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Misure nazionali per la gestione dell’Emergenza Coronavirus

MISURE NAZIONALI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

PAGINA IN AGGIORNAMENTO (u.agg. 26 marzo 2020)

FAQ del Governo
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° Marzo 2020

Ministero dell’Interno
Le regole per gli spostamenti

Regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/archivio-avvisi

IL QUADRO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI VIGENTI

25 marzo 2020

23 marzo 2020

22 marzo 2020

20 marzo 2020

19 marzo 2020

17 marzo 2020

11 marzo 2020

9 marzo 2020

8 marzo 2020

4 marzo 2020

2 marzo 2020

1 marzo 2020

25 febbraio 2020

23 febbraio 2020

31 gennaio 2020

Modifiche al DPCM 22/03/2020 – Nuovi codici ATECO per le attività essenziali

E’ stato pubblicato il DM 25.03.2020 del MISE e del MEF recante modifiche dei Codici Ateco di cui all’allegato 1 del DPCM dello scorso 22 marzo,  che sostituisce la lista delle attività che possono proseguire anche in questo periodo.

L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.

2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

DM-MiSE-25_marzo_2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto-legge, in vigore dal 26 marzo 2020, si compone di 6 articoli:

Art. 1 – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
Art. 2 – Attuazione delle misure di contenimento
Art. 3 – Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
Art. 4 – Sanzioni e controlli
Art. 5 – Disposizioni finali
Art. 6 – Entrata in vigore

Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti misure:

  • a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre
    specifiche ragioni;
  • b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  • c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche’ rispetto al territorio nazionale;
  • d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
  • e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus;
  • f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
  • h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
  • i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale, salva la possibilita’ di svolgimento a distanza;
  • m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita’ di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche’ di disciplinare le modalita’ di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • n) limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  • o) possibilita’ di disporre o di affidare alle competenti autorita’ statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche’ di trasporto pubblico locale;
  • p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita’ didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita’ e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita’ formative o prove di esame, ferma la possibilita’ del loro svolgimento di attivita’ in modalita’ a distanza;
  • q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
  • r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  • s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita’ indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita’ di lavoro agile;
  • t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita’ di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’ a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia’ ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita’ di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
  • u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto dialimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • z) limitazione o sospensione di altre attivita’ d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’;
  • bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
  • cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche’ agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
  • dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’ o dal Ministro della salute;
  • ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
  • ff) predisposizione di modalita’ di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  • gg) previsione che le attivita’ consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita’, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita’ economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita’ pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, puo’ essere imposto lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio’ sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettivita’ e la pubblica utilita’, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita’, le parti sociali interessate.

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19.

Commercialisti e Consulenti del Lavoro: occorre un piano choc per salvare le imprese italiane

Fonte: Ufficio stampa CNDCEC

I Consigli Nazionali dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro propongono la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei termini di versamento, con rateazione dei versamenti sospesi a partire da settembre 2020, relativamente a:

  • tributi, ritenute, contributi e premi assicurativi, sia correnti che rateizzati, nonché al diritto annuale alle CCIAA;
  • somme dovute, anche in forma rateale, derivanti da avvisi bonari, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni;
  • entrate tributarie e non tributarie, anche degli enti locali, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni o avvisi di accertamento esecutivi, nonché relativi alla rottamazione dei ruoli e al saldo e stralcio.

Propongono inoltre le seguenti misure:

  • ripristino della possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette maturati nel 2019 anche prima della presentazione della relativa dichiarazione;
  • eliminazione della proroga di due anni dei termini di accertamento e riscossione relativi ai periodi d’imposta in scadenza nel 2020
  • sospensione fino al 30 giugno 2020 dei termini procedimentali e processuali tributari
  • sospensione fino al 30 giugno 2020 delle procedure concorsuali, cautelari ed esecutive in corso
  • estensione ai professionisti iscritti in albi di tutte le misure di sostegno fiscale, per il lavoro e per la liquidità previste dal decreto-legge n. 18/2020 (come, a titolo esemplificativo, il credito d’imposta per gli studi professionali condotti in locazione, le indennità di sostegno al reddito, le moratorie sui mutui, ecc.).

