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CERTIFICAZIONE RITENUTE DI ACCONTO 2013
Entro oggi, 28 febbraio, i sostituiti d’imposta che hanno corrisposto nel 2012 compensi a lavoratori autonomi o provvigioni ad agenti e rappresentati di commercio sono obbligati all’invio delle certificazioni delle ritenute d’acconto versate. In particolare, i redditi da certificare sono:
- i compensi erogati a titolo di lavoro autonomo occasionale
- i compensi erogati a titolo di lavoro autonomo professionale
- le provvigioni, anche occasionali, che derivano da rapporti di mediazione, rappresentanza di commercio, agenzia, procacciamento d’affari e da vendite a domicilio
- gli utili corrisposti e relativi a contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
- le somme erogate a titolo di diritto d’autore
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche
- le indennità per la cessazione da funzioni notarili
- le indennità per la cessazione di attività sportiva professionale
Il ReddiTest
ReddiTest è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell’anno.
Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software e inserire i dati richiesti. Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.
Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell’anno, suddivise in 7 categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari.
E’ possibile in qualsiasi momento modificare o integrare le informazioni riportate.
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Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013.
Circolare numero 27 del 12-02-2013
Le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:
Soggetti | Aliquote |
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 27,72%(27,00 IVS + 0,72aliquota aggiuntiva) |
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 20,00% |
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.
Contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici
Pubblicata la Circolare numero 25 del 08-02-2013 relativa agli importi dei contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici ed i relativi coefficienti di ripartizione.
Artigiani ed esercenti attività commerciali: Contribuzione per l’anno 2013.
Pubblicata la Circolare numero 24 del 08-02-2013 relativa alla contribuzione dovuta da artigiani ed esercenti attività commerciali sul minimale e sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2013.
ARTIGIANI – CONTRIBUZIONE IVS 2013 |
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REDDITO DI IMPRESA MINIMALE IMPONIBILE ANNUO |
€ 15.357,00 |
|
TETTO PENSIONABILE |
€ 45.530,00 |
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REDDITO DI IMPRESA – MASSIMALE IMPONIBILE ANNUO | per iscritti ante 1996 |
€ 75.883,00 |
per iscritti post 1995 |
€ 99.034,00 |
|
ALIQUOTA PER REDDITO DI IMPRESA FINO AL TETTO PENSIONABILE | normale | 21,75% |
ridotta | 18,75% | |
ALIQUOTA PER ECCEDENZA REDDITO DI IMPRESA TRA TETTO PENSIONABILE E MASSIMALE IMPONIBILE | normale | 22,75% |
ridotta | 19,75% | |
IMPORTO CONTRIBUTO MINIMO ANNUO | normale |
€ 3.340,15 |
ridotto |
€ 2.879,44 |
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IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO PER ISCRITTI PER LA 1A VOLTA ANTE 1996 | normale |
€ 16.808,08 |
ridotto |
€ 15.531,59 |
|
IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO PER ISCRITTI PER LA 1A VOLTA POST 1995 | normale |
€ 22.074,94 |
ridotto |
€ 19.103,92 |
|
Nota: | ||
L’aliquota e il contributo definiti “normale” si applicano ai titolari Artigiani e ai collaboratori di età superiore a 21 anni; l’aliquota e il contributo definiti “ridotto/a” si applicano ai soli collaboratori di età inferiore a 21 anni (fino a tutto il mese di compimento dell’età). | ||
I lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, titolari di pensione diretta a carico delle gestioni INPS, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi IVS | ||
Agli importi per l’assicurazione IVS, sopra riportati, bisogna aggiungere quelli per l’assegno di maternità, pari a EURO 0,62 mensili pro capite (€ 7,44 anno). |
COMMERCIANTI – CONTRIBUZIONE IVS 2013 |
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REDDITO DI IMPRESA MINIMALE IMPONIBILE ANNUO |
€ 15.357,00 |
|
TETTO PENSIONABILE |
€ 45.530,00 |
|
REDDITO DI IMPRESA – MASSIMALE IMPONIBILE ANNUO | per iscritti ante 1996 |
€ 75.883,00 |
per iscritti post 1995 |
€ 99.034,00 |
|
ALIQUOTA PER REDDITO DI IMPRESA FINO AL TETTO PENSIONABILE | normale | 21,84% |
ridotta | 18,84% | |
ALIQUOTA PER ECCEDENZA REDDITO DI IMPRESA TRA TETTO PENSIONABILE E MASSIMALE IMPONIBILE | normale | 22,84% |
ridotta | 19,84% | |
IMPORTO CONTRIBUTO MINIMO ANNUO | normale |
€ 3.353,97 |
ridotto |
€ 2.893,26 |
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IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO PER ISCRITTI PER LA 1A VOLTA ANTE 1996 | normale |
€ 16.876,38 |
ridotto |
€ 15.599,89 |
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IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO PER ISCRITTI PER LA 1A VOLTA POST 1995 | normale |
€ 22.164,07 |
ridotto |
€ 19.193,05 |
