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Emergenza COVID-19, il testo del D.P.C.M. 23 febbraio 2020

D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (1).
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n. 45, Edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3, comma 1;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;
Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all’art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;
Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;


Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto

  1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
    a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
    b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;
    c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
    d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
    e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
    f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
    g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
    h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;
    i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2
    della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
    l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
    m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
    n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
    o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata.
  2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all’art. 4, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2. Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

  1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
    competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3. Applicazione del lavoro agile

  1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
  2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4. Esecuzione delle misure urgenti

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5. Efficacia delle disposizioni

  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.
    Allegato 1 Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
    Nella Regione Lombardia:
    a) Bertonico;
    b) Casalpusterlengo;
    c) Castelgerundo;
    d) Castiglione D’Adda;
    e) Codogno;
    f) Fombio;
    g) Maleo;
    h) San Fiorano;
    i) Somaglia;
    j) Terranova dei Passerini.
    Nella Regione Veneto:
    a) Vò.

È l’ora dello scontrino elettronico, con il nuovo anno obbligo per tutti

I clienti riceveranno documenti commerciali senza valore fiscale, ma utili comunque come garanzia del bene o del servizio pagato, magari per un cambio della merce acquistata

Ancora poche ore all’inizio del nuovo anno e alla nuova era dello scontrino elettronico. Il primo gennaio 2020 scatta, infatti, l’obbligo “generalizzato” di certificazione telematica dei corrispettivi, che potranno essere emessi utilizzando appositi registratori telematici o una specifica procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Generalizzato perché l’“impegno” è già scattato per quelli che, nel 2018, hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro.

Gli interessati, i commercianti al dettaglio e coloro che svolgono attività assimilate (artigiani, ristoratori, eccetera) devono, pertanto, farsi trovare pronti alle inedite modalità di emissione e registrazione dei corrispettivi, adeguando le proprie “strumentazioni”.
Naturalmente, nulla cambia per il cliente (il consumatore finale) che, da domani, riceverà un documento commerciale senza valore fiscale, ma utile comunque come garanzia del bene o del servizio pagato, magari per un cambio della merce acquistata.
Ricordiamo, inoltre, che esistono alcune categorie di operazioni commerciali non coinvolte nell’obbligo, che poi sono tutte quelle già esonerate dal Dm 10 maggio 2019 (corse dei taxi, vendite di giornali, eccetera).
Sia sul sito delle Entrate che su Fiscooggi è online una pratica guida all’inedito adempimento. Per chi vuole saperne di più, poi, sulla rivista telematica dell’Agenzia sono pubblicati vari articoli sull’argomento, tra i quali “Memorizzazione e trasmissione dati, in rete due provvedimenti ad hoc” e “Lotteria degli scontrini: le regole per la partenza” e un simpatico tutorial “Grazie scontrino: lo spot con le novità sullo scontrino elettronico”.

Fisco, regolarizzazione per ex frontalieri e vecchi iscritti Aire

Con la circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità, per gli ex frontalieri e i vecchi iscritti all’AIRE di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi.

I contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all’Anagrafe dei residenti all’estero che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all’estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 5-septies del Dl n. 148/2017. Regolarizzazione aperta anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 12/E di oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa.

Il documento di prassi segue il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 1° giugno – con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo 5-septies e approvato modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura – e la risoluzione n. 43/E del 6 giugno che ha istituito il codice tributo (8080) da utilizzare per il versamento delle somme dovute.

Porte aperte per chi è tornato frontaliero o residente all’estero nel 2017 – Possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo “frontalieri” o residenti all’estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. È il caso, ad esempio, di un lavoratore in passato residente all’estero e iscritto all’Aire, successivamente tornato residente in Italia e che nel 2017 sia di nuovo iscritto all’Aire. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.

Pvc e controlli formali non escludono dalla procedura – L’Agenzia chiarisce che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Semaforo verde, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973).

La vecchia voluntary non è sempre un ostacolo – Come chiarito con il provvedimento del 1° giugno scorso, la procedura per ex frontalieri e ex iscritti all’Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis. Possono però aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.

Le altre novità della circolare – Il documento di prassi chiarisce quali sono le attività finanziarie detenute all’estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011).

[Fonte: Agenzia delle Entrate]

Circolare 12E del 13 giugno 2018

 


 

Regolamento privacy: il vademecum per i Consulenti del Lavoro

Arriva il vademecum sui nuovi adempimenti privacy edito dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 2 maggio 2018.

