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SCONTI IRAP: conto alla rovescia per i rimborsi IRPEF ed IRES

 

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires (articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011).

Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011).

A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012, il quale ha predisposto anche un piano di invio suddiviso per aree geografiche determinate in base al domicilio fiscale del contribuente ed indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo un determinato piano di invio (allegato C del Provvedimento).

Il primo “click day” è fissato per il prossimo 18 gennaio per i contribuenti delle Marche.

DAL 2013 CAMBIA LA NUMERAZIONE DELLE FATTURE

legislazioneDal 1° gennaio 2013, a seguito dell’adeguamento della normativa Iva nazionale alla Direttiva Ue in materia di fatturazione, il numero della fattura emessa deve identificare il documento in modo univoco. Traducendo nella pratica quanto afferma, quindi, il nuovo comma 2 dell’art. 21 del Dpr 633/72, non sarà  più possibile che due fatture abbiano il medesimo numero, anche se emesse in anni diversi. Si allega la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 che, soffermandosi sugli effetti della nuova formulazione dell’articolo 21, comma 2, lettera b), del Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, individua nell’univocità il requisito essenziale della numerazione progressiva della fattura. A tale fine nel caso in cui risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in questo caso, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

REDDITOMETRO

accertamentoPubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013 n. 3 il Decreto del 24 Dicembre 2012 contenente disposizioni in merito al contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito (Nuovo Redditometro). Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.

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Reddito prodotto in Svizzera dal lavoratore residente fiscalmente in Italia

FiscoIn base al principio di tassazione mondiale dettato dall’articolo 3 del Tuir, il reddito prodotto da chi ha residenza fiscale in Italia è assoggettato a tassazione ovunque sia prodotto. Tuttavia, in caso di redditi prodotti all’estero occorre verificare quanto disposto in sede convenzionale. La convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera del 23/12/1978, n. 943, all’articolo 15, in materia di redditi da lavoro subordinato, prevede che i redditi realizzati in uno Stato diverso da quello di residenza, sono imponibili in entrambi gli Stati.
In deroga a tale principio, la convenzione prevede che le remunerazioni che un soggetto residente in Italia riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta in Svizzera sono imponibili soltanto in Italia se, contemporaneamente:

  • il soggetto soggiorna in Svizzera per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
  • le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente in Svizzera
  • l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha in Svizzera.

Nel caso oggetto del quesito, il reddito sarà assoggettato a tassazione in Svizzera, ma il contribuente potrà in sede di dichiarazione dei redditi detrarre le imposte scontate in Svizzera su quel reddito a titolo definitivo a norma di quanto previsto dall’articolo 165 del Tuir.
In altre parole, le imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo sul reddito sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo al netto delle eventuali somme di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
Va precisato che, nonostante le disposizioni precedenti, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

[Fonte: FiscoOggi]

E’ arrivato il Redditest

accertamentoL’Agenzia delle Entrate ha presentato ieri il software Redditest.
ReddiTest è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell’anno.
Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software e inserire i dati richiesti. Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.
Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell’anno, suddivise in 7 categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari.
E’ possibile in qualsiasi momento modificare o integrare le informazioni riportate.
Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati.

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ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 PEC OBBLIGATORIA PER TUTTI

legislazioneL’obbligo di dotarsi di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle DITTE INDIVIDUALI.

Questo strumento, nato per agevolare le comunicazioni tra imprese, professionisti e Amministrazioni Pubbliche e dare valore legale alle e-mail, diventa quindi obbligatorio anche per le aziende individuali già iscritte, se non soggette a procedure concorsuali.

La novità è contenuta nell’articolo n. 5 commi 1 e 2 del Decreto Crescita (D.l. 179/2012, meglio noto come Decreto Sviluppo bis):

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SCARICA il Decreto-Legge n.-5_2012-Decreto-semplificazioni

Il vincolo è entrato in vigore dal 21 ottobre 2012, insieme al Decreto che lo ha definito.
Dunque, d’ora in poi, coloro che intendano aprire una impresa individuale dovranno, in fase di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, comunicare il proprio indirizzo PEC (pena la sospensione della domanda per 3 mesi). Il D.L. 5/2012 ha infatti disposto la sospensione della domanda di iscrizione al Registro Imprese per le società che non forniscono il proprio indirizzo PEC.

Includere anche le imprese individuali nel vincolo di legge significa estendere l’utilizzo della posta elettronica certificata praticamente a tutti i soggetti con attività d’impresa, esclusi i dipendenti e i privati cittadini.

APPROVATO IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU

IMU2Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 è stato firmato il modello di dichiarazione IMU, unitamente alle relative istruzioni. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Dichiarazione può essere presentata in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _” mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati oppure a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno oppure in via telematica tramite pec, indirizzata all’ufficio tributi del comune competente.

L’obbligo di presentazione scatta solo in casi particolari e per talune tipologie di immobili. L’elenco completo dei casi è consultabile nelle istruzioni del modello dichiarativo. L’abitazione principale, benché usufruisca di un’aliquota agevolata, non va mai dichiarata ai fini Imu, questo perché i Comuni sono a conoscenza dei dati attraverso l’incrocio con le informazioni dell’anagrafe; fa eccezione il caso particolare in cui i coniugi non separati hanno residenze distinte nello stesso comune.

Si ricorda, infine, che il termine di presentazionedella dichiarazione Imu, per gli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012, è il prossimo 30 novembre.

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I contribuenti che hanno cambiato la loro situazione immobiliare dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 1° ottobre, salvo proroghe

IMU2Entro il 1° ottobre i contribuenti possessori di immobili che hanno subito variazioni devono presentare la dichiarazione IMU. Come previsto dall’art. 13 del Decreto salva Italia, infatti, si applicano anche all’IMU, in quanto compatibili, le regole sulla dichiarazione ICI. L’adempimento non deve essere effettuato per gli immobili per i quali è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico) o oggetto di compravendita. Non fa scattare l’obbligo di dichiarazione IMU anche l’abitazione principale con l’eventuale presenza di figli fino a 26 anni che danno diritto alla detrazione di € 50, grazie al fatto che le informazioni anagrafiche permettono al Comune di conoscere i dati relativi a tale situazione. L’obbligo di dichiarazione si ha, infatti, in tutti i casi in cui il Comune non ha tutte le informazioni utili a vigilare sul corretto pagamento dell’IMU.

Fonte: Il Sole 24 Ore

IMU – Prime linee guida del Ministero dell’Economia e Finanze che i Comuni dovranno seguire per la redazione del regolamento IMU

IMU2Il Ministero delle Finanze ha pubblicato le linee guida per i Comuni per la redazione del regolamento in cui sono contenuti i principali rilievi formulati dal Dipartimento delle Finanze nell’ambito dell’attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, al fine di evidenziare le disposizioni regolamentari non coerenti con la disciplina dell’IMU.

In particolare, in merito alla possibilità per i comuni di considerare adibita ad abitazione principale

–          l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che stabiliscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

–         l’unità mobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti al di fuori del territorio dello Stato,

le linee guida hanno precisato che tale assimilazione si riferisce esclusivamente alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e non anche all’ipotesi in cui la residenza venga fissata presso un parente o affine. Tuttavia, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 e nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, come confermato dal rilievo n. 12 delle linee guida del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’ente locale può deliberare un’aliquota agevolata ridotta (fino allo 0,46 per cento).

Scarica le linee guida e il format di Regolamento di ausilio per i Comuni nella predisposizione dell’atto.

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