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Versamento prima rata IMU 2013

Con la circolare n. 2/DF del 23/05/2013 del MEF si forniscono chiarimenti sulle modalità di versamento della prima rata IMU per i possessori di immobili di pregio accatastati nelle categorie A/1-A/8-A/9 che non rientrano nella sospensione della prima rata prevista dal D.L. 54/2013.

In particolare, si prevede che il versamento dell’IMU potrà avvenire, in alternativa a quanto già in vigore, determinando la prima rata in base all’aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; versando la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, conguagliando quanto già pagato, tenendo in considerazione gli atti comunali pubblicati sul sito; alla data del 16 ottobre, se i Comuni non avranno ottemperato alla pubblicazione degli atti, si applicheranno i contenuti degli atti deliberati gli anni precedenti.

I contribuenti potranno effettuare i calcoli tenendo conto delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti comunali, unitamente alle aliquote e alle detrazioni, già pubblicati alla data del 16 maggio 2013 oppure secondo l’emendamento in corso di approvazione che consente di determinare l’imposta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La circolare precisa, inoltre, che si dovrà considerare esclusivamente le aliquote e le detrazioni applicate nel 2012, non anche gli altri elementi relativi al tributo.

Circolare MEF del 23.05.2013 n. 2/DF

OGGETTO:

Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013.

Pervengono numerosi quesiti in ordine al pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’incertezza è determinata dalla circostanza che, in corso di conversione del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, è stato presentato un emendamento all’art. 10, comma 4, lett. b), il quale prevede che la prima rata dell’IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Al riguardo, si deve premettere che l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013, attualmente vigente, stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell’IMU entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta1.

Tuttavia, si deve sottolineare che l’art. 13, comma 13-bis, appena citato, è oggetto di un importante intervento normativo contenuto nel testo dell’art. 10, comma 4, lett. b), dell’A.C. 676, approvato il 15 maggio 2013 e trasmesso al Senato per il relativo esame (A.S. n. 662), concernente la conversione del D. L. n. 35 del 2013. Il testo riformulato della disposizione in commento prevede che “il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.”

Vale la pena di ricordare che l’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.

Si deve, inoltre, aggiungere che l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:

  • l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
  • i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.

L’art. 2 del D. L. n. 54 del 2013 precisa che la riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013.

Alla luce della ricostruzione appena effettuata si passano ad analizzare i vari quesiti pervenuti.

1.    VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DEL 2012, PRIMA DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. N. 35 DEL 2013.

E’ stato chiesto se, per evitare disagi organizzativi, legati ai tempi di conversione del D. L. n. 35 del 2013, sia possibile dare attuazione anticipata all’emendamento in questione.

A questo proposito, si deve considerare la circostanza che la conversione del D. L. n. 35 del 2013 deve avvenire entro il 7 giugno 2013 e cioè a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU, determinando evidenti difficoltà dal punto di vista organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti IMU.

Alla luce di quanto, innanzi, evidenziato, ferma restando, in ogni caso, la potestà di accertamento del tributo da parte dei comuni, si ritiene che nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento in questione, ancor prima della conversione in legge del D. L. n. 35 del 2013, possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Ovviamente, i contribuenti possono, prima della citata conversione, procedere, comunque, al pagamento della prossima rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013, come attualmente disposto dalla lett. b), comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013.

Tali premesse di carattere generale conducono alle seguenti precisazioni.

1.1.        MUTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELL’IMU

Come già precisato, l’emendamento prevede che il pagamento della prima rata dell’IMU avvenga sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Si deve evidenziare che l’emendamento in questione ha come finalità quella di semplificare al contribuente la determinazione dell’imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso. Pertanto, con la proposta emendativa il contribuente non è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze due volte nell’arco delle stesso anno, come attualmente previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013.

L’applicazione concreta della disposizione in esame comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell’IMU, la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la prima rata dell’IMU potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un’identità di situazioni rispetto all’anno antecedente.

A tale riguardo, si può, ad esempio, prospettare il caso in cui, nel 2013, l’immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente. In tale evenienza, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l’immobile nel corso dell’anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi. Si supponga, ad esempio, che:

  • il contribuente abbia acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il 1° ottobre 2012. In tal caso, il soggetto passivo, entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’anno 2013 sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell’anno 2012 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli tre mesi;
  • il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell’immobile per sei mensilità, avendolo venduto il 28 marzo 2013, possedendolo, dunque, nell’anno 2013 per soli tre mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo imporre al soggetto passivo IMU di calcolare l’imposta sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest’ultimo l’onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l’anno in corso – in violazione del disposto dell’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011, il quale stabilisce che l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso – costringendolo, poi, a presentare istanza di rimborso per l’ammontare del tributo versato in eccedenza.

