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Trasmissione spesometro leggero: la scadenza slitta al 6 aprile 2018

Scadenza al 6 aprile e regole semplificate per la trasmissione telematica dei dati fattura. Online provvedimento, specifiche tecniche, software di compilazione e controllo

Comunicato stampa del 05-02-2018


Dopo la fase di consultazione seguita alla pubblicazione della bozza, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, la versione definitiva del provvedimento, datato 5 febbraio 2018, che modifica le specifiche tecniche (e i relativi allegati) per la predisposizione e la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. L’aggiornamento si è reso necessario alla luce delle recenti novità normative che hanno interessato l’adempimento (“spesometro light”).

➡ Comunicazione dei dati fatture
L’obbligo della comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (e delle relative note di variazione) per i soggetti passivi Iva è stato introdotto dal Dl 78/2010 (articolo 21).
Il Dl 148/2017 (articolo 1-ter) ha semplificato l’adempimento comunicativo prevedendo:

  • la possibilità di trasmettere i dati sia con cadenza trimestrale sia con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura
  • per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la possibilità di trasmettere, in luogo dei dati analitici delle singole fatture, alcuni dati del documento riepilogativo (partita Iva del cedente o del prestatore per le fatture attive, partita Iva del cessionario o committente per le fatture passive, data e numero del documento riepilogativo nonché ammontare imponibile complessivo e ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata). 

➡ Le modifiche alle specifiche tecniche
Dopo la pubblicazione della bozza lo scorso 19 gennaio, oggi è stata pubblicata la versione definitiva del provvedimento che approva le modifiche alle specifiche tecniche da utilizzare per la definizione delle informazioni e la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) alla luce delle descritte semplificazioni procedurali.

➡ Fatture inferiori a 300 registrate cumulativamente: dati del documento riepilogativo da comunicare
In particolare, si stabilisce che, per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, devono essere comunicati:

  • numero e data del documento
  • partita Iva del cedente/prestatore
  • base imponibile
  • aliquota Iva applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione.

Per le fatture ricevute, devono essere comunicati i seguenti dati del documento riepilogativo:

  • numero e data di registrazione del documento
  • partita Iva del cessionario/committente
  • base imponibile
  • aliquota Iva applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione. 

➡ Regole di compilazione
Le regole da seguire per la compilazione della comunicazione con cui trasmettere i dati sono riportate nell’allegato al provvedimento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture”.

➡ Utilizzabilità delle nuove specifiche tecniche
Il provvedimento chiarisce che le nuove regole tecniche sono utilizzabili anche per:

  • la comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni (exarticolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015 e provvedimento 28 ottobre 2016)
  • l’integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017 (ex articolo 1-ter, comma 1, Dl 148/2017). 

➡ Allineamento termini
Il provvedimento, inoltre, allinea i termini di effettuazione della comunicazione opzionale con quelli della comunicazione obbligatoria.

➡ Slittamento termini
Inoltre, il provvedimento, in osservanza di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente in materia di efficacia temporale delle disposizioni tributarie in presenza di novità normative (articolo 3, comma 2, legge 212/2000), prevede che sia concesso più tempo ai contribuenti interessati per poter effettuare gli adempimenti in esame.
Più precisamente, viene disposto che scadono il sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento (cioè 60 giorni dopo il 5 febbraio 2018, pertanto il 6 aprile 2018) i termini per effettuare:

  • la comunicazione obbligatoria relativa al secondo semestre 2017
  • la comunicazione opzionale relativa al secondo semestre 2017
  • le integrazioni delle comunicazioni (obbligatoria e opzionale) relative al primo semestre 2017, trasmesse per avvalersi della possibilità di non vedersi applicate le sanzioni in caso di errato invio dei dati. 

[Fonti: Fisco Oggi, Agenzia delle Entrate]

La disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal D.L.50/2017

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare 1/2018 con i chiarimenti sulla detrazione IVA dopo le modifiche introdotte dal DL 50/2017. 