In materia di lavoro, Consulenti del lavoro e Commercialisti ritengono inoltre essenziali le seguenti misure:

  • Ammortizzatore Sociale Unico con codice unico “Covid-19” da destinare adeguatamente al numero degli aventi diritto, senza creare ingestibili graduatorie con relative esclusioni
  • destinazione dell’A.S.U. a tutti i datori di lavoro a prescindere dall’ambito di applicazione a cui sono soggetti in merito agli ammortizzatori sociali
  • semplificazione delle procedure di richiesta dell’A.S.U. con la previsione di una mera informativa sindacale, per dare cosi rapidità all’iter procedurale delle stesse
  • pagamento mensile diretto da parte dell’INPS delle somme calcolate per ogni lavoratore con bonifico bancario; per il mese di marzo pagamento di un acconto di 1000 euro generalizzato per tutti i lavoratori ricompresi in tutte le istanze presentate, con saldo al mese successivo
  • eliminazione di ogni vincolo legato all’iscrizione a Enti o Fondi, preclusivo dell’accesso al sistema di integrazione salariale
  • rinvio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione delle Certificazioni Uniche e Uniemens

“Soltanto interventi coraggiosi di questo tipo”, concludono Miani e Calderone, “potranno servire a famiglie, imprese e professionisti per far fronte alla gravissima crisi finanziaria ed economica provocata dall’emergenza sanitaria in atto. Siamo certi che il Governo, in momenti difficili come questo, farà il possibile, e anche più, per non lasciarli soli”.

Emergenza Covid19 – Accordo sindacale del 23 marzo 2020

Le attività produttive, industriali e commerciali non indicate nell’Allegato 1 del DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020 perché considerate NON essenziali né funzionali all’Emergenza Coronavirus, possono continuare solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, altrimenti devono essere sospese.

La sospensione è effettiva dal 25 marzo 2020.

Per le attività inizialmente consentite dal DPCM 22 marzo 2020 ma successivamente sospese dal DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020, la sospensione è effettiva dal 28 marzo 2020: dal 26 al 28 marzo possono quindi essere compiute le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza).

Per il sostegno al reddito dei lavoratori delle attività edili escluse è stato siglato l’Accordo sindacale del 23 marzo 2020.

Accordo-parti-sociali-23-marzo-2020

Sintesi operativa

Covid-19: Svolgimento attività produttive e spostamenti fra territori comunali diversi – Ulteriori restrizioni

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Attività produttive industriali e commerciali. Attività professionali.

Il provvedimento in argomento, in primo luogo, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell’allegato 1 al decreto stesso.

Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del citato D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

  • i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 N.146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett.d);
  • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d);
  • la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f);
  • ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art. 1, comma 1, lett. f);
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett.g).

Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del D. P.C.M. in parola, l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Spostamenti

Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia.

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art.1, comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo D.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo D.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

Le misure introdotte dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 saranno efficaci sull’intero territorio nazionale dalla data odierna fino al prossimo 3 aprile, e si applicano in aggiunta a quelle di cui al D.P.C.M. 11 marzo u.s. e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo decorso, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile. Tra le disposizioni di cui al citato decreto presidenziale dell’11 marzo scorso, si richiama, in particolare, quanto previsto dall’art. 2, comma 2, laddove ha stabilito la cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali dell’8 e 9 marzo, ove incompatibili.

Il testo completo della Circolare_DPCM 23 marzo 2020

D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Comunicazione attività/Richiesta autorizzazione

Comunicazione al Prefetto

Attività connesse e funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei servizi essenziali, dei servizi di pubblica utilità e delle attività produttive di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (lettera d, art. 1 DPCM 22 marzo 2020)

DECRETO CURA ITALIA: Le Indennità per emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1°gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

  • possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • non siano titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di
    rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito
di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”.
Il successivo comma 2 del richiamato articolo 65 stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
Tanto premesso, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi –
    articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Risoluzione_n_13_del_20_03_2020

Emergenza coronavirus: le nuove misure restrittive in Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale.

È in vigore il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di prima necessità e i servizi essenziali.

Per quanto concerne gli spostamenti, il decreto prevede all’art 1 punto b): è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.

Sul punto era intervenuta nella giornata di ieri l’ordinanza Interno-Salute adottata in attesa del nuovo DPCM.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino la 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

DPCM 22 marzo 2020

 

PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLI INTRA – RINVIO AL 30 GIUGNO 2020

Fonte: Agenzia delle Dogane

L’articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”.
Rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.
Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.