Alla luce di queste precisazioni si può, quindi, concludere che in tal caso l’interessato, entro il 17 giugno 2013, dovrà versare l’IMU dovuta per l’anno 2013, commisurandola ai tre dodicesimi dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente.

1.2.        IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D.

L’art. 13, comma 4, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, è elevato a 65.

A decorrere dalla stessa data, l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina degli immobili classificati nel gruppo catastale D2, poiché:

• la lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

• la lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Pertanto, essendo mutata, in via generale, la disciplina sostanziale della fattispecie in questione, si ritiene che il calcolo per il versamento della prima rata deve essere effettuato tenendo conto, innanzitutto, del moltiplicatore elevato a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5.

Si deve, inoltre, precisare che, in coerenza con le citate esigenze di semplificazione, e, in considerazione della formulazione dell’emendamento in via di approvazione, i contribuenti applicano in ogni caso l’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente per la fattispecie in questione, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella standard stabilita dal citato art. 1, comma 380, lett. f), della legge n. 228 del 2012.

Ovviamente, in sede di versamento della seconda rata dell’IMU, i contribuenti dovranno applicare l’aliquota dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai comuni per l’anno 2013, in virtù della lett. g) del citato comma 380.

Si fa, altresì, presente che, con risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento dell’IMU relativa a tale tipologia di fabbricati.

2.    IMMOBILI ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

E’ stato chiesto, inoltre, di chiarire se il provvedimento recante la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze riguardi anche i casi in cui i comuni abbiano “assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero”.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, con regolamento, “direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.

Pertanto, considerata la finalità del legislatore di assicurare, comunque, un regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, si deve concludere che, sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU.

3.    IMMOBILE ASSEGNATO ALL’EX CONIUGE

E’ stato chiesto se ricadono nella sospensione della prima rata dell’IMU due unità immobiliari destinate ad abitazione principale, la prima dall’ex coniuge assegnatario e la seconda dall’altro coniuge non assegnatario.

Si ricorda, a questo proposito, che il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”

Tale assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU.

Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

VENERDI’ 31 MAGGIO scade il termine di presentazione al C.A.F. o ad un professionista abilitato del modello 730/2013 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille (Mod. 730-1).

La presentazione deve avvenire con consegna diretta al C.A.F. o ad un professionista abilitato del Mod. 730/2013, sottoscritto sotto la propria responsabilità, il quale rilascia apposita ricevuta (Mod. 730-2) di avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente. (Rif.: D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 13 – D.P.R. 22/07/1998, N. 322 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2013 – Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate 12 febbraio 2013 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2013).

MUD 2013: Obblighi di comunicazioni annuali di cui alla legge 70/94 per il 2013

Scade martedì 30 aprile il termine entro il quale presentare il Mud (modello unico di dichiarazione ambientale) per dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2012 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato.

Sul supplemento ordinario n. 213 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013”.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2013, con riferimento all’anno 2012, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

  • CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

  • soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Documenti

Fonte:

www.ecocerved.it

BILANCIO 2013

Convocazione e approvazione Progetto di Bilancio 2013

Verbale di approvazione

Scadenza adempimento pubblicitario

30 aprile 2013

30 maggio 2013

29 giugno 2013

29 luglio 2013

Il termine ultimo per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2012 per le società di capitali è il 30 aprile 2013. Entro tale data dovrà essere convocata l’assemblea ordinaria, a meno di non ricadere in casi particolare in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato entro il maggior termine di 180 giorni (entro il 29 giugno) o nel caso in cui lo statuto della società indichi un termine diverso.

In particolare il progetto di bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economicoe dalla nota integrativa, dovrà essere comunicato al collegio sindacale entro 30 giorni dalla data di incontro e deve rimanere depositato in copia presso la sede della società. A seguire, il progetto di bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci, secondo apposito incontro, secondo quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 del c.c. .

Il bilancio deve essere accompagnato dall’eventuale relazionesulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbaledi approvazione del bilancio. Tutto ciò se non si vuole incorrere nella sanzione di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci, che prevede una sanzione amministrativada € 1.032 a € 6.197.