La natura delle indicazioni tracciate è peraltro fisiologica conseguenza dell’essenza stessa del Regolamento, fondato sul principio della accountability, in virtù del quale è il titolare del trattamento ad essere investito del compito di garantire l’adempimento degli obblighi previsti, delle norme, dell’efficacia della tutela predisposta, in un bilanciamento di discrezionalità degli adempimenti e responsabilità per la verifica della loro efficacia.

➡ Leggi l’approfondimento della Fondazione Studi

I piani individuali di risparmio: quadro normativo e aspetti operativi

 

Con il documento, intitolato “I piani individuali di risparmio: quadro normativo e aspetti operativi”, si è voluto offrire al lettore un inquadramento sia degli aspetti operativi che di quelli più strettamente connessi alle agevolazioni fiscali accordate dal Legislatore con la legge n. 232 del 2016, prima, e rafforzati con la legge di Bilancio 2018 (per lo meno in termini di strumenti finanziari su cui è possibile investire).

In tal senso si è ritenuto di approfondire i requisiti previsti dalla norma al fine di godere di tali benefici in termini di importo dell’investimento, soggetti emittenti, periodo di detenzione, e così via.

L’elaborato presenta anche esempi pratici di quantificazione dei vantaggi connessi all’accensione di un PIR rispetto ad altri tipi di impiego di risorse, verificando altresì gli aspetti relativi ai costi di gestione e profili più generali di asset allocation.

Bonus ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida dell’Agenzia

Prorogata la maggiore detrazione Irpef del 50%, con il limite massimo di spesa di 96mila euro, per gli interventi sulle singole abitazioni e sulle parti comuni di edifici residenziali

Disponibile sul sito delle Entrate la versione aggiornata della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. La pubblicazione, consultabile anche nella sezione “Le guide” di FiscoOggi, è un utile strumento per orientarsi tra i diversi benefici che la normativa tributaria riconosce quando si effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio.
C’è ancora tempo, dunque, fino a tutto il 2018 per sfruttare l’opportunità di assicurarsi una maggiore detrazione Irpef (50%), da far valere su un tetto più elevato di spesa (96mila euro per ciascuna unità immobiliare). Dal 1° gennaio 2019, infatti, a meno che non arrivi l’ennesima proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con un limite massimo di spesa di 48mila euro. Stesse agevolazioni per chi acquista un box, un posto auto o una casa in un edificio interamente ristrutturato.

A disporre la proroga è l’articolo 1, comma 3, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha anche introdotto un adempimento nuovo per chi intende godere della detrazione. Da quest’anno, infatti, occorre trasmettere telematicamente all’Enea una comunicazione dei lavori effettuati, analogamente a quanto già si prevedeva in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici. Lo scopo della raccolta di queste informazioni è quello di monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto con la realizzazione dei lavori. Le modalità di trasmissione della comunicazione e gli interventi per i quali scatta questo nuovo obbligo saranno presto resi noti.
Non si registrano novità, invece, sulle tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione e sulle modalità di pagamento (bonifico bancario, postale o tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento autorizzato).

I lavori che aprono al bonus
La guida spiega in maniera dettagliata, anche con esempi, i principali interventi per i quali vengono concesse le detrazioni dall’Irpef. Si tratta, in sostanza, dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti su immobili residenziali, di qualsiasi categoria catastale, e loro pertinenze. Quelli di manutenzione ordinaria (per esempio, la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento di pavimenti) spettano solo se effettuati sulle parti dell’edificio necessarie all’uso comune (scale, tetti, cortili) o sui locali destinati a servizi comuni (portineria, alloggio del portiere, lavanderia eccetera).

Tra gli interventi ammessi all’agevolazione rientrano quelli effettuati per:

  • ricostruire o ripristinare l’immobile danneggiato da eventi calamitosi
  • eliminare le barriere architettoniche e favorire la mobilità delle persone con disabilità gravi
  • prevenire atti illeciti (apposizione di cancelli, grate alle finestre, porte blindate, saracinesche installazione di videocamere)
  • cablare gli edifici e contenere l’inquinamento acustico
  • conseguire risparmi energetici
  • adottare misure antisismiche
  • bonificare gli edifici dall’amianto
  • evitare gli infortuni domestici. 

Per quanto riguarda le opere antisismiche, è il caso di ricordare che, oltre a importi più elevati, sono previsti tempi più lunghi e regole più specifiche per usufruirne. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare, infatti, fino all’85%. Inoltre, per gli interventi condominiali è possibile per i beneficiari, in alternativa alla fruizione della detrazione, cedere il corrispondente credito. Al tema del “sisma bonus” l’Agenzia dedicherà una guida ad hoc nella quale saranno illustrate le modalità di cessione del credito.

