine alla sanatoria della nullità della notifica per avvenuto raggiungimento dello scopo, consistente nel pagamento effettuato dal contribuente.
[Fonte: Teleconsul.it]