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ENTRATE NEWS Marzo 2014

618X355-2

Circolare n. 7/E del 20/03/14

Circolare n. 6/E del 11/03/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUD – Dichiarazione ambientale per l’anno 2014 entro il 30 aprile

 

legislazioneSul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014”.

La pubblicazione di un nuovo modello unico si rende necessaria per acquisire i dati necessari agli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti, anche da recenti provvedimenti, dalla Commissione europea. Inoltre va ricordato che la circolare del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 2013 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI) pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente il 31 ottobre 2013, prevede, al punto 5, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. La circolare precisa, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 12 dicembre 2013 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2014, con riferimento all’anno 2013, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

  1. Comunicazione Rifiuti speciali
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  3. Comunicazione Imballaggi
    • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
    • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    • soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
    • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Scarica il software di compilazione [setup_mud2014.exe][3,57 MB]

Documenti

 

Fonte: http://mud.ecocerved.it/

 

 

CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza 11/12/2013, n. 27677/2013

Valida la notifica della cartella esattoriale effettuata nella sede sociale e non nella sede effettiva della società
giurisprudenzaLa Corte di cassazione, nella sentenza 27677/2013, affronta la questione della notifica degli atti impositivi – in particolare nella specie dell’avviso di rettifica Iva – effettuata presso la sede della società nota all’Amministrazione finanziaria e non reperita dal messo notificatore.
Nel caso di specie, la società contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale denunciando la mancata notifica del presupposto avviso di rettifica ai fini Iva. In particolare, la società contribuente aveva contestato la validità della notifica a questa effettuata presso la sede legale mediante il rito degli irreperibili, ai sensi del Dpr n. 600/1973, articolo 60, lettera e), ancorché fosse stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la diversa sede effettiva dell’ente, sita in località diversa.
A sostegno della irritualità della notifica effettuata ex articolo 60 del Dpr n. 600/1973, la società aveva anche rilevato che la raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso la sede della Casa comunale era stata inviata alla sede sociale dichiarata irreperibile nella relata di notifica e ricevuta da soggetto non abilitato.
Ciò a riprova che la società non poteva essere ritenuta “irreperibile” presso la sede legale nota all’Amministrazione finanziaria e, quindi, la notifica era stata invalidamente effettuata con il rito degli irreperibili, laddove avrebbe dovuto essere fatta ai sensi dell’articolo 140 cpc, applicabile nell’ipotesi di temporanea assenza.
La Suprema corte, nell’esprimere il proprio convincimento, ha innanzitutto precisato e chiarito i differenti presupposti previsti per la notifica ai sensi dall’articolo 140 cpc – applicabile soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, in quanto ivi temporaneamente irreperibile – e per quella effettuata ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600/1973.
Il Collegio ha ribadito come, per costante giurisprudenza di legittimità, tale seconda procedura di notifica vada attuata ogniqualvolta il messo notificatore non reperisca il contribuente, perchè trasferito in luogo sconosciuto e abbia verificato che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (in tale, ex plurimis, Cassazione 17 maggio 2002, n. 7268; 28 settembre 2007, n. 20425; 27 giugno 2011, n. 14030).
Ne discende che l’impossibilità di notificare l’atto impositivo al destinatario presso la sede sociale nota ma non reperita, legittima la notifica dello stesso nelle forme di cui al citato articolo 60, lettera e).
Quanto poi all’intervenuta variazione dati, nella specie invocata dalla società contribuente a sostegno dell’invalidità della notifica effettuata ex articolo 60, la Suprema corte ne ha riconosciuto l’irrilevanza, in quanto nella stessa è stato confermato l’indirizzo della sede sociale e aggiunto solo uno “stabilimento”, sito in un comune diverso da quello della sede legale.
Il Collegio ha chiarito che ciò che rileva ai fini della notifica è la sede legale, ovvero la sede secondaria se sita nel medesimo comune. Il fatto che nella specie la sede secondaria si trovasse in altro comune, a parere dei Giudici, conferma ulteriormente la validità della notifica effettuata secondo il rito di cui al citato articolo 60, lettera e), in quanto l’irreperibilità dell’azienda o dell’ufficio deve essere riscontrata nel comune in cui deve essere eseguita la notificazione, all’interno del quale, come visto, il messo notificatore è chiamato a verificare se il destinatario risulti reperibile presso altro indirizzo.
Da ultimo, il Collegio ha osservato che quanto statuito in ordine alla validità della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 60 non potesse essere nella specie inficiato dalla circostanza invocata dalla società contribuente che la raccomandata dell’avvenuto deposito dell’atto nell’albo del comune, fosse stata ricevuta da un preteso rappresentante dell’ente, presso la sede sociale ritenuta irreperibile.Ciò in quanto, non solo non risultava agli atti fornita la prova da parte della contribuente destinataria delle modalità di spedizione e di ricezione di detta raccomandata – e, in particolare, se la stessa fosse stata spedita effettivamente all’indirizzo della sede legale o piuttosto presso altra sede secondaria o stabilimento della società – ma, comunque, perché nel procedimento notificatorio di cui al più volte richiamato articolo 60 – a differenza di quello di cui all’articolo 140 cpc – non è richiesta ai fini della validità, oltre al deposito dell’atto nella casa comunale e la sua affissione per otto giorni consecutivi, anche la spedizione della raccomandata che avvisi il destinatario dell’avvenuta affissione dell’atto (in tal senso, cfr Cassazione, 9 maggio 2003, n. 7120).

