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Arriva la proroga per l’invio telematico dei modelli 770/2012

Nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto, a mezzo comunicato stampa, il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2012 ordinario e semplificato al 20 settembre 2012.
La proroga è stata accordata per tener conto delle esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per contribuenti e sostituti d’imposta.

 

 

Unico 2012: Proroga per i Versamenti

Il DPCM pubblicato in Gazzetta ufficiale proroga dal 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato) al 9 luglio 2012 (l’8 luglio cade di domenica) il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 (anche unificati) e IRAP 2012.

Si allunga, invece, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

Beneficiano della doppia proroga dei termini:

–       le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore) tenute, entro il 18 giugno, al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni;

–       i contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore;

–       i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Soggetti titolari di partita IVA
Versamento I rata entro il 9 luglio 2012 Versamento I rata entro il 20 agosto 2012
I rata 9 luglio 2012 20 agosto 2012
II rata 16 luglio 2012 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica)
III rata 20 agosto 2012 (il 16 cade nel periodo feriale) 16 ottobre 2012
IV rata 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica) 16 novembre 2012
V rata 16 ottobre 2012
VI rata 16 novembre 2012

 

Persone fisiche non titolari di partita IVA   
Versamento I rata entro il 9 luglio 2012  Versamento I rata entro il 20 agosto 2012 
I rata 9 luglio 2012  20 agosto 2012
II rata 31 luglio 2012  31 agosto 2012
III rata 31 agosto 2012  1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica)
IV rata 1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica)  31 ottobre 2012
V rata 31 ottobre 2012  30 novembre 2012
VI rata 30 novembre 2012

 

IMU: Chiarimenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha diramato la Circolare n. 3/DF che chiarisce gli aspetti relativi all`applicazione dell`Imposta Municipale Propria (IMU).

In particolare, la circolare precisa quali sono le modalita` di calcolo dell`IMU, comprese le detrazioni; individua le categorie di soggetti ai quali si applica l`imposta e chiarisce le modalita` di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli).

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Nuove disposizioni sulle rateazioni di Equitalia

legislazioneLe istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.
Alla luce di tale modifica, per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l’importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture.
Al riguardo, il prospetto di determinazione delle rate per scaglioni di importo fino a 5.000 euro non trova più attuazione.
Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche viene elevata da 25.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l’istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati.

Nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, si ritiene che l’indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto:
a. indice Alfa da 0.0 a 2 » 18 rate al massimo;
b. indice Alfa da 2.1 a 4 » 36 rate al massimo;
c. indice Alfa da 4.1 a 6 » 48 rate al massimo;
d. indice Alfa da 6.1 a 8 » 60 rate al massimo;
e. indice Alfa da 8.1 in su » 72 rate al massimo.

Riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane

tariffe inailDecreto Ministero Lavoro 27.03.2009, G.U. 25.05.2009

Alle imprese artigiane spetta una riduzione sull’ammontare complessivo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. E’ quanto previsto dal decreto 27 marzo 2009 del ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Possono usufruire della riduzione le imprese che:

  • non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio
  • abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e d igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale e trasmessi agli Ispettorati del lavoro.

Deducibilità dei compensi agli amministratori delle società di capitali e di persone

I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito purché inerenti, mentre non lo sono ai fini dell’Irap.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 95 del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.

I compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

La norma si applica anche alle società di persone, per espresso richiamo da parte dell’articolo 56 del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/2001 ha disposto l’applicazione del principio di cassa allargato, prevedendo la deducibilità dei compensi corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo.

Dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (decesso del defunto) da i chiamati all’eredità, i legatari, gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o morte presunta. Nel caso siano tenuti alla presentazione più soggetti, è sufficiente che adempia anche uno solo. La dichiarazione di successione può essere presentata direttamente all’ufficio delle Entrate (che rilascia ricevuta) nella cui circoscrizione era residente il defunto al momento del decesso ovvero spedita per raccomandata. Fino alla scadenza del termine (dei 12 mesi), la dichiarazione presentata può essere modificata mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive. Anche successivamente è possibile rettificare (con dichiarazione rettificativa) eventuali errori commessi nella dichiarazione originaria. La dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del Dlgs n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale).