➡ Circolare n.1/E del 17/01/2018


La circolare analizza le criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto. Il Dl n. 50/2017 ha ridotto il termine per l’esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

Come applicare la disciplina – Per esercitare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. L’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell’ambito dello Split payment – Con il documento di prassi firmato oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd split payment) che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata (spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura). In base al Dl n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura).

Detrazione dell’imposta e dichiarazione integrativa a favore – La circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

 

Rottamazione cartelle: definizione agevolata online entro il 15 maggio 2018

Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la Definizione agevolata, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Se vuoi aderire presenta la domanda online con “Fai D.A. te” entro il 15 maggio 2018.

Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 , prevede la Definizione agevolata,  per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Fanno eccezione:

  • i carichi non rottamabili in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte dei Conti;
  • i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché non rottamabili in base alla legge .

Coloro che intendono aderire alla rottamazione devono pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

Per aderire alla definizione agevolata puoi presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online.

In alternativa è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018 alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.

Attenzione: la domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec); presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda?

A. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:

  • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:

  • le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

B. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:

  • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:

  • le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.

In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:

  • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:

  • le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

➡ Scarica la documentazione

 

Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico invio telematico Spesometro e Lipe

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. 

Con la risoluzione n. 2/E pubblicata il 5 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate rende noto i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico che potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica dal 1° gennaio 2018.

L’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosce un credito d’imposta una tantum di 100 euro, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni periodiche IVA. 

In particolare, detto credito d’imposta spetta ai soggetti in attività nel 2017, con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero che esercitino l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a condizione che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
A tali soggetti, inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21-ter del decreto-legge n. 78 del 2010, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta una tantum di 50 euro, nel caso in cui, sussistendone i presupposti, esercitino entro il 31 dicembre 2017 anche l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
I suddetti crediti d’imposta, ai sensi delle richiamate disposizioni, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono istituiti i seguenti codici tributo: 
 
“6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro – articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
 
“6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro – articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.
 
Per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare che l’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui, per lo stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’importo massimo stabilito, il modello F24 che determina il superamento è scartato.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico

 

Bonus sistemazione a verde 2018: a chi spetta e per quali interventi

La nuova detrazione, introdotta dalla recente legge di bilancio, ammonta al 36% delle spese, nel limite massimo di 5 mila euro; sono inclusi i costi di progettazione e manutenzione

Tra le numerose novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 vi è un nuova agevolazione fiscale connessa agli interventi di “sistemazione a verde” degli immobili (cfr articolo 1, commi da 12 a 15, legge 205/2017).

Interventi agevolabili e importo della detrazione
Più in particolare, per il 2018, viene prevista una detrazione dall’Irpef lorda pari al 36% delle spese sostenute (nel limite massimo di 5 mila euro) per le seguenti tipologie di interventi eseguiti su unità immobiliari a uso abitativo:
–  sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
–  realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

A chi spetta il bonus
Hanno diritto alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Limite di spesa
La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5 mila euro (il limite si riferisce alla singola unità immobiliare a uso abitativo). Conseguentemente, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Limite temporale
Il legislatore ha limitato il bonus al solo 2018.

Ulteriori spese agevolabili
Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Modalità di pagamento
Per poter usufruire della detrazione, è necessario che il pagamento delle spese venga effettuato attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale).

Ripartizione temporale della detrazione
La detrazione, che va effettuata dall’Irpef lorda, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Interventi su condomìni
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Applicazione di alcune disposizioni previste per gli interventi di recupero edilizio
Il legislatore ha stabilito che al “bonus verde” vengano applicate alcune delle disposizioni specificamente previste per la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (in particolare, si tratta di quelle contenute nei commi 5, 6 e 8, articolo 16-bis, Tuir).
Pertanto, anche con riferimento al nuovo bonus fiscale:

  • se gli interventi che danno diritto all’agevolazione vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%
  • la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr Dlgs 42/2004), ridotte nella misura del 50%
  • in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

(Fonte: Fisco Oggi, Gennaro Napolitano)

Legge di Bilancio 2018: aumenta la non imponibilità per sportivi e musicisti

Legge di bilancio 2018: aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche

La Legge di Bilancio 2018 prevede l’aumento del tetto per l’esenzione per compensi di attività musicali e attività sportive da 7.500 euro a 10.000.