(fonte http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza)

Costi deducibili: le auto

Deducibilità dei costi auto | Limiti modificati dalla Legge di Stabilità 2013 ai fini delle imposte dirette e IVA

Sono definiti “costi” gli importi che il contribuente (persona fisica o giuridica) sottrae dal proprio reddito per ridurre la base imponibile  ai fini dell’imposizione diretta. Generalmente, ai fini della deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito, essi devono attenersi ai principi di competenza, di oggettiva certezza e determinabilità e di inerenza.  Quest’ultimo principio, considerato requisito indispensabile ai fini della deducibilità, deve essere strettamente correlato tra costi e ricavi dell’esercizio: i componenti negativi di reddito, infatti, divengono deducibili solo se diretti al conseguimento di componenti positivi di reddito.

Ai fini delle imposte dirette, la normativa di riferimento per la deducibilità dei costi auto è contenuta nell’art.164 del TUIR che ne detta la classificazione e i limiti:

Tipologia del bene Modalità di acquisizione Deducibilità
Veicoli strumentali
all’attività di impresa
Proprietà, leasing,
noleggio, locazione
100%
Veicoli da uso pubblico Proprietà, leasing,
noleggio, locazione
100%
Veicoli ad uso promiscuo
assegnati ai dipendenti per la maggior parte dell’anno
Proprietà, leasing,
noleggio, locazione
70%
Veicoli non strumentali
utilizzati nell’esercizio d’impresa
Proprietà 20% (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Leasing 20% (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Noleggio 20% (limiti di 3.615,20 per autovetture, 774,69 per motocicli, 413,17 per ciclomotori)
Veicoli utilizzati da
agenti/rappresentanti di commercio
Proprietà 80% (limiti di 25.822,84 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Leasing 80% (limiti di 25.822,84 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Noleggio 80% (limiti di 3.615,20 per autovetture, 774,69 per motocicli, 413,17 per ciclomotori)
Veicoli usati da
artisti/professionisti
Proprietà 20% per un solo veicolo (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Leasing 20% per un solo veicolo (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Noleggio 20% per un solo veicolo (limiti di 3.615,20 per autovetture, 774,69 per motocicli, 413,17 per ciclomotori)

La deducibilità citata ha effetto sulle seguenti fattispecie di costi:

  • ammortamento del costo d’acquisto
  • canoni di leasing
  • spese di locazione e di noleggio
  • carburante e lubrificanti
  • assicurazione
  • spese di manutenzione e riparazione
  • spese di custodia (parcheggio). 

La tassazione in capo al dipendente
L’uso promiscuo del veicolo origina il cosiddetto fringe benefit, cioè una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente o amministratore che ne beneficia.
In base a quanto previsto dall’art. 51, c.4, lett. a) del TUIR, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15000 km, calcolato sulla base del costo km stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
Il fringe benefit  imponibile è pertanto uguale al 30% [costo km tabella ACI x 15000 km] – importo trattenuto al dipendente. 