Chiaramente in funzione dell’approvazione del bilancio anche il pagamento delle impostedi saldo 2012 e acconto 2013 dovrà essere programmato entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o di approvazione del bilancio.

Pubblicità

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dalla data di approvazione (30 maggio), presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

Il bilancio d’esercizio, se non approvato dall’assemblea dei soci o dai soci, non deve essere depositato al registro delle imprese, ma deve rimanere depositato, come documento interno, solo presso la sede legale della società.

Documentazione da presentare:

  • Modello B;
  • Bilancio composto da Stato patrimoniale e Conto economico, compilati nel nuovo formato XBRL;
  • Nota integrativa nel formato PDF/A;
  • Verbale di approvazione dell’assemblea nel formato PDF/A;
  • Relazione sulla gestione (non dovuta se il bilancio è in forma abbreviata) nel formato PDF/A; Relazione del collegio sindacale (se esistente) nel formato PDF/A;
  • Copia documento identità (in corso di validità) del rappresentante legale.

Sanzioni in caso di tardivo deposito del bilancio.

Gli amministratori che omettono di presentare il bilancio alla Camera di Commercio concorrono tutti in una violazione amministrativa, ciascuno è soggetto quindi alla sanzione prevista. In caso di deposito effettuato entro 30 gg. dalla scadenza, l’importo del pagamento liberatorio sarà pari a Euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, mentre, in caso di deposito effettuato oltre 30 gg. successivi alla scadenza, l’importo del versamento sarà pari a Euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito.

 

PROSSIME SCADENZE FISCALI

  • Soggetti IVA: fatturazione differita

I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, devono provvedere alla emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo 2013. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

  • Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese di marzo 2013

I soggetti esercenti il commercio al minuto e quelli che operano nella grande distribuzione che già possono adottare la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

  • Associazioni sportive dilettantistiche e pro-loco

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere all’annotazione, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali posta in essere nel corso del mese precedente.

PROSSIME SCADENZE FISCALI

  • Comunicazione telematica mensile delle operazioni effettuate con operatori economici con domicilio nei paesi cosiddetti BLACK LIST

I soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o nei territori individuati dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 devono procedere ad effettuare la prevista comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle operazioni di importo superiore a € 500, mediante invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

  • Enti non commerciali: acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12

Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

  • Locazioni: imposta di registro

Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2013 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/03/2013.

  • Intermediari finanziari: comunicazione mensile

Comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di febbraio 2013 ed, in particolare, si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche, alle cessazioni relative al mese precedente.

  • Enti associativi: comunicazione variazione dati modello EAS

Termine ultimo, per gli Enti associativi, per trasmettere all’Agenzia delle Entrate eventuali variazioni di dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella precedente dichiarazione, esclusivamente per via telematica tramite il modello EAS disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Enti non commerciali: liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari

Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre con Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione. Codice tributo: 6099

  • Operatori finanziari: comunicazione telematica dei dati relativi a trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori

Termine ultimo per gli operatori finanziari che effettuano versamenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori per inviare la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati riferiti all’anno 2012. Tale comunicazione deve essere effettuata con modalità’ telematiche

Pubblicati i nuovi minimali 2013 per il calcolo dei premi assicurativi INAIL

InailCon la Circolare n. 14/2013, l’INAIL ha reso noti i minimali di retribuzione imponibile giornaliera utili per il calcolo dei premi assicurativi per il 2013.

LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili , per l’ anno 2013:

Anno 2013

Euro

Limite minimo

giornaliero

per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti

47,07

mensile (x 26)

1.223,82

MINIMALE GIORNALIERO E RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’ anno 2013, a € 26,15

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – ANNO 2013

Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere  adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.

Anno 2013

Euro

Limite minimo di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali

retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera

47,07

retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera

26,15

CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE A NORMA DELL’ART. 116 T.U. N. 1124/1965

  • Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Dal 1°gennaio 2012, l’imponibile giornaliero (€. 15.514,80 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 15.514,80 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1°gennaio 2012

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

51,72*

mensile

1.292,90

*per arrotondamento del valore di € 51,716

Le categorie in argomento sono:
· detenuti ed internati
· allievi dei corsi di istruzione professionale
· lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità

· lavoratori in tirocini formativi e di orientamento
· lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale

  • Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art.116 del T.U. n. 1124/1965

· Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile.