Spese di ristrutturazione: ripartizione delle quote annuali detraibili

La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’appartamento deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Dal 1° gennaio 2012 (e, dunque, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2012), la detrazione continua a spettare fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare, ma non ha più scadenza in quanto resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (articolo 4), che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef (articolo 16-bis del Tuir). Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione secondo il criterio previgente ossia, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo.

Spesometro 2011: software e scadenze

L’ Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito il software gratuito aggiornato e opportunamente modificato per la trasmissione delle informazioni fiscali.

Ricordiamo che coloro che sono chiamati alla trasmissione dei dati del cosiddetto spesometro hanno tempo fino al 30 aprile per trasmettere per via telematica le operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2011.

Per la trasmissione, chiarisce il comunicato, “deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell’Agenzia”.

La comunicazione va poi effettuata utilizzando la nuova versione del software, come spiega l’Agenzia, stato opportunamente modificato per recepire le novità normative contenute nell’articolo 2, comma 6, del Dl 16/2012 (decreto di semplificazione fiscale) che consente di inviare dati relativi al nuovo spesometro anche relativi ad operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.

Ricordiamo che restano esenti dagli obblighi di comunicazione:

  • operazioni oggetto di segnalazione all’Anagrafe tributaria
  • operazioni sottese ai rapporti finanziari (comunicate ai fini di indagini fiscali)
  • operazioni finanziarie esenti IVA (ex art. 10, D.P.R. n. 633 del 1972)
  • operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari ai fini di regolamento contabile
  • operazioni finanziarie tra compagnie di assicurazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Società di capitali: Bilancio 2011

Il termine ultimo per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2011 per le società di capitali è il 29 aprile 2012. Essendo quest’anno bisestile, entro tale data dovrà essere convocata l’assemblea ordinaria, a meno di non ricadere in casi particolare in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato entro il maggior termine di 180 giorni (entro il 28 giugno) o nel caso in cui lo statuto della società indichi un termine diverso. In particolare il progetto di bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovrà essere comunicato al collegio sindacale entro 30 giorni dalla data di incontro e deve rimanere depositato in copia presso la sede della società. A seguire, il progetto di bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci, secondo apposito incontro, secondo quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 del c.c. . Una volta approvato e depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione (29 maggio) presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. Il bilancio deve essere accompagnato dall’eventuale relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione del bilancio. Tutto ciò se non si vuole incorrere nella sanzione di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci, che prevede una sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197. Chiaramente in funzione dell’approvazione del bilancio anche il pagamento delle imposte di saldo 2011 e acconto 2012 dovrà essere programmato entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o di approvazione del bilancio.

Confidi e riserve in sospensione d’imposta

confidiCon la risoluzione n. 62/E del 25 febbraio, l’agenzia delle Entrate, in risposta a un’istanza d’interpello formulata da una società operativa nell’attività di garanzia collettiva fidi, chiarisce qual è il regime fiscale da applicarsi alle riserve in sospensione d’imposta derivanti dall’accantonamento degli avanzi di gestione costituiti a decorrere dall’esercizio 2003. La risoluzione, in particolare, focalizza la disciplina relativa alla attività di garanzia collettiva dei fidi chiarendo quale sia il contenuto della previsione normativa e i criteri di determinazione del reddito d’impresa e precisando quale sia il trattamento fiscale nel caso in cui vi siano riserve in sospensione d’imposta.
La materia è contenuta – come richiamato nella risoluzione – nell’articolo 13 del decreto legge 269/2003, il quale definisce i soggetti, il contenuto e la qualificazione fiscale dei confidi e, segnatamente per le finalità della problematica in questione, il trattamento tributario degli avanzi di gestione.
Infatti, la disposizione appena evocata, riformando in modo sostanziale la disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e il relativo settore, ha, nel contempo, ampliato l’attività medesima di garanzia collettiva dei fidi, tradizionalmente svolta da consorzi e società cooperative, al fine di favorirne, anche attraverso il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, il rilancio economico.

Come è noto, i confidi possono operare nella veste giuridica di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, e sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
La risoluzione richiama, in particolare, il comma 1 dell’articolo 13 del decreto, che contiene la definizione positiva dell’attività di garanzia collettiva dei fidi ovvero “l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario“.