La mappa delle altre agevolazioni
Il fisco incoraggia il recupero del patrimonio edilizio non soltanto con la detrazione Irpef per gli interventi effettuati. Il pacchetto delle agevolazioni è più ricco e comprende:

  • l’Iva ridotta al 10% sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni
  • la detrazione per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune
  • la detrazione per l’acquisto o l’assegnazione di case già ristrutturate
  • la detrazione del 19% degli interessi pagati sui mutui stipulati per la ristrutturazione della casa.

Nella guida, quindi, non potevano mancare le indicazioni necessarie per usufruire anche di questi incentivi.

Chiudono la pubblicazione due pratiche tabelle con l’elenco dei principali interventi agevolabili, la prima sulle singole unità abitative, la seconda sulle parti condominiali, e i consueti riferimenti normativi e di prassi, utili per chi vuole verificare o approfondire la conoscenza delle disposizioni che regolano la concessione dei benefici. Tutti i provvedimenti sono consultabili con un semplice click.

(Paolo Calderone)

 

Successione telematica: nuovo modello allo start

È utilizzabile da oggi la nuova versione del modello di “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali“. Il modulo dichiarativo, approvato con il provvedimento del 28 dicembre 2017, potrà essere utilizzato per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006. Fino al 31 dicembre di quest’anno, peraltro, cittadini e operatori potranno continuare a servirsi del modello cartaceo (modello 4).

Ultima versione del modello
La modalità telematica di trasmissione della dichiarazione di successione è operativa dal 23 gennaio 2017.
Da gennaio 2017 sono state trasmesse online 56mila successioni, di cui oltre 15mila dall’inizio di quest’anno.
Il modello originario, approvato con il provvedimento del 27 dicembre 2016 (vedi “Successione, tutto con un click: dichiarazione e volture catastali”), aveva subito un primo “ritocco” a giugno 2017 (vedi “Dichiarazione successione online: arriva il nuovo modello aggiornato”).
La versione utilizzabile da oggi sostituisce quella approvata con il precedente provvedimento del 15 giugno 2017, deve essere presentata esclusivamente per via telematica e consente, dopo aver pagato l’imposta di bollo e i tributi speciali, di richiedere il rilascio di una attestazione, in formato pdf, dell’avvenuta presentazione.
L’attestazione è munita di un apposito contrassegno, di un codice identificativo e di un codice di verifica, grazie ai quali è possibile verificare l’originalità del documento direttamente sul sito delle Entrate. In questo modo, non sarà più necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia per richiedere una copia conforme alla dichiarazione di successione presentata telematicamente.
Per la compilazione del modello e l’invio telematico è disponibile un apposito software sul sito dell’Agenzia.

Modalità di presentazione
Il nuovo modello va trasmesso in via telematica alle Entrate, direttamente dal contribuente abilitato a Fisconline o Entratel oppure tramite i soggetti incaricati.
In alternativa, il modello può essere presentato presso l’ufficio delle Entrate territorialmente competente, che provvederà all’inoltro telematico.
Il modello 4, invece, si presenta in forma cartacea presso il competente ufficio dell’Agenzia.

“Doppio binario” fino al 31 dicembre 2018
Per permettere il graduale aggiornamento delle procedure informatiche e per rispondere all’esigenza dei contribuenti e degli operatori del settore di familiarizzare con la nuova versione del modello, fino al 31 dicembre 2018 sarà comunque possibile utilizzare la vecchia modulistica cartacea in alternativa all’invio telematico.

Un aiuto in più per i contribuenti
Infine, per andare incontro alle diverse richieste dei cittadini, sul sito dell’Agenzia si possono trovare le “Risposte alle domande più frequenti“, dove sono meglio esplicitate le modalità di presentazione, l’installazione del software e l’allegazione dei documenti, la compilazione del modello e le ricevute e attestazioni di avvenuta presentazione.

Successioni ante 3 ottobre 2006
Come già detto, il modello telematico in uso da oggi riguarda le successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006.
Invece, per quelle aperte fino al 2 ottobre 2006 deve essere utilizzato esclusivamente il “vecchio” modello 4, che va adoperato anche per integrare, modificare o sostituire dichiarazioni di successione già presentate in formato cartaceo.

(Lilia Chini)

Dichiarazione precompilata 2018: trasmissione dati entro il 9 marzo

Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate.

La proroga è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 27 febbraio 2018 e non avrà impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2018.