In particolare il comma 367 lett. b) dell’unico articolo della Legge di Bilancio 2018, eleva da 7.500 a 10.000 euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile

  • delle indennità,
  • dei rimborsi forfettari,
  • dei premi,
  • dei compensi

erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. A tal fine viene modificato l’articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

Detrazione degli abbonamenti al trasporto pubblico nella Legge di Bilancio 2018

La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni per il trasporto pubblico effettuati direttamente o dal datore di lavoro come benefits

La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico.

Vengono previste due diverse tipologie di agevolazioni:

• la prima destinata agli abbonamenti effettuati direttamente dalle persone fisiche che tornano a rientrare tra gli oneri detraibili al 19%; si tratta delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;

• la seconda riguarda i datori di lavoro e prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti  o le spese dallo stesso direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito.

La legge di Bilancio 2018 rilancia la “Nuova Sabatini”

La misura Beni strumentali “Nuova Sabatini”, per agevolare l’accesso al credito delle PMI, viene prorogata con la Legge di Bilancio 2018 fino ad esaurimento risorse. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
  • hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

  • attività finanziarie e assicurative
  • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

  • L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
  • Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)
  •  I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii.
  • Per maggiori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio a quelli elencati negli allegati sopra citati, si invita a prendere visione delle linee guida tecniche contenute nella parte terza della Circolare Mise – Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E 
    Esclusivamente in merito alla riconducibilità dei beni fra quelli elencati negli allegati sopra citati è possibile acquisire autonomamente il parere tecnico da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
    La richiesta di parere va trasmessa all’indirizzo di posta PEC della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI: dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
    A riguardo, si invita preventivamente a prendere visione della sezione “Interpelli e pareri”

COME FUNZIONA

  • La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Presentazione domande
  • La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
  • La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista
  • La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
  • Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario
  • La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo
  • La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo
  • La PMI trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo

DOCUMENTI ALLEGATI

➡  Addendum alla Convenzione 2017 tra Ministero, Cdp e Abi

➡  Elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Addendum alla Convenzione 

➡  Modalità operative di accreditamento alla Piattaforma MISE (solo per Banche e Intermediari finanziari)

➡  Manuale utente B/I Nuova Sabatini (solo per Banche e Intermediari finanziari) 

➡  Allegato n. 7 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017- Ripartizione importi Finanziamento/Investimento

Tabelle nazionali dei costi chilometrici 2018 elaborate dall’ACI

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.294 del 19.12.2014 – Supplemento Ordinario n. 95 sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

 

Nove tabelle che si riferiscono alle seguenti categorie di autovetture e motocicli:

Disciplina dell’iper ammortamento: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia

Le nuove precisazioni delle Entrate riguardano la determinazione dei costi rilevanti e il rispetto del temine per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata

L’Agenzia delle entrate interviene nuovamente in materia di iper ammortamento. Con la risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017, infatti, l’Amministrazione, sollecitata da numerose richieste di chiarimento, ha fornito ulteriori precisazioni sull’agevolazione con particolare riferimento alla determinazione dei costi rilevanti e ai termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa beneficiaria.

Profili sostanziali: determinazione dei costi rilevanti
La prima parte della risoluzione è dedicata ai dubbi sorti rispetto alla determinazione del costo degli investimenti agevolabili.