La risoluzione abbonda di richiami normativi per supportare le motivazioni di rigetto della soluzione interpretativa formulata dal contribuente, il quale, dopo la modifica statutaria dell’attività svolta, ambirebbe beneficiare del trattamento derogatorio previsto dal comma 46 dell’articolo 13 relativamente alle riserve in sospensione d’imposta.
Come dettagliatamente riportato nella risoluzione, infatti, l’interpellante, intendendo modificare il proprio statuto al fine di intraprendere, come intermediario finanziario, l’esercizio di attività di concessione di garanzie nei confronti del pubblico, pur mantenendo la forma di società consortile per azioni, ritiene che le riserve di utili in sospensione d’imposta debbano concorrere alla formazione del reddito nell’esercizio di distribuzione ovvero in tutte le ipotesi di utilizzo diverse dalla copertura delle perdite d’esercizio.

E’ opportuno al riguardo precisare che, ai fini delle imposte sui redditi, i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali anche se costituiti come consorzi. Infatti, in seguito all’entrata in vigore della disposizione richiamata nella risoluzione che si commenta, i confidi assumono la qualifica di enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del Tuir e, conseguentemente, sono assoggettati al relativo regime sia sotto il profilo del trattamento tributario (e in particolare delle modalità di determinazione del reddito complessivo) sia degli adempimenti formali.

Alla qualificazione dei confidi quali enti commerciali consegue l’applicazione dell’articolo 73 del Tuir, secondo il quale il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa e si determina secondo le disposizioni di cui alla sezione I del capo II del Tuir medesimo.
In particolare, l’articolo 83 del Tuir dispone che detto reddito si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel Tuir medesimo.

La risoluzione evoca il comma 46, secondo capoverso, dell’articolo 13 perché introduttivo della deroga al detto articolo 83 in quanto statuisce che “il reddito d’impresa e’ determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel Titolo I, capo VI, e nel Titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi…“.
Ne consegue che, per i confidi, non assumono rilevanza gli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali in aumento apportate al risultato d’esercizio.
Il comma 46 dell’articolo 13 detta altresì disposizioni in materia di tassazione degli avanzi di gestione dei confidi.
Lo stesso comma 46 dispone, inoltre, che “gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale“.

Ai sensi della disposizione in esame, pertanto, gli avanzi di gestione maturati dai confidi e accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto concorrono alla formazione del reddito dei confidi medesimi solo qualora detti fondi e riserve siano utilizzati per finalità diverse dalla copertura delle perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
L’interpretazione edittale sia letterale che logica apoditticamente conduce alla conclusione che il regime derogatorio previsto dal comma 46 dell’articolo 13 del Dl 269/2003 non può trovare applicazione allo status dell’interpellante in quanto il cambiamento di attività che la società intende effettuare – ossia il passaggio dall’attività di garanzia collettiva dei fidi a quella di concessione di garanzie nei confronti del pubblico – determina il venir meno del regime agevolativo previsto nel comma 46 dell’articolo 13 a decorrere dal periodo di imposta in cui si verifica detto cambiamento.

L’agenzia delle Entrate non manca, tuttavia, di chiarire che il passaggio alla nuova attività di concessione di garanzie nei confronti del pubblico non determina, comunque, la tassazione di quelle riserve in sospensione d’imposta formatesi nei periodi di imposta pregressi ai sensi del predetto comma 46, posto che la variazione dell’attività esercitata non rappresenta un presupposto per la tassazione di tali riserve.
La necessità, poi, di individuare il presupposto che determina la tassazione delle riserve in sospensione d’imposta presenti nel patrimonio netto della società anche in seguito alla modifica statutaria conduce a richiamare ancora il comma 46.

Si ribadisce nella nota di prassi che “lo stesso comma 46 dell’articolo 13, da un lato, individua nell’utilizzazione della riserva il presupposto per la sua tassazione e, dall’altro, prevede delle specifiche deroghe (copertura di perdite d’esercizio, aumento del fondo consortile o del capitale sociale) in presenza delle quali non si ha tassazione poiché la riserva si considera non utilizzata“.
La riserva presente nel bilancio dopo il cambio di attività deve necessariamente concorrere alla formazione dell’imponibile nel momento in cui si manifesta il presupposto generale di tassazione (rappresentato dall’utilizzazione della riserva).
La riserva in sospensione d’imposta oggetto del quesito concorrerà alla formazione del reddito imponibile, quindi, nell’esercizio di utilizzazione, anche se tale utilizzo si concretizzi nella copertura delle perdite d’esercizio o nell’aumento del fondo consortile o nell’incremento del capitale sociale.