Prassi

Circolare 12/E/2008 – i limiti di deducibilità non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l’ammontare degli ammortamenti stanziabili per l’intera vita utile del bene, ma, al contrario, essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni.

Risoluzione 179/E/2001 – la deducibilità dell’ammortamento e delle spese di impiego per autovettura uso ufficio è integrale solo se il veicolo è effettivamente utilizzato come “ufficio mobile” nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

Circolare 47/E/2008 – gli interessi passivi sui finanziamenti per acquisti di automezzi sono assoggettati alle disposizioni dell’art.164 del TUIR.

Circolare 48/E1998 – i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione sono equiparati agli agenti e rappresentanti di commercio.

Risoluzione 59/E/2007 – i veicoli utilizzati esclusivamente dall’impresa per l’attività di vendita non possono essere considerati beni strumentali.

Risoluzione 190/E/2007 – i veicoli utilizzati nell’esercizio dell’attività di guardia medica non sono considerati beni strumentali.

Circolare 7/E/2008 – i contribuenti minimi, in virtù del regime di cassa, deducono il 50% dell’intero costo sostenuto nell’anno, indipendentemente dall’attività esercitata. La precisazione, seppur riferita al “vecchio” regime dei minimi, mantiene validità per il “nuovo” “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” previsto dal D.L. 98/2011. 

Ai fini IVA, la detraibilità dell’imposta è dettata dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72:

Tipologia Detraibilità
Autovetture, autocaravan, autocarri, motocarri e motoveicoli 40% uso promiscuo,100% uso esclusivo
100% con principio d’inerenza,per agenti e rappresentanti e per i veicoli oggetto dell’attività
Ciclomotori 40% uso promiscuo,100% uso esclusivo
100% con principio d’inerenza,per agenti e rappresentanti e per i veicoli oggetto dell’attività
Motocicli con cilindrata superiore a 350cc. in linea generale nessuna detrazione
100% per i veicoli oggetto dell’attività
Autobus 100% con numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a 8 e rispettando il principio dell’inerenza
Trattori stradali, autotreni, autoarticolati,(massa massima autorizzata superiore a 3500 kg.) 100% rispettando il principio dell’inerenza
Trattori agricoli e forestali 100% rispettando il principio dell’inerenza
Veicoli a braccia o a trazione animale 100% rispettando il principio dell’inerenza

 

Fonte: Fisco 7

Rita Martin – Centro Studi CGN

 

 

Metodologie di controllo delle piccole e medie imprese e dei professionisti

accertamentoAl fine di verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare ricavi, sono state predisposte apposite metodologie di controllo per alcune attività economiche.

In particolare le metodologie si propongono di:

  • uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
  • contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
  • aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
  • indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

Finora sono state predisposte n. 98 metodologie.

(Fonte: www.agenziaentrate.gov.it)

 

Cartella Attività di servizi

Cartella Attività professionali

Cartella Attività commerciali

 

Gestione separata L.335/1995: aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014.

inps GS1) Aliquote contributive e di computo

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), ai commi 491 e 744, ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014 sulla scorta del combinato disposto dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g) del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Infatti, il comma 491 del citato articolo 1 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 sia elevata al 22 per cento, mentre il successivo comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva rimane fissata al 27 per cento.

Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, invece, rimane immodificata la disposizione del già citato art. 46 bis, comma 1, lett. g) della legge n.134/2012, che ha previsto che l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per cento. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.).

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti Aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72%(27,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 22,00% 
Collaboratori e figure assimilate Aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 28,72%

(28,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria22,00%

Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico (per i titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014).

3) Massimale annuo di reddito 

Le predette aliquote del 27,72, del 28,72 e del 22,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2014 è pari a euro 100.123,00.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014

Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato, v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013.

5) Minimale per l’accredito contributivo

Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2014 detto minimale è pari ad euro 15.516,00. 

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento o del 28,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici).

