Archivi categoria: Rassegna Stampa

REDDITOMETRO: I RISPARMI POSSONO FAR DECADERE L’ACCERTAMENTO

accertamentoIl redditometro, strumento su cui l’Amministrazione finanziaria punterà molto per i prossimi accertamenti, dopo le recenti bocciature della giurisprudenza del merito incappa una dura sconfitta anche davanti alla Corte di Cassazione.
Per i giudici di legittimità è da ritenersi illegittimo l’accertamento sintetico effettuato nei confronti di un contribuente, se questo riesce a dimostrare che il suo alto tenore di vita è la conseguenza di risparmi accumulati negli anni.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la Sentenza 25.9.2013, n. 21994, ha accolto il ricorso di due coniugi che si erano visti notificare un accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, basato principalmente sull’alto tenore di vita tenuto, che in realtà era la conseguenza di risparmi di anni precedenti dei due contribuenti accertati.

Fonte “La Settimana fiscale” del 29.11.2013

Equitalia: al via la rateazione in 120 rate

legislazioneCon la firma del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state definite le modalità di richiesta dei piani di rateazioni straordinari in 120 rate (10 anni). In particolare, le nuove disposizioni consentono di chiedere una dilazione fino a un massimo di 120 rate mensili nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla propria responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di dilazione più lungo.

Leggi il decreto

 

Pagamenti tracciabili in stand-by

FISCODal prossimo 1°gennaio i professionisti hanno l’obbligo di dotarsi del Pos per consentire ai propri clienti di pagare la parcella con la moneta elettronica. I medici, in realtà, già si sono mossi in questa direzione. Coloro che svolgono attività intramoenia, in convenzione con il servizio nazionale, dallo scorso 30 aprile si sono dovuti dotare di Pos. Il decreto legge n. 179/2012 che ha introdotto questa novità riguarda tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali. Ma, a meno di due mesi dalla scadenza manca ancora il decreto dello Sviluppo economico che deve disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione.

Fonte: Il Sole 24Ore

Spesometro 2012: canale Entratel aperto fino al 31/01/2014

Nuovo calendario per gli operatori finanziari tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica. Gli interessati potranno effettuare il primo invio entro il 31 gennaio 2014.
A stabilire la proroga un provvedimento del direttore dell’Agenzia predisposto, da un lato, in considerazione del fatto che il canale telematico Entratel, nei prossimi giorni, sarà interessato dal transito di molteplici flussi relativi anche ad altri adempimenti, e, dall’altro, per consentire agli obbligati di mettere a punto il software necessario all’invio dei dati “in funzione della nuova struttura delle informazioni”.
Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012, le scadenze restano invariate (12 e 21 novembre) ma il tempo a disposizione si allunga. Entratel e Fisconline, infatti, saranno pronti ad accoglierle fino al 31 gennaio prossimo. Stesso prolungamento temporale anche per Sid (sistema interscambio dati), il canale dedicato alla ricezione delle informazioni riguardanti i dati dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Bonus mobili ed elettrodomestici

YouTube
È disponibile sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate un nuovo video, che spiega come e quando poter richiedere, nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico persone fisiche), la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di un immobile ristrutturato. L’agevolazione, che viene calcolata su un importo massimo di 10mila euro, va ripartita in dieci anni ed è pari al 50% delle spese effettuate dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

 

Fonte: FiscoOggi

EQUITALIA: rateazioni in 10 anni

legislazioneQuesta la principale novità prevista dal regolamento attuativo del decreto ‘Fare’.

Il provvedimento prevede la possibilità di rateizzare le pendenze con il Fisco con quattro piani di rientro che potranno essere accordati da Equitalia ai contribuenti in crisi e cioè:

  1. Piano di rateazione ordinario con una durata massima di 72 rate
  2. Piano di rateazione in proroga ordinario da 72 rate
  3. Piano straordinario con una durata massima di 120 rate
  4. Piano di rateazione in proroga da chiudere sempre in un massimo di 10 anni.

