Le rendite del tipo AVS conseguite da residenti in Italia non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscosse in Italia, sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta da parte dell’intermediario presso il quale sono accreditate, ai sensi dell’articolo 76 della n. 413 del 1991. Tale norma dispone, infatti, che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla Legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”.
Tanto premesso, ogniqualvolta l’accredito dell’AVS svizzera non venga canalizzato in Italia, come nei casi prospettati nel quesito, si possono porre dubbi in merito al trattamento fiscale da applicare alle rendite incassate. In tal caso, infatti, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d’imposta, la disposizione di cui alla legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata legge n. 413 del 1991, peraltro, non disciplina in modo espresso l’ipotesi in cui il percettore che abbia ricevuto l’accredito all’estero possa autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta assoggettando le rendite ad un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia. Tuttavia, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento.
Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva.
Qualora il contribuente non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria inserendo i relativi importi riscossi, distintamente per periodo d’imposta, nella sezione V colonne 7 e 8 della richiesta di accesso alla procedura stessa. Per l’indicazione di tale reddito può essere utilizzata, con riferimento all’anno d’imposta 2014, la sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può essere utilizzato il codice tributo 1242.