A parziale deroga di quanto sin qui illustrato, tuttavia, esiste da tempo l’eccezione costituita dalle autovetture aziendali utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio, per cui le sopra citate disposizioni prevedono la piena detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi nella misura dell’80%. Il legislatore ha così inteso agevolare questa categoria di contribuenti, per il più stretto rapporto di strumentalità tra i beni in oggetto, le autovetture, e la loro attività caratteristica.
L’Amministrazione finanziaria è intervenuta in passato per meglio delimitare l’ambito operativo della deroga de qua, ricomprendendovi, in effetti, altri soggetti. Infatti, come chiarito con la ris. 267 dell’11 novembre 1995, la figura del promotore finanziario è stata introdotta a seguito della riforma del settore operata dalla L. 1/1991, ma prima le medesime attività erano svolte dagli agenti di commercio, da cui, pertanto, deriva la figura del promotore finanziario. Per questa ragione di sostanziale uniformità tra tali soggetti, il citato documento di prassi del 1995 ha stabilito che il trattamento fiscale dei costi relativi agli autoveicoli dei promotori finanziari è lo stesso degli agenti di commercio. Alle medesime conclusioni è giunta l’Amministrazione finanziaria, con la circ. 48 del 10 febbraio 1998, in relazione agli agenti di assicurazione, i quali, pertanto, possono fruire della deducibilità dei costi all’80%.
Si ricorda che attualmente, per l’esercizio dell’attività di promotore finanziario, occorre l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari, istituto dall’art. 31, comma 4 del Testo Unico della Finanza (TUF, DL 24 febbraio 1998, n. 58), e la cui tenuta è affidata all’Organismo per la tenuta dell’Albo promotori finanziari (APF).
Per quanto riguarda, invece, quelli che la circ. del 1998 definisce “agenti di assicurazione”, anche in questo caso, la normativa di settore ha subito notevoli modifiche. In particolare, con il DLgs. 209/2005 è stato istituito il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che prevede una suddivisione degli operatori in diversi gruppi, ognuno iscritto ad un’apposita sezione: agenti, broker, produttori diretti di imprese di assicurazione, banche, intermediari finanziari, Sim, Poste Italiane ed, infine, collaboratori degli intermediari che operano al di fuori dei locali di tali intermediari. Sebbene, a quanto consta, non esistano documenti di prassi in materia, si ritiene che possano beneficiare dell’equiparazione al trattamento fiscale dei costi degli autoveicoli degli agenti di commercio tutti i predetti soggetti, ad eccezione delle imprese di assicurazione, banche e poste, che evidentemente non hanno nulla a che fare con la figura dell’agente di commercio.
Come si evince dalla ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 13 febbraio 2003, per la fruizione del regime di favore riservato agli agenti di commercio – deducibilità dei costi all’80% e piena detraibilità dell’IVA – era necessaria la regolare iscrizione all’apposito ruolo istituito presso le Camere di Commercio ex art. 2 della L. 204/1985. Tuttavia, anche in questo caso, sono intervenute recenti modifiche che hanno soppresso tali ruoli, prevedendo, al posto dell’iscrizione ad essi, la segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) da presentare alla Camera di Commercio (art. 74 del DLgs. 26 marzo 2010, n. 59). Analogamente, ad avviso di chi scrive, anche i soggetti equiparati, ovvero promotori finanziari ed agenti, produttori e collaboratori assicurativi, per poter fruire della deducibilità all’80% dei costi delle autovetture, devono risultare iscritti all’Albo dei promotori finanziari o al RUI. Si ricorda, peraltro, che tali soggetti generalmente pongono in essere attività esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 9) del DPR 633/1972 e, pertanto, non potendo detrarla sugli acquisti (pro rata), essa diviene un costo deducibile nella misura ammessa pari all’80%.
Si evidenzia, infine, che le norme specifiche previste per gli agenti di commercio ed i soggetti espressamente equiparati dall’Amministrazione finanziaria non sono passibili di interpretazione estensiva a favore di altre categorie di contribuenti, atteso che costituiscono una deroga tassativa alla disciplina ordinaria (cfr. nota 13 ottobre 1984 n. 398486, e ris. 15 marzo 1993 n. 430330).
Fonte: Eutekne Info
Alessandro BORGOGLIO