L’adempimento, già oggetto di proroga al prossimo 28 settembre, riguarda le informazioni Iva da trasmettere al Fisco anche da parte di chi ha esercitato l’opzione dell’invio telematico
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute/registrate (comprese le bollette doganali), nonché le relative note di variazione nel corso del periodo d’imposta (articolo 21, Dl 78/2010), prevista per il prossimo 28 settembre, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti operativi attraverso la pubblicazione di un avviso sul proprio sito.
Il primo riguarda la possibilità di non inserire i dati delle fatture oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 3 Dlgs 175/2014), che, qualora venissero comunicati, saranno vagliati dall’Agenzia che eviterà la duplicazione delle informazioni anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero contenere i dati trasmessi al Sts.
L’Agenzia delle entrate dà indicazioni ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori in merito alle comunicazioni dei dati delle fatture della società o impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa ricordando loro che devono rispettare i termini normativamente previsti per l’adempimento, facendo riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, fermo restando la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate precedentemente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi.