Come chiarito da ultimo nella C.M. 14/E/2015 sono escluse dall’applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E dell’11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).
Vi sono dei casi in cui tuttavia non è facile stabilire se la posa in opera sia meramente accessoria alla cessione di beni o sia prevalente rispetto a quest’ultima. Tale distinzione è di fondamentale importanza. Se la posa in opera è accessoria alla cessione di beni non troverà applicazione il meccanismo del inversione contabile. Diversamente, nel caso in cui l’operazione nel suo complesso considerata debba essere qualificato come prestazione di servizi andrà applicato il meccanismo dell’inversione contabile.
E’ proprio per dissipare tali dubbi, nella recente C.M. 37/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito utili criteri interpretativi sulla base della recente giurisprudenza comunitaria e domestica, nonché della prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, Causa C-111/05 – Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, è stata richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, Causa C-111/05, in cui è stato precisato che, per qualificare l’operazione prevista, occorre esaminare, tra l’altro, l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene. In particolare, i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente. La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione dell’operazione, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz’altro obiettivo di cui si può tener conto, ma che il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere un’importanza decisiva.
L’orientamento del Agenzia – In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera (cfr. risoluzioni n. 164/E del 2007 e n. 148/E del 2007). In particolare, la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti. In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale … [Continua su FISCAL FOCUS]