I piani sono alternativi tra loro, tanto che se Equitalia non dovesse accogliere la dilazione straordinaria in 120 rate non è preclusa al cittadino o all’impresa la possibilità di chiedere e ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga. Il piano straordinario di pagamento in 120 rate potrà essere concesso quando ricorrono due condizioni: quella di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario seguendo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore che dovrà essere valutata in relazione al piano di rate concesse. In questo senso il regolamento prevede che l’impossibilità a rispettare il piano di pagamento scatta se l’importo della rata è pari o superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare determinato sulla base della situazione reddituale (Isr) che emerge dalla certificazione Isee.

Fonte Il Sole 24Ore

Spesometro: pubblicato il modello di comunicazione polivalente

È disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche. La versione definitiva, come previsto dal provvedimento del 2 agosto, è stata aggiornata recependo le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici (vedi articolo “Spesometro, più semplice comunicare i dati rilevanti” del 2 agosto 2013) .

Operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21, Dl 78/2010)
A partire dall’1 gennaio 2012, relativamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.
Solo per quelle, per cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, invece, la comunicazione è dovuta per operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva compresa.

In sede di prima applicazione delle disposizioni, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Con decorrenza 2014, invece, dovranno essere comunicate senza limiti di importo.
Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (business to consumer) rimane ferma la trasmissione delle singole operazioni con valore a partire dai 3.600 euro lordi.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Esclusioni oggettive e soggettive
Sono escluse dall’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva tutte quelle che sono già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, in ottemperanza dell’articolo 6 dello Statuto del contribuente. così come quelle che sono state già trasmesse all’Anagrafe tributaria.
Inoltre, sono escluse le importazioni e le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 633/1972. Le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paese della black list devono essere indicate in separata sezione del modello.
Mentre gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno indicati nell’apposito quadro “SE”.

Con riguardo alle esclusioni soggettive, sono esonerati dalla comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché Sato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico nell’ambito delle loro attività istituzionali.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare. Per le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della black list, è necessario indicare anche il mese o il trimestre. Per
gli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Per le comunicazioni relative al 2012, i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile dovranno provvedere all’invio, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, entro il 12 novembre 2013, i “trimestrali” entro il 21 novembre 2013.
A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Fonte FiscoOggi

Legge di stabilità e il bilancio di previsione dello stato per il triennio 2014 – 2016