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Nota: | ||
L’aliquota e il contributo definiti “normale” si applicano ai titolari Commercianti e ai collaboratori di età superiore a 21 anni; l’aliquota e il contributo definiti “ridotto/a” si applicano ai soli collaboratori di età inferiore a 21 anni (fino a tutto il mese di compimento dell’età). | ||
I lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, titolari di pensione diretta a carico delle gestioni INPS, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi IVS | ||
Agli importi per l’assicurazione IVS, sopra riportati, bisogna aggiungere quelli per l’assegno di maternità, pari a EURO 0,62 mensili pro capite (€ 7,44 anno). |
Gestione separata L.335/1995: Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013.
1) Aliquote contributive e di computo
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art.46 bis, comma 1 lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del DL n.83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:
Soggetti |
Aliquote |
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
20,00% |
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.
2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.
Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).
3) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00.
4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013
Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato, v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.
5) Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2013 detto minimale è pari ad euro 15.357,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).
Preleva il documento di formato pdf → GS 2013 - Circolare numero 27 del 12-02-2013
Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2013.
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2013
Premessa
L’art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 %.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2013, sono pari alla misura del 21,75 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2013, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 05/12/2012.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per l’anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.357,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2013 (€47,07) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 21,75 % | 21,84 % |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 18,75 % | 18,84 % |
La riduzione contributiva al 18,75 % (artigiani) e al 18,84 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 3.347,59 (3.340,15 IVS + 7,44 maternità) | 3.361,41 (3.353,97 IVS + 7,44 maternità |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 2.886,88 (2.879,44 IVS + 7,44 maternità) | 2.900,70 (2.893,26 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 278,97 (278,35 IVS + 0,62 maternità) | 280,12 (279,50 IVS + 0,62 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 240,57 (239,95 IVS +0,62 maternità) | 241,72 (241,10 IVS +0,62 maternità) |
Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.357,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 45.530,00.
Per i redditi superiori a € 45.530,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a 45.530,00 | 21,75 % | 21,84 % |
da 45.530,01 | 22,75 % | 22,84 % | |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 45.530,00 | 18,75 % | 18,84 % |
da 45.530,01 | 19,75 % | 19,84 % |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013 (si veda in proposito il seguente punto 4).
3 – Massimale imponibile di reddito annuo.
Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2013 pari a € 45.530,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l’anno 2013, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 75.883,00 (€45.530,00 più € 30.353,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.
Preme evidenziare, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2013, ad € 99.034,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 16.808,08 (45.530,00*21,75% +30.353,00*22,75%) | 16.876,38(45.530,00*21,84%+30.353,00*22,84%) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 14.531,59 (45.530,00*18,75% +30.353,00*19,75%) | 14.599,89(45.530,00*18,84% +30.353,00 *19,84%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 22.074,94 (45.530,00*21,75% +53.504,00*22,75 | 22.164,07 (45.530,00*21,84% +53.504,00*22,84) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 19.103,92(45.530,00*18,75%+53.504,00*19,75%) | 19.193,05 (45.530,00*18,84% +53.504,00*19,84%) |
4 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
– è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
– è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2013, ai redditi 2013, da denunciare al fisco nel 2014).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2013, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
5 – Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguente modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).
6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
7 – Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.