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Preleva il documento di formato pdf  → GS 2014 - Circolare numero 18 del 04-02-2014

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2014

INPS ART-COMPremessa

L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2014, sono pari alla misura del 22,20 %.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2014, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l’anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.516,00 Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2014 (€47,58) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 22,20 % 22,29 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 19,20 % 19,29 %

La riduzione contributiva al 19,20 % (artigiani) e al 19,29 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 3.451,99 (3.444,55 IVS + 7,44 maternità) 3.465,96 (3.458,52 IVS + 7,44 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 2.986,51 (2.979,07 IVS + 7,44 maternità) 3.000,48 (2.993,04  IVS + 7,44 maternità)

 Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 287,67 (287,05 IVS + 0,62 maternità 288,83 (288,21  IVS +0,62 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 248,88 (248,26 IVS + 0,62 maternità 250,04 (249,42  IVS + 0,62 maternità

 Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2014 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2013 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.516,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.031,00.

Per i redditi superiori a € 46.031,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

  scaglione di reddito Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a 46.031,00 22,20 % 22,29 %
da 46.031,01 23,20 % 23,29 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.031,00 19,20 % 19,29 %
da 46.031,01 20,20 % 20,29 %

 Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 (si veda in proposito il seguente punto 4).

3 – Massimale imponibile di reddito annuo.

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2014 pari a € 46.031,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2014, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.718,00 (€46.031,00 più € 30.687,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2014, ad € 100.123,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 17.338,27 (46.031,00*22,20% +30.687,00*23,20%) 17.407,31 (46.031,00*22,29 % +30.687,00*23,29%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 15.036,73 (46.031,00*19,20% +30.687,00*20,20% 15.105,77 (46.031,00*19,29%+30.687,00 *20,29%
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 22.768,23 (46.031,00*22,20% +54.092,00*23,20% 22.858,34 (46.031,00*22,29 % +54.092,00*23,29%
 

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni19.764,54 (46.031,00*19,20% +54.092,00*20,20%19.854,65

(46.031,00*19,29% +54.092,00*20,29%

4 – Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1. è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
  2. è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al fisco nel 2015).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

5 – Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguente modalità:

a) imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

b) aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

7 – Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  •   16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  •   entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.

Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. Per ulteriori informazione si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13.

Preleva il documento di formato pdf  → IVS 2014 - Circolare numero 19 del 04-02-2014

RISOLUZIONE N.7/E del 07/02/2013 | Esonero ritenuta provvigioni, esteso a banche e intermediari

agente[Fonte: FiscoOggi]

L’esenzione Irpef o Ires sui compensi degli agenti di assicurazione vale anche per altri soggetti se agiscono nell’ambito di contratti diretti e sono iscritti al “Registro”

Banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare (Sim) e Poste italiane spa, che svolgono attività di intermediazione assicurativa, con prestazioni “dirette” nei confornti delle imprese di assicurazione, possono fruire dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto Irpef o Ires prevista sulle provvigioni degli agenti e mediatori di assicurazione (articolo 25-bis del Dpr 600/1973). I beneficiari, tuttavia, devono essere iscritti al “Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi” e devono agire nell’ambito di un contratto di agenzia o mediazione con le imprese di assicurazione.

È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7E del 07-02-2013.

L’Agenzia, in primo luogo, ricorda che articolo 25-bis del Dpr 600/1973, al quinto comma ha previsto che gli agenti e i mediatori di assicurazione siano esentati dalla ritenuta d’acconto Irpef o Ires dovuta sulle provvigioni per l’attività di mediazione.
Fa, poi, un quadro dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’esenzione prevista dalla stessa norma, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal ministero delle Finanze con la circolare n. 24/1983.

Secondo il profilo soggettivo, l’esonero dalla ritenuta sulle provvigioni riguarda gli agenti che siano iscritti all’apposito albo, o i mediatori iscritti alle camere di Commercio.
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, l’esenzione è prevista per le provvigioni percepite a fronte di un rapporto diretto tra agenti o mediatori e imprese di assicurazione “in regime di reciproca esclusiva” (articolo 25-bis, comma 5, Dpr 600/1973)

Dopo questa premessa, il documento di prassi evidenzia che l’intero settore dei prodotti assicurativi negli anni si è evoluto sia dal punto di vista normativo sia amministrativo, ampliando la portata e il significato dell’attività.
Anche a livello comunitario, la direttiva 2002/92/Ce ha previsto che i prodotti assicurativi possano essere distribuiti da distinte categorie di soggetti e che “la parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie”.
Il settore, infine, è stato riformato dal Codice delle assicurazioni private (Cap) e dal regolamento Isvap.