Contributi Inps dovuti per il 2018

L’Inps fornisce le indicazioni e i chiarimenti per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti per il 2018 con le circolari N.18 del 31-01-2018N.27 del 12-02-2018

PROFESSIONISTI E COLLABORATORI

Nella prima delle due circolari, l’Inps comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2018, da professionisti e collaboratori (e figure assimilate), iscritti all’apposita Gestione separata, presso l’Inps (articolo 2, comma 26, legge 335/1995).

Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate
Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per il 2018 l’aliquota contributiva e di computo è elevata al 33% (articolo 2, comma 57, legge 92/2012).

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2017, per i collaboratori (nonché per assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51% (articolo 7, legge 81/2017 – circolare Inps n. 122/2017).
Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

  • 0,50% (relativa al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera – articolo 59, comma 16, legge 449/1997 e articolo 1, comma 788, legge 296/2006)
  • 0,22% (articolo 7, Dm 12 luglio 2007 e articolo 1, comma 791, legge 296/2006).

Aliquote contributive e di computo per i liberi professionisti
A partire dal 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25% (articolo 1, comma 165, legge 232/2016).
Continua ad applicarsi, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale – articolo 59, comma 16, legge 449/1997 – articolo 7, Dm 12 luglio 2007 – articolo 1, comma 791, Legge 296/2006 – messaggio n. 27090/2007).

Aliquote contributive e di computo per pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori (e figure assimilate) e i professionisti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 è confermata al 24% (articolo 1, comma 491, legge 147/2013 – articolo 2, comma 57, legge 92/2012 e articolo 46-bis, comma 1, lettera g, Dl 83/2012).
 

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE ALIQUOTE
2018
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll
34,23%
(33+ 0,72+0,51)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll
33,72%
(33+0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

LIBERI PROFESSIONISTI ALIQUOTE
2018
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25 Ivs + 0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Ripartizione dell’onere contributivo
Nel caso dei collaboratori, la ripartizione dell’onere contributivo è così fissata:

  • 1/3 – collaboratore
  • 2/3 – committente.

Obbligato al versamento è il committente.

Il pagamento deve essere eseguito:

  • entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso
  • tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le pubbliche amministrazioni.

Nel caso dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018
In base al “principio di cassa allargato”, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (articolo 51, Tuir).
Di conseguenza, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis, Tuir – articolo 34, legge 342/2000) è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e, quindi, devono essere applicate le aliquote contributive previste per il 2017:

  • 24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria
  • 32,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll oppure, dal 1° luglio 2017, 33,23% per i soggetti obbligati anche ad aliquota Dis-Coll).

Per le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2018 si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare Inps n. 10/2002.

Massimale e minimale
Per il 2018:

  • il massimale annuo di reddito imponibile è pari a 101.427 euro
  • il minimale annuo di reddito imponibile è pari a 15.710 euro.
REDDITO MINIMO ANNUO ALIQUOTA CONTRIBUTO MINIMO ANNUO
15.710 euro 24% 3.770,40 euro
15.710 euro 25,72% 4.04,612 euro (Ivs 3.927,50)
15.710 euro 33,72% 5.297,412 euro (Ivs 5.184, 30)
15.710 euro 34,23% 5.377, 533 euro (Ivs 5.184, 30)

ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Nella seconda circolare, l’Inps fa il punto della situazione per quanto concerne gli oneri contributivi gravanti per il 2018 su artigiani e commercianti, anche in questo caso indicando le aliquote applicabili, i minimali e massimali di reddito, i criteri di determinazione degli importi dovuti, i termini e le modalità di versamento.

Innanzitutto, l’istituto di previdenza ricorda che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e dei commercianti, per il 2018, sono pari al 24 %.
Anche per il 2018 si applica la riduzione del 50% dei contributi dovuti da coloro che hanno più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps (articolo 59, comma 15, legge 449/1997).
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota del 24% si deve sommare lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (articolo 5, Dlgs 207/1996 – articolo 1, comma 490, lettera b, legge 147/2013).
Inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili (articolo 49, comma 1, legge 488/1999).

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito
Per il 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.710 euro.