Come noto, l’Istituto ha ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza che favorisce semplificazione nell’accesso alle informazioni, nonché maggiore flessibilità nelle comunicazioni. Vi è stato, al riguardo, un ulteriore potenziamento negli strumenti messi a disposizione di contribuenti e loro intermediari Tali strumenti sono stati recentemente potenziati e resi ancor più facilmente fruibili con il rilascio dell’ dall’applicazione “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall’INPS, attraverso i “Servizi on line” del sito www.inps.it.
Pertanto, l’Istituto, a partire dall’anno 2013, non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Preleva il documento di formato pdf → IVS 2013 - Circolare numero 24 del 08-02-2013
NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING
L’art. 32-bis del D.L. 22.6.2012 n. 83, ha previsto, con decorrenza 1.12.2012, un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, cosiddetta “ IVA per cassa ” o “ Cash accounting ”.
Come precisa la Circolare 44E del 26-11-2012 dell’Agenzia delle Entrate, tutti coloro che operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni, e avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti, anch’essi soggetti passivi Iva, potranno scegliere di aderire, o meno, alle nuove regole del cash accounting. La medesima opzione vale per questi soggetti in riferimento alla corrispondente detrazione dell’imposta.
Il nuovo regime del cash accounting prevede il differimento all’atto del pagamento dei corrispettivi dell’esigibilità dell’imposta dovuta dal soggetto che eroga un servizio o cede un bene. Stesso discorso per la detrazione che questo soggetto può esercitare solo a partire dal momento in cui paga l’IVA al proprio fornitore. Naturalmente, il differimento è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene comunque esigibile, detraibile, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
La circolare illustra nel dettaglio tutti i casi in cui l’Iva per cassa, in quanto regime speciale, non è applicabile. Si tratta, in particolare, delle operazioni soggette a regole specifiche (come, ad esempio, nel caso del regime monofase o di quello previsto per l’agricoltura e le attività connesse), e di quelle effettuate nei confronti di privati o di altri soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Sono, invece, esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio d’impresa. L’Agenzia chiarisce che nel calcolo del limite del volume d’affari per poter applicare il nuovo regime – fissato a 2 milioni di euro – vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle per le quali non è possibile applicare l’Iva per cassa.
L’opzione per la liquidazione dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, il quale la deve comunicare nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha tenuto tale comportamento. Sulle fatture emesse dovrà essere riportata sia l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa” sia l’indicazione dello specifico atto normativo che ne disciplina l’applicazione – articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. La circolare chiarisce che anche se il regime dell’Iva per cassa è opzionale, una volta espressa l’opzione, il contribuente è vincolato per almeno tre anni, ad applicare il regime, salvo le eccezioni già indicate, a tutte le operazioni attive e passive effettuate, a meno che, naturalmente, non realizzi un volume d’affari superiore a due milioni di euro.
Fonte Agenzia delle Entrate
MODELLO 770/2013
Approvati i modelli 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario relativi all’anno 2012, con le istruzioni per la compilazione.
Il modello 770 semplificato è utilizzato dai sostituti d’imposta per dichiarare le ritenute 2012 sui redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai dati contributivi, previdenziali, assicurativi e per l’assistenza fiscale prestata nel 2012. Nel nuovo 770/2013 trova posto l’aumento della deduzione per i contributi versati in caso di lavoratori alla loro prima occupazione e le novità introdotte dall’articolo 2, comma 6, del Dl 138/2011, che prevede l’unificazione della tassazione delle rendite finanziarie al 20%.
Il 770 ordinario è per sostituti d’imposta, intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e tenuti a comunicare i dati delle ritenute su dividendi, proventi da partecipazioni e redditi di capitale erogati nel 2012. Tra le novità 2013, l’unificazione della tassazione delle rendite finanziarie al 20% (articolo 2, comma 6, del Dl 138/2011).
Il termine di presentazione telematica è fissato al 31 luglio 2013, sia per la versione semplificata che per quella ordinaria.
MODELLO 730/2013
Approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2013 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Nel Modello 730, rispetto al passato, le novità riguardano lo spazio dedicato all’ IMU, quello riservato alle detrazioni d’imposta per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica.
La scadenza per la presentazione del modello 730 è fissata al 30 aprile 2013, se effettuata grazie all’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, altrimenti il 31 maggio.