legislazione

  • La legge di stabilità prevede interventi per 11,6 miliardi di euro nel 2014, complessivamente per 27,3 miliardi di euro nel triennio che termina nel 2016.
  • Il governo prevede per il 2014 sgravi fiscali complessivi per 3,7 miliardi di euro.
  • È previsto il recupero di circa 8,6 miliardi di euro attraverso tagli alla spesa e nuovi interventi fiscali.
  • Non sono previsti tagli alla sanità.
  • Taglio del cuneo a partire dal 2014 con 2,5 miliardi di euro: 1,5 miliardi attraverso la riduzione dell’IRPEF per le fasce medie e basse, 40 milioni per la riduzione dell’IRAP e 1 miliardo per ridurre i contributi sociali aziendali. Le detrazioni IRPEF per i lavoratori si fermano a 1.510 euro e non più al previsto aumento di 1.600 euro.
  • TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) e IMU (Imposta Municipale Unica) sulle prime case non di lusso sono sostituite con la TRISE (Tributo sui Servizi), che a sua volta si divide in due parti e cioè la TARI per i rifiuti e la TASI sui cosiddetti “servizi indivisibili” (le attività comunali offerte a tutti e non individualmente, come la polizia locale, gli uffici tecnici, l’anagrafe, eccetera).
  • L’importo della TARI sarà determinato sulla base della superficie delle proprietà come avveniva già per la TARSU, la TASI avrà un’aliquota di partenza pari all’1 per mille con stessa base imponibile dell’IMU.
  • Tra il 2014 e il 2016 riduzione delle tasse per le imprese di 5,6 miliardi di euro e di 5 miliardi per i lavoratori.
  • L’imposta di bollo per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari aumenta, passando dall’1,5 per mille di quest’anno al 2 per mille per il 2014. Il bollo non si paga per le comunicazioni legate ai fondi sanitari e a quelli pensionistici. In questo modo il governo confida di recuperare 900 milioni di euro.
  • Sono prorogati di un anno gli incentivi per le ristrutturazioni che prevedono un bonus del 65 per cento sulle spese per il risparmio energetico (“ecobonus”) e del 50 per cento per quelle semplici. Dal 2015 le aliquote scenderanno.
  • Entro fine anno saranno venduti a Cassa Depositi e Prestiti Spa, la società finanziaria partecipata al 70 per cento dal ministero dell’Economia, immobili per circa 500 milioni di euro. L’operazione servirà per ridurre in parte il debito pubblico, ritoccando il rapporto tra deficit e Prodotto Interno Lordo (PIL) per il 2013. L’operazione sarà ripetuta nei prossimi due anni e le dismissioni dovrebbero fruttare 1,5 miliardi di euro.
  • Viene rivisto il sistema di calcolo del “patto di stabilità” interno degli enti locali, quello che devono rispettare i comuni e che è stato spesso criticato dai sindaci per essere rigido al punto da impedire nuovi investimenti. Ai comuni dovrebbero arrivare circa 1,5 miliardi di euro in seguito allo sblocco di diverse risorse.
  • Saranno aumentate le deduzioni dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), il meccanismo introdotto dal governo Monti per incentivare la capitalizzazione delle società. Nel 2014 la deduzione passerà dal 3 per cento al 4,2 per cento.
  • Sono messi a disposizione 250 milioni di euro per la social card, che potrà essere usata anche dagli immigrati con permesso di soggiorno per lungo periodo. Previsti 250 milioni di euro per il fondo per i non autosufficienti.
  • È previsto un “contributo di solidarietà” per gli esodati, che sarà ottenuto attraverso un prelievo (ripetuto per tre anni) del 5 per cento dalle pensioni nella fascia tra i 100mila e i 150mila euro lordi l’anno, del 10 per cento per le pensioni sopra i 150mila euro lordi e del 15 per cento per le pensioni sopra i 200mila euro.
  • Blocco della contrattazione per gli impiegati pubblici per tutto il prossimo anno. Viene progressivamente modificato il turn over (la sostituzione degli impiegati che vanno in pensione con nuovi assunti): nel 2015 ci saranno assunzioni per il 40 per cento dei ritiri, nel 2016 per il 60 per cento e nel 2017 per l’80 per cento.
  • Al Piano nazionale per la banda larga sono destinati 20,75 milioni di euro.
  • Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quello che serve per ottenere con meno difficoltà un prestito, prevede fondi per 1,6 miliardi di euro spalmati sui prossimi tre anni.
  • Per trasporti e infrastrutture sono previsti 400 milioni per le Ferrovie, 335 milioni per l’ANAS e 400 milioni di finanziamento per il MOSE per proteggere Venezia dall’acqua alta.
  • Alle università andranno 230 milioni di euro ed è previsto per il 2014 un aggiustamento della spesa per le scuole paritarie con nuove risorse per 220 milioni di euro.
Fonte www.ilpost.it/2013/10/16/legge-stabilita-2014-2016-governo-letta

Auto deducibili all’80% anche per promotori e assicuratori

A seguito degli ultimi interventi legislativi in materia di auto aziendali (si veda “Auto aziendali, per gli acconti 2013 col metodo «storico» deducibilità del 20%” del 4 maggio), è stata sensibilmente ridotta la deducibilità dei costi relativi all’acquisto e alla gestione delle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa. Attualmente il limite di deducibilità è pari al 20% ex art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, come risultante a seguito delle modifiche recate dall’art. 1, comma 501 della L. 228/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013. Peraltro, vi è anche un limite concernente il costo di acquisto di tali auto, che diviene irrilevante per la parte che supera i 18.075,99 euro. Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, invece, l’attuale articolo 19-bis1, comma 1, lett. c) del DPR 633 resta ferma la detraibilità dell’IVA nella misura del 40% se le autovetture non sono utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.