Innanzitutto, all’Agenzia è stato chiesto se tra gli oneri accessori di diretta imputazione possano rientrare anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso l’azienda.
Sul punto l’Amministrazione precisa che qualora le piccole opere murarie non abbiano natura di “costruzioni” in base alla disciplina catastale, i costi sostenuti per la loro realizzazione possono essere configurati come oneri accessori e, quindi, rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

Al contrario, non può essere considerato rilevante il costo della perizia giurata (o dell’attestazione) di conformità, trattandosi di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente per poter beneficiare dell’agevolazione.

Tra gli investimenti agevolabili rientrano anche le attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile?
Per risolvere questo dubbio, l’Agenzia innanzitutto ricorda che alla luce della disciplina dell’iper ammortamento le attrezzature e gli altri beni strumentali non possono essere inclusi autonomamente in nessuna delle categorie di beni agevolabili.
Tuttavia, si deve ritenere che gli accessori strettamente indispensabili possono assumere rilevanza per l’agevolazione solo se costituiscono ordinaria dotazione del bene principale. Pertanto, in presenza di queste due condizioni (stretta indispensabilità e normale dotazione), l’iper ammortamento si estenderà anche al costo di tali attrezzature e accessori.
Inoltre, l’Agenzia sottolinea che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene principale ne costituiscono “normale dotazione” se il loro costo non eccede il 5% del costo del primo. Solo nei limiti di questo importo, quindi, si può presumere che le dotazioni siano accessorie (fatta salva la necessità che i relativi costi siano stati effettivamente sostenuti e debitamente documentati).
Il contribuente, peraltro, può comunque decidere di applicare l’iper ammortamento anche per l’importo che supera il limite del 5%. In questo caso, avrà l’onere di dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.
Infine, la risoluzione precisa che la soluzione prospettata è applicabile sia nel caso in cui gli elementi accessori vengano acquisiti unitamente al bene principale, sia nel caso in cui vengano acquisiti separatamente (anche presso altri fornitori).

Profili procedurali: adempimenti documentali
Sul versante procedurale le questioni sottoposte all’attenzione dell’Agenzia delle entrate attengono agli adempimenti documentali espressamente richiesti per poter beneficiare dell’iper ammortamento.
Su questi aspetti, l’Amministrazione innanzitutto rinvia alla circolare n. 547750, pubblicata oggi, con la quale il ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sulla natura, sul contenuto e sulle modalità di redazione della perizia giurata o degli altri documenti previsti dalla legge.

L’Agenzia, dal canto suo, si sofferma, in particolare, sul rispetto del termine di acquisizione della perizia giurata, ricordando che le disposizioni in materia di iper ammortamento prevedono che per poter beneficiare dell’agevolazione le imprese sono tenute a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Gli adempimenti documentali, come sottolineato dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, devono essere soddisfatti entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.
Nel caso in cui l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, sono state segnalate possibili difficoltà per il rispetto del termine allorché l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno. In queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento.
In queste situazioni, l’Agenzia ritiene che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione (attraverso la consegna all’impresa di una perizia asseverata), il professionista può procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.
Peraltro, la consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa deve risultare da un atto avente data certa (ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata).

Omesso invio dati liquidazioni Iva: le modalità per mettersi in regola

In arrivo le nuove missive del Fisco che invitano a fornire elementi, fatti e circostanze, non conosciuti dall’Agenzia delle entrate, in grado di giustificare presunte anomalie riscontrate

Per stimolare ulteriormente l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate scrive ai contribuenti, soggetti passivi Iva, che hanno “dimenticato” di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, Dl 78/2010), mettendo a loro disposizione le informazioni derivanti dal confronto tra i dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, Dl 78/2010) trasmessi dagli stessi contribuenti e dai loro clienti e le comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
In particolare, sono rese disponibili le informazioni dalle quali risulta che, nel trimestre di riferimento, sono state emesse fatture (e comunicati i relativi dati), ma non è stata inviata alcuna comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
Con il provvedimento 28 novembre 2017, sono indicati tempi e modalità per regolarizzare errori od omissioni, con riduzione delle sanzioni previste, analogamente a quanto previsto per le ipotesi di omissione (totale o parziale) del volume d’affari.