Ciò che rileva ai fini della risoluzione, chiarisce l’Agenzia, è la definizione di “intermediazione assicurativa” data dagli articoli 106 e 109 del Codice delle assicurazioni private, un’attività, cioè,  “riservata agli iscritti nel registro unico di cui all’articolo 109” e che “non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro”.
Fondamentale, dunque, per l’esercizio di tale attività l’iscrizione al “Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi”.

Possono far parte del “Registro”, rileva poi l’Agenzia, sia agenti e mediatori, sia altri soggetti tra cui “le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane- Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144” (articolo 109 del Cap).

Alla luce del quadro evidenziato, l’Agenzia conclude che l’intermediario assicurativo (nel caso in esame, banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare e Poste italiane spa) se rende una prestazione “diretta” all’impresa di assicurazione ed è iscritto nell’apposito “registro unico”, può essere equiparato ad agenti e mediatori di assicurazione e, di conseguenza, è esentato dalle ritenute d’acconto Irpef o Ires previste sui compensi percepiti, al pari dei soggetti espressamente esonerati dall’articolo 25-bis, comma 5, Dpr 600/1973. (Patrizia De Juliis).

Approvate le versioni definitive dei modelli IVA, CUD, 770 ordinario e semplificato

TAXProvvedimenti del 15 gennaio:

 

 

 

 

 

Fonte: Agenzia Entrate

Legge di stabilità 2014: Recupero edilizio, risparmio energetico, bonus arredi

TAXLa legge n. 147 del 27.12.2013 ha introdotto, con il comma 139 dell’articolo 1, alcune modifiche alle agevolazioni applicabili in materia edilizia. Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede la proroga, per un tempo limitato, (nella maggior parte dei casi fino al 31.12.2014) delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico nelle misura maggiorate (con alcune precedenti interventi legislativi, infatti, l’aliquota di detrazione del recupero edilizio è passata dal 36% al 50%, mentre per il risparmio energetico l’aliquota di detrazione è stata aumentata dal 50% al 65%).

Vengono previste, inoltre, modifiche ad alcune delle novità che hanno caratterizzato, in questi anni, la disciplina del recupero edilizio, quale la previsione di una detrazione maggiorata per gli interventi antisismici, la detrazione dei mobili e degli elettrodomestici e gli interventi di risparmio energetico riguardanti le parti comuni degli edifici.

Il DL n. 63/2013, convertito con legge n. 90/2013 ha modificato alcune disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali in materia di immobili. Nel dettaglio, le modifiche riguardano le agevolazioni sul recupero edilizio (per cui comunemente è riconosciuta una detrazione del 36%, salvo quanto si dirà in seguito) e sul risparmio energetico (per cui ordinariamente è riconosciuta una detrazione del 50%).

Come noto per effetto del DL Salva Italia, gli incentivi sul risparmio energetico sarebbero stati assorbiti dall’articolo 16 bis TUIR con conseguente applicazione della minore detrazione del 36%: per effetto di successivi interventi – per ultimo il DL n. 63/2013 – le agevolazioni sono state rifinanziate e ritoccate in senso più favorevole per i contribuenti.

Attualmente, in via estremamente riassuntiva:

  • si può beneficiare dell’agevolazione per il recupero edilizio (36%) con un’aliquota maggiorata del 50% su un massimale raddoppiato (da 48.000 a 96.000 euro) e del 65% per gli interventi antisismici;
  • si può beneficiare dell’agevolazione per il risparmio energetico (50%) con un’aliquota maggiorata del 65% con massimali di spesa invariati;
  • si può detrarre il 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con un massimale di 10.000 euro.

Con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) vengono introdotte ulteriori modiche alla disciplina della agevolazioni in commento.

Recupero edilizio

Per effetto di numerose modifiche alla disciplina delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico i contribuenti potranno beneficiare per un periodo limitato di una detrazione del 50% su un massimale di 96.000 euro.