Dal 1°gennaio 2012, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1°gennaio 2012

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

51,94*

mensile

1.298,54

*per arrotondamento del valore di € 51,9417

  • Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla legge n. 84/1994

Per questi soggetti è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dal 1° gennaio 2012, l’imponibile mensile (€.96,41 x 12) corrisponde al seguente importo:

dal 1°gennaio 2012

Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili

1.156,92

LAVORATORI PARASUBORDINATI

La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L’importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Dal 1° gennaio 2012, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (€ 15.514,80 : 12; € 28.813,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° gennaio 2012

Euro

Minimo e massimo mensile

1.292,90 – 2.401,10

  • Prestazioni occasionali

Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore all’importo di € 5.000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

•  rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative

•  rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

Dal 1° gennaio 2012, i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (€ 15.514,80 : 300; € 28.813,20 : 300) e mensile (€ 15.514,80 : 12; € 28.813,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° gennaio 2012

Euro

Minimo e massimo giornaliero

51,72* – 96,04**

Minimo e massimo mensile

1.292,90 – 2.401,10

* per arrotondamento del valore di € 51,716

**per arrotondamento del valore di € 96,044

SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita.

Dal 1° gennaio 2012 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

Dal gennaio 2012

Euro

Minimo e massimo annuale

15.514,80 – 28.813,20

PREMI SPECIALI UNITARI

I “premi speciali unitari” sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° TU) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all’ anno 2013.

  • Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano

Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000”

Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’ anno 2013:

Anno 2013 Euro
Retribuzione minima giornaliera 47,07
Annuale 47,07 x 300 = 14.121,00

Classi di rischio

Premi minimi annuali a persona

Euro

1

80,00

2

166,90

3

328,00

4

513,00

5

719,40

6

924,10

7

1.135,40

8

1.248,40

9

1.714,90

Assegno periodico destinato al mantenimento del figlio naturale

[Fonte: FiscoOggi]

L’articolo 30, comma 1, della Costituzione, nel prevedere che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, riconosce il principio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli siano essi legittimi ovvero naturali. In ossequio al principio costituzionale, le disposizioni di cui agli articoli 147 (Doveri verso i figli) e 148 (Concorso negli oneri) del codice civile, norme entrambe richiamate dall’articolo 261 cc (Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento) garantiscono nei confronti dei figli naturali i medesimi obblighi cui sono soggetti i genitori nel rapporto di filiazione legittima.

In ambito tributario, l’articolo 3, comma 3, lettera b), del Tuir prevede l’esclusione dalla base imponibile del percipiente degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il successivo articolo 10, comma 1, lettera c), non consente la deduzione dal reddito dell’erogante degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In ossequio alla norma costituzionale richiamata in premessa che garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, il trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi si applica anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali, sempreché risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (cfr circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2011).

MOD. 730/2013 Periodo di imposta 2012

Invitiamo i clienti interessati e che si avvalgono della collaborazione dello studio per la compilazione del Modello 730, a leggere attentamente la presente informativa  individuando i punti di proprio interesse al fine di far pervenire allo studio, entro il 15 aprile, tutta la documentazione necessaria alla stesura.

DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER IL MODELLO 730/2013

REDDITI POSSEDUTI

TERRENI E FABBRICATI:

  • certificato catastale o copia del rogito per fabbricati acquistati o venduti nell’anno 2012 e nei primi mesi del 2013;
  • per gli immobili dati in affitto l’ammontare complessivo annuo del canone di affitto (specificare se l’affitto è ad equo canone);
  • in caso di contratto ex L. 431/98 (c.d. a canone convenzionale) copia dello stesso;
  • per gli immobili dati in affitto con opzione per la cedolare secca copia del relativo contratto (libero o a canone convenzionale);

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE O ASSIMILATI:

  • mod. CUD;
  • certificazione per collaboratori coordinati e continuativi;
  • assegni percepiti dal coniuge in caso di separazione;

ALTRI REDDITI:

  • dividendi da azioni ecc. (consegnare il nuovo modello di certificazione o RAD);
  • indennità per cessazione rapporti di agenzia (per tali redditi occorre la certificazione delle ritenute d’acconto subite);
  • lavoro autonomo (per tali redditi occorre la certificazione delle ritenute d’acconto subite);
  • plusvalenze per cessione di azioni o quote;
  • proventi realizzati all’estero per attivita’ finanziarie e patrimoniali (partecipazioni, titoli, immobili, conti correnti, finanziamenti, ecc.);

RIMBORSI OTTENUTI:

  • somme percepite nel 2012 per rimborsi di oneri che sono stati dedotti dal proprio reddito negli anni precedenti.

