Gli inclusi e gli esclusi, i requisiti per ottenere il beneficio, le modalità di calcolo e di fruizione dell’importo spettante, la natura reddituale della somma e altro ancora
Ricordiamo che l’agevolazione, introdotta dal decreto “Rilancio”, spetta esclusivamente agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita Iva con ricavi e/o compensi non superiori a 5milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per un ammontare determinato applicando una specifica percentuale a un importo calcolato, quando il soggetto riscontra che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 di quello registrato nello stesso mese 2019.
Il documento di prassi, nel fornire chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo, ripercorre la noma madre del “Contributo” (articolo 25, Dl n. 34/2020 – il “Rilancio”), soffermandosi innanzitutto sull’ambito soggettivo e inquadrando, in maniera puntuale, gli inclusi e gli esclusi dal beneficio.
In particolare, riguardo agli ammessi, che, in generale, sono i titolari di partita Iva, fornisce un elenco esauriente degli stessi, precisando alla fine, che tra questi rientrano “le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa”. Il contributo è erogato all’imprenditore agricolo e può essere fruito anche dalle società tra professionisti, poiché il reddito dalle stesse prodotto si qualifica come reddito d’impresa.
Poi, considerato che la norma non si occupa del regime fiscale adottato dai beneficiari, via libera anche ai forfettari (legge n. 190/2014).
La circolare, inoltre, chiarisce che la fruizione del beneficio è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. Il documento di prassi precisa che l’agevolazione spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
La circolare n. 15/2020 continua con una lista dettagliata e motivata delle esclusioni, individuate dal Dl “Rilancio” in quei “soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Specifiche esclusioni sono connesse alla natura dell’attività svolta (si tratta, ad esempio, degli organi e delle amministrazioni dello Stato, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati, degli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario).
Tra gli estromessi figurano i fruitori delle indennità previste dal “Cura Italia”. A tal proposito, l’Agenzia spiega che altrimenti, per le categorie individuate dal decreto di marzo scorso, si sarebbe verificata una sovrapposizione di agevolazioni In particolare, si tratta dei:
- liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 e dei collaboratori coordinati e continuativi attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata (articolo 27, Dl n. 18/2020)
- lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro (articolo 38, Dl n. 18/2020).
Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza: in altri termini, non è consentito presentare la richiesta di accesso per soggetti per i quali la relativa partita Iva è stata cessata.
Le condizioni
Il contributo a fondo perduto spetta solo se l’ammontare dei ricavi e dei compensi, conseguiti nel periodo d’imposta 2019, non superi i 5milioni di euro e l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 terzi di quello relativo al mese di aprile 2019. Detto ciò, la circolare odierna indica come individuare la soglia massima di ricavi e compensi, in un’analisi particolareggiata delle diverse casistiche. fermo restando che la soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (cfr circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).
Le deroghe
Del beneficio a fondo perduto possono fruire anche coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tra i destinatari, poi, rientrano anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato, a prescindere dal suo effettivo realizzarsi.
In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi, come sopra richiamato, i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.
Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito
Precisazioni arrivano anche dal punto di vista contabile: il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio, in quanto erogato a integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19. Pertanto, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico.
Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette dei soggetti beneficiari, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile Irap, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir. Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, del Dpr n. 600/1973.
La fruizione
Gli interessati al contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150mila euro, il modello deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it, insieme all’autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché tutti i soggetti a esso collegati tenuti a verifica (articolo 85, commi 1 e 2, Dlgs n. 159/2011, “Documentazione antimafia”) non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 dello stesso decreto legislativo. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
La circolare, inoltre, fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea, nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.