La maggiorazione della detrazione si applica a tutti gli interventi previsti nell’ambito di applicazione della detrazione del 36%, compresa anche l’ipotesi di recupero edilizio/restauro conservativo di immobili operato da cooperative edilizie con assegnazione degli immobili entro sei mesi dal termine dei lavori. Tale ipotesi differisce da quelle ordinarie in quanto l’importo della spesa detraibile è fissato al 25% del prezzo di vendita/cessione dell’immobile (non si provvede, quindi, al calcolo delle spese ma semplicemente si fissa la quota detraibile forfettariamente in base all’importo della cessione).

Viene introdotta, inoltre, un’ulteriore ipotesi di detrazione maggiorata, nel caso in cui un contribuente sostenga spese per interventi antisismici per edifici ricadenti in zone ad alta pericolosità sismica, utilizzati per attività produttive o come abitazione principale. In tal caso viene concessa una detrazione del 65% delle spese su un massimale di 96.000 euro.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2014, i contribuenti possono beneficiare della seguente agevolazione:  

AGEVOLAZIONE
Ipotesi Importo detraibile Massimale di spesa Termine
Recupero edilizio, interventi conservativi 50% 96.000 euro Spese sostenute dal 26.06.2013 al 31.12.2014
40% 96.000 euro Dal 01.01.2015 al 31.12.2015
Interventi antisismiche in zone ad alto rischio 65% 96.000 euro Per le spese sostenute fino al 31.12.2014
50% 96.000 euro Dal 01.01.2015 al 31.12.2015
Bonus arredi

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per il recupero edilizio è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, prorogata dalla Legge di stabilità 2014 dal 31.12.2013 al 31.12.2014, può essere fruita su un massimale di spesa di 10.000 euro in dieci rate.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali, rispettivamente per l’acquisto di mobili adibiti all’abitazione e per l’acquisto di immobili adibiti alle parti comuni. Viene escluso esplicitamente che gli interventi sulle parti comuni permettano di agevolare l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’abitazione.

Complessivamente le ipotesi in cui è ammessa l’agevolazione su mobili e arredi sono le seguenti:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

I beni agevolabili sono mobili ed elettrodomestici (nuovi) per cui è prevista l’etichetta energetica.

Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Per quanto riguarda l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Possono essere utilizzati per il pagamento dei mobili e degli elettrodomestici agevolati sia i bonifici (con indicazione del codice fiscale e della partita iva del beneficiario e l’indicazione del pagamento di ristrutturazioni fiscalmente agevolabili) sia le carte di credito/debito.

AGEVOLAZIONE
Ipotesi Importo detraibile Massimale di spesa Termini
Acquisto di mobili/grandi elettrodomestici in occasione di interventi di recupero edilizio 50% 10.000 euro Spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2014
Risparmio energetico

Per il 2014 per gli interventi di risparmio energetico, viene prevista l’applicazione di una aliquota del 65%. Al riguardo, si ritiene che l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell’imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per l’anno 2015, invece, l’aliquota di detrazione sarà pari al 50%.

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015 (anziché 30.06.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’01.07.2015 al 30.06.2016.

AGEVOLAZIONE
Ipotesi Importo detraibile Massimale di detrazione Rate
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2014 65% A seconda del tipo di intervento 10
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015 50% A seconda del tipo di intervento 10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per le spese sostenute dal 06.06.2013  fino al 30.06.2015 65% A seconda del tipo di intervento 10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per le spese sostenute dal 01.07.2015 fino al 30.06.2016 50% A seconda del tipo di intervento 10

Consulta la Guida agevolazioni fiscali risparmio energetico (agg.dic.2013)

Guarda il video http://www.youtube.com/watch?v=p3aA58EHfrg

Retribuzioni convenzionali lavoratori operanti estero per l’anno 2014

soldi (1)Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014, il Decreto 23 dicembre 2013.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle seguenti tabelle:

Le Tabelle

Il Decreto

Fonte: DPL Modena

CORTE DI CASSAZIONE | Ordinanza 09/12/2013, n. 27456

giurisprudenzaContabilità in nero – Accertamento induttivo – Sussiste

Il rinvenimento nel corso di una verifica fiscale di appunti personali e documenti extracontabili riferibili all’impresa, legittima di per sé il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

Questi i principi contenuti nell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2013, n. 27456