Modalità e dati della missiva
Una comunicazione dell’Agenzia delle entrate arriverà all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, contenente i dati fiscali del destinatario nonché gli elementi utili al riscontro della violazione commessa, ossia:

  • codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
  • codice atto
  • modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate.

La stessa comunicazione, ma con maggiori elementi e dati più specifici, sarà a disposizione del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “La mia scrivania”, che permetterà di conoscere anche:

  • data di elaborazione del prospetto
  • numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento
  • dati identificativi dei clienti e dei fornitori
  • dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo e numero, data di emissione e di registrazione, imponibile/importo, aliquota e imposta, natura operazione e stato del documento, se attivo, annullato o rettificato)
  • dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

Indicazioni per il contribuente
La comunicazione conterrà, ovviamente, anche le indicazioni per mettersi in regola. Inoltre, il contribuente potrà chiedere, all’Agenzia delle entrate, ulteriori informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, anche mediante intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
Per regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate, il contribuente, in ragione del tempo trascorso, potrà avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Il provvedimento odierno specifica, inoltre, che al ravvedimento operoso, il contribuente può ricorrere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Seconda rata Imu-Tasi 2017: c’è tempo fino al 18 dicembre

Il versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per il 2017 deve essere eseguito entro il prossimo 18 dicembre (il termine ordinario del 16 dicembre, infatti, quest’anno cade di sabato).
 
A ricordarlo è il dipartimento delle Finanze (DF) con un proprio comunicato pubblicato sul sito istituzionale.
 
Il pagamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base di quanto stabilito dalle delibere comunali pubblicate, alla data del 28 ottobre 2017, nell’apposita sezione del sito.
 
Per determinare correttamente le aliquote applicabili per il versamento del saldo, nel comunicato si invitano i contribuenti a consultare le indicazioni messe a disposizione dal dipartimento.
 
In particolare, si ricorda che il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per il 2017 a condizione che:

  • la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017 e sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2017
  • l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nel 2015. 

Al contrario, il saldo Imu-Tasi deve essere versato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016:

  • in caso di delibera approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017 (fatte salve specifiche ipotesi in cui il l’ente locale può, in base a disposizioni di legge, adottare la delibera anche oltre il termine del 31 marzo, come, ad esempio, dissesto finanziario e accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio)
  • nel caso in cui non vi sia nessuna delibera relativa alle aliquote dell’Imu e della Tasi pubblicata per il 2017 oppure nell’ipotesi in cui la delibera sia stata pubblicata oltre il termine del 28 ottobre 2017 (fatti salvi i casi in cui la legge prevede che siano efficaci anche le delibere pubblicate oltre tale termine). 

Si ricorda, inoltre, che prima del versamento è opportuno confrontare le aliquote determinate per il 2017 e quelle vigenti nel 2015 (la consultazione delle delibere comunali può essere eseguita sul sito www.finanze.gov.it). Infatti, qualora emerga che la delibera relativa al 2017 stabilisca un aumento delle aliquote Imu e Tasi rispetto al 2015, tale aumento è inefficace. Di conseguenza, il versamento deve essere effettuato sulla base dell’aliquota deliberata nel 2016, eccetto il caso in cui essa costituisca a sua volta un aumento rispetto al 2015. In tale ipotesi, infatti, il versamento per il 2017 dovrà essere effettuato sulla base dell’aliquota applicabile nel 2015 (peraltro, la sospensione degli aumenti dei tributi locali non si applica per i comuni che deliberano il dissesto e il predissesto).
 
Infine, qualora nel 2015 il Comune abbia deliberato la maggiorazione della Tasi dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nel 2017 solo se espressamente confermata nel 2016.
 
Per maggiori e ulteriori approfondimenti, il comunicato rinvia alle Faq relative al versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per il 2016, pubblicate il 2 dicembre 2016.