Entro oggi, 28 febbraio, i sostituiti d’imposta che hanno corrisposto nel 2012 compensi a lavoratori autonomi o provvigioni ad agenti e rappresentati di commercio sono obbligati all’invio delle certificazioni delle ritenute d’acconto versate. In particolare, i redditi da certificare sono:
- i compensi erogati a titolo di lavoro autonomo occasionale
- i compensi erogati a titolo di lavoro autonomo professionale
- le provvigioni, anche occasionali, che derivano da rapporti di mediazione, rappresentanza di commercio, agenzia, procacciamento d’affari e da vendite a domicilio
- gli utili corrisposti e relativi a contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
- le somme erogate a titolo di diritto d’autore
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche
- le indennità per la cessazione da funzioni notarili
- le indennità per la cessazione di attività sportiva professionale