TABELLA – Aliquote 2018

  ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
24% 24,09%

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 annni
N.B.: la riduzione contributiva al 21% (artigiani) e al 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

21% 21,09%
TABELLA – Contributo calcolato sul reddito minimale
  ARTIGIANI COMMERCIANTI
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
3.777,84
(3.770,40 Ivs
+ 7,44 maternità)
3.791,98
(3.784,54 Ivs
+ 7,44 maternità)

coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

3.306,54
(3.299,10 Ivs
+ 7,44 maternità)
3.320,68
(3.313,24 Ivs
+ 7,44 maternità)
TABELLA – Periodi inferiori all’anno solare – contributo sul “minimale” rapportato a mese
  ARTIGIANI COMMERCIANTI
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
314,82
(314,20 Ivs +
0,62 maternità)
316,00
(315,38 Ivs
+0,62 maternità)

coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

275,55
(274,93 Ivs +
0,62 maternità)
276,72
(276,10 Ivs +
0,62 maternità)

La circolare ricorda che il minimale di reddito (e il relativo contributo annuo) devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione Ivs sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per il 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno per la quota eccedente il minimale di 15.710 euro annui in base alle aliquote sopra indicate e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2018, a 46.630 euro. Per i redditi superiori a 46.630 euro annui, si applica anche per il 2018 l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

TABELLA – Aliquote 2018

  SCAGLIONE
DI REDDITO
ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e
coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a 46.630 24% 24,09%
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
da 46.630 25% 25,09%
Coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
fino a 46.630 21% 21,09%
Coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
da 46.630 22% 22,09%

La circolare precisa che il contributo sul reddito eccedente il minimale (“contributo a conguaglio”), sommato al contributo sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018.

Massimale imponibile di reddito annuo
Per il 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 77.717 euro.
Tale limite è individuale, cioè va riferito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2018, a 101.427 euro (non frazionabile per mese).

TABELLE – Contributo previdenziale massimo dovuto per l’Ivs

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
  ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
18.962,95
(46.630,00*24%
+31.087,00*25%)
19.032,90
(46.630,00*24,09 %
+31.087,00*25,09%)
coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
16.631,44
(46.630,00*21%
+31.087,00*22%)
16.701,39
(46.630,00*21,09%
+31.087,00 *22,09%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
  ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
24.890,45
(46.630,00*24%
+54.797,00*25%)
24.981,73
(46.630,00*24,09 %
+54.797,00*25,09%)
coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
21.847,64
(46.630,00*21%
+54.797,00*22%)
1.946,36
(46.630,00*21,09%
+54.797,00*22,09%)

Contribuzione a saldo
Il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti:

  • deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza)
  • deve essere rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

Ne consegue che se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. In questo caso i contributi possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi (la maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente).

Imprese con collaboratori
Se il titolare si avvale anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

  • imprese familiari legalmente costituite – sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (articolo 230-bis, c.c. e articolo 5, comma 4, Tuir)
  • aziende non costituite in imprese familiari – il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono assoggettati al minimale annuo di reddito.
Pertanto, essi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale Ivs calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

Regime contributivo agevolato previsto dalla legge di stabilità 2015
Il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015 è prorogato anche per il 2018.
Come già ribadito in altri documenti di prassi, l’Inps ricorda la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a seguito di specifica istanza presentata dall’interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La disciplina del regime in esame, che prevede una riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2018 ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel 2017 e che, in costanza dei requisiti di accesso, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.
Coloro che, invece, hanno intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018.
Coloro che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Termini e modalità di versamento
Infine, la circolare ricorda che i contributi devono essere versati mediante F24, entro le seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

(Fisco Oggi, 13 febbraio 2018)

Pubblica Amministrazione: stretta sui pagamenti e controlli più ampi

Dal 1° marzo prossimo si abbassa il limite dei pagamenti oltre il quale le pubbliche amministrazioni devono verificare se il beneficiario ha morosità nei riguardi dell’agente della riscossione.

Il blocco dei pagamenti avverrà per debiti di ammontare superiore a 5mila euro e non più 10mila. Inoltre, viene raddoppiato il termine entro cui l’agente della riscossione deve notificare l’atto di pignoramento presso terzi: da 30 a 60 giorni.

Indagini bancarie: prova analitica per smontare la pretesa del Fisco

Sentenza n. 441 dell’11 gennaio 2018 (udienza 25 gennaio 2017) – Cassazione civile, sezione V


Accertamento imposte sui redditi – Verifiche sui conti correnti bancari – Il contribuente deve dimostrare che i movimenti bancari non sono riferibili ad operazioni imponibili – La prova deve essere analitica con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario

Occorre l’indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, per dimostrare come ciascuna delle operazioni sia estranea a fatti imponibili

SINTESI: Qualora l’accertamento delle imposte sui redditi effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cfr., ex multis, Cass. 18081/2010 e 15857/2016).

COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

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