ONERI DEDUCIBILI/DETRAIBILI

  • spese mediche (generiche, specialistiche e per medicinali) anche per i familiari a carico; n.b. per i “dispositivi medici”portare, oltre allo scontrino, anche la documentazione da cui risulta che è presente la “Marcatura CE” che attesti la conformità alle Direttive Europee (es. foglietto illustrativo o confezione esterna);
  • spese veterinarie;
  • interessi passivi su mutui ipotecari su immobili o su mutui stipulati nel 1997 per ristrutturazioni compreso rogito e contratto di mutuo;
  • assicurazioni vita o infortuni, anche per i familiari a carico (produrre la certificazione da cui risulti la quota detraibile);
  • contributi volontari anche per i familiari a carico;
  • tasse scolastiche ed universitarie, anche per i familiari a carico;
  • spese per iscrizione ad asili nido sostenute per i figli;
  • spese per attività sportive dei ragazzi dai 5 ai 18 anni;
  • erogazioni liberali a favore di partiti politici, delle istituzioni religiose, delle società senza scopo di lucro (Onlus) e delle ONG;
  • contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Emec/Campa);
  • spese funebri;
  • spese per intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale;
  • versamenti per previdenza complementare;
  • contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • spese per addetti all’assistenza personale;
  • quota CSSN pagata su R.C. Auto (di importo superiore a € 40,00);
  • assegni pagati al coniuge in caso di separazione o divorzio e codice fiscale del coniuge;
  • fotocopia delle fatture e dei bonifici bancari o dichiarazione dell’amministratore condominiale per interventi su parti comuni per usufruire delle detrazioni del 36-50% dall’IRPEF per ristrutturazioni di immobili;
  • fotocopia delle fatture e dei bonifici bancari per usufruire della detrazione del 55% dall’IRPEF per interventi di riqualificazione energetica (con asseverazione di un tecnico abilitato), del certificato energetico dell’edificio e dimostrazione dell’invio all’Enea della documentazione richiesta o dichiarazione dell’amministratore condominialeper interventi su parti comuni;
  • in caso di contratto ex L. 431/98 (libero o concordato) copia dello stesso.

INVESTIMENTI ALL’ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL’ESTERO (quadro RW)

E’ necessario produrre i documenti relativi agli investimenti all’estero di qualsiasi genere (immobili, attività finanziarie, barche, quadri, gioielli, polizze assicurative, ecc.), nonche’ i movimenti finanziari (es. e/c bancari) ad essi relativi effettuati nel corso del 2012.
Servono i documenti relativi all’imposta patrimoniale pagata all’estero e i modd. F24 relativi alla patrimoniale su immobili e attivita’ finanziarie pagata in Italia nel 2012.

ALTRI DATI OCCORRENTI

  • acconti IRPEF/CEDOLARE 1° rata pagati a giugno/luglio 2012 (o rateale) e 2° rata pagati a novembre 2012;
  • acconto e saldo IMU pagati a giugno e dicembre 2012;
  • il codice fiscale dell’ente al quale si decide di destinare il 5 per mille;
  • valore commerciale delle aree edificabili;
  • il codice fiscale di tutti i familiari fiscalmente a carico (compresi anche i minorenni), rammentando che si considerano tali se nel 2012 non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a € 2.840,51 (al netto del reddito relativo all’abitazione principale).

NUOVE DICHIARAZIONI

Ai clienti che intenderanno usufruire per la prima volta del nostro servizio presso i nostri uffici, ricordiamo di presentare anche i seguenti documenti:

  • copia del Modello Unico o del Modello 730 dell’anno precedente;
  • in presenza di terreni e/o fabbricati:
    – copia dei certificati catastali (o dei rogiti) anche in mancanza di variazioni;
    – importo dell’IMU pagata per l’anno 2012 (e relativi conteggi).

L’assegno per il nucleo familiare

assegno familiarePubblicata la Circolare numero 34 del 28-02-2013 con cui l’Inps rende noti i nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’ incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

  • L’importo dell’Assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2013 è pari, nella misura intera, a euro 139,49. Il valore dell’Ise, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a euro 25.108,71.
  • L’importo mensile dell’Assegno di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, è pari a 334,53 euro per cinque mensilità (pari a 1.672,65 euro complessivi). Il valore dell’Ise, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 34.873,24 euro.