A parziale deroga di quanto sin qui illustrato, tuttavia, esiste da tempo l’eccezione costituita dalle autovetture aziendali utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio, per cui le sopra citate disposizioni prevedono la piena detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi nella misura dell’80%. Il legislatore ha così inteso agevolare questa categoria di contribuenti, per il più stretto rapporto di strumentalità tra i beni in oggetto, le autovetture, e la loro attività caratteristica.

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta in passato per meglio delimitare l’ambito operativo della deroga de qua, ricomprendendovi, in effetti, altri soggetti. Infatti, come chiarito con la ris. 267 dell’11 novembre 1995, la figura del promotore finanziario è stata introdotta a seguito della riforma del settore operata dalla L. 1/1991, ma prima le medesime attività erano svolte dagli agenti di commercio, da cui, pertanto, deriva la figura del promotore finanziario. Per questa ragione di sostanziale uniformità tra tali soggetti, il citato documento di prassi del 1995 ha stabilito che il trattamento fiscale dei costi relativi agli autoveicoli dei promotori finanziari è lo stesso degli agenti di commercio. Alle medesime conclusioni è giunta l’Amministrazione finanziaria, con la circ. 48 del 10 febbraio 1998, in relazione agli agenti di assicurazione, i quali, pertanto, possono fruire della deducibilità dei costi all’80%.

Si ricorda che attualmente, per l’esercizio dell’attività di promotore finanziario, occorre l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari, istituto dall’art. 31, comma 4 del Testo Unico della Finanza (TUF, DL 24 febbraio 1998, n. 58), e la cui tenuta è affidata all’Organismo per la tenuta dell’Albo promotori finanziari (APF).

Per quanto riguarda, invece, quelli che la circ. del 1998 definisce “agenti di assicurazione”, anche in questo caso, la normativa di settore ha subito notevoli modifiche. In particolare, con il DLgs. 209/2005 è stato istituito il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che prevede una suddivisione degli operatori in diversi gruppi, ognuno iscritto ad un’apposita sezione: agenti, broker, produttori diretti di imprese di assicurazione, banche, intermediari finanziari, Sim, Poste Italiane ed, infine, collaboratori degli intermediari che operano al di fuori dei locali di tali intermediari. Sebbene, a quanto consta, non esistano documenti di prassi in materia, si ritiene che possano beneficiare dell’equiparazione al trattamento fiscale dei costi degli autoveicoli degli agenti di commercio tutti i predetti soggetti, ad eccezione delle imprese di assicurazione, banche e poste, che evidentemente non hanno nulla a che fare con la figura dell’agente di commercio.

Come si evince dalla ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 13 febbraio 2003, per la fruizione del regime di favore riservato agli agenti di commercio – deducibilità dei costi all’80% e piena detraibilità dell’IVA – era necessaria la regolare iscrizione all’apposito ruolo istituito presso le Camere di Commercio ex art. 2 della L. 204/1985. Tuttavia, anche in questo caso, sono intervenute recenti modifiche che hanno soppresso tali ruoli, prevedendo, al posto dell’iscrizione ad essi, la segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) da presentare alla Camera di Commercio (art. 74 del DLgs. 26 marzo 2010, n. 59). Analogamente, ad avviso di chi scrive, anche i soggetti equiparati, ovvero promotori finanziari ed agenti, produttori e collaboratori assicurativi, per poter fruire della deducibilità all’80% dei costi delle autovetture, devono risultare iscritti all’Albo dei promotori finanziari o al RUI. Si ricorda, peraltro, che tali soggetti generalmente pongono in essere attività esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 9) del DPR 633/1972 e, pertanto, non potendo detrarla sugli acquisti (pro rata), essa diviene un costo deducibile nella misura ammessa pari all’80%.

Si evidenzia, infine, che le norme specifiche previste per gli agenti di commercio ed i soggetti espressamente equiparati dall’Amministrazione finanziaria non sono passibili di interpretazione estensiva a favore di altre categorie di contribuenti, atteso che costituiscono una deroga tassativa alla disciplina ordinaria (cfr. nota 13 ottobre 1984 n. 398486, e ris. 15 marzo 1993 n. 430330).

Fonte: Eutekne Info
Alessandro BORGOGLIO