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Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

GUIDE FISCALICon il decreto legge Sblocca Italia, sono considerati manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Al fine di recepire le importanti novità, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alle agevolazioni Irpef, che fornisce tutte le indicazioni per richiedere il beneficio fiscale, facendo luce su modalità operative e adempimenti.
Questi gli argomenti aggiornati nella guida:

  • proroga detrazione del 50%
  • acquisti agevolati di mobili ed elettrodomestici
  • misure antisismiche in zone ad alta pericolosità
  • detrazione spese pagate con finanziamento
  • definizione di manutenzione straordinaria

1Guida_AE_agevolazioni_e_ristrutturazioni_settembre_2014

[Fonte: Agenzia Entrate]

Registro imprese: cambia l’iscrizione

[Fonte Fiscal Focus]

Il Mise con la circolare 3673 fornisce chiarimenti sulle nuove procedure 

E’ entrata in vigore il 1° settembre scorso l’iscrizione immediata delle aziende e degli atti notarili al Registro Imprese prevista dal DL 91/2014 (convertito in Legge 116/2014), a patto però che alla richiesta sia allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata). L’art. 20 comma 7 bis del Decreto prevede infatti l’iscrizione immediata al Registro Imprese in caso di richieste spedite per via telematica con allegato un atto notarile, con l’obiettivo di facilitare le procedure per l’avvio delle attività economiche. Il Ministero dello sviluppo economico è intervenuto lo scorso 19 settembre con la circolare n. 3673 con la quale ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito all’attuazione delle nuove procedure di iscrizione.

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Regime “de minimis”: cosa cambia

Lavoro&Previdenza[Fonte: INPS]

Inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti che possono fruire degli aiuti di importanza minore (cosiddetti “de minimis”) e introduzione del criterio di “impresa unica”, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese, tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall’articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Queste le principali novità introdotte in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis” con i Regolamenti UE sopra citati, in vigore dal 1° gennaio 2014, e recepite dall’Inps con la circolare n. 102/2014, che richiama e illustra le modifiche normative introdotte a livello comunitario, specificando i massimali di aiuto concedibili alle imprese per ogni settore e passando in rassegna le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano  i nuovi Regolamenti: sgravi contributivi per l’apprendistato presso le piccole imprese, incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI, incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.

Società Cooperative: Nasce il “Portale delle Cooperative” per verifica posizioni contributive

cooperativeA decorrere dal 1° settembre 2014 è attivo il “Portale delle Cooperative”, un servizio interattivo per la consultazione on line e la verifica della posizione contributiva delle società cooperative. Il portale è un canale telematico di semplice fruizione per lo scambio di dati offerto dal Ministero dello Sviluppo Economico alle cooperative e loro consorzi non iscritti alle Associazioni di rappresentanza.

Il servizio offerto si rivolge, attualmente, alle società cooperative che devono regolarizzare la loro posizione contributiva o che intendono essere aggiornate sulla situazione stessa. Attualmente sono disponibili i seguenti servizi: – consultazione posizione contributiva; – visualizzazione dei pagamenti effettuati con mod. F24; – visualizzazione accertamenti; – richiesta di riesame degli accertamenti contributivi; – dichiarazione parametri per calcolo tributi; – richieste di autorizzazione alla compensazione contributiva. Il portale verrà a breve integrato da ulteriori funzionalità allo scopo di fornire un servizio sempre più aggiornato e completo per diventare il canale istituzionale di informazione sul mondo delle cooperative.

[Fonte: TuttoCamere.it]

Se vuoi accedere al portale, clicca QUI.

 

Gestione separata: l’Inps sulle tracce degli «evasori»

inps GS[Fonte Il sole 24Ore, 06.09.2014, pag.15]

Con il messaggio 5.9.2014 n. 6859, l’INPS ha annunciato di aver proceduto all’elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti, che, per l’anno 2013, abbiano denunciato tramite il flusso Emens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L.335/95 (in particolare, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, ecc.).
Le situazioni debitorie:
– comprendono l’omesso pagamento del contributo, sia totale che parziale, relativo ai singoli periodi di competenza, le sanzioni civili calcolate sui contributi omessi e le sanzioni civili calcolate sul ritardato versamento del contributo dovuto;
– potranno essere visualizzate tramite il “Cassetto committenti GS”, seguendo il percorso www.inps.it > Tipologia di Utenti > Cittadino oppure Aziende, Consulenti e Professionisti oppure Associazioni di Categoria > alla voce “Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata”;
– prima della pubblicazione su detto Cassetto, saranno comunicate, sia all’azienda committente che all’intermediario collegato, tramite un messaggio di “alert” inviato all’indirizzo e-mail conosciuto dall’Istituto.

 

Pagamenti F24 solo online sopra i mille euro dal primo ottobre

[Fonte Il Sole24Ore]
Cambia per i contribuenti il modo di pagare le imposte, i contributi previdenziali e i premi assicurativi a partire da mercoledì 1° ottobre 2014. Infatti non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro ovvero di quelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione: in questi casi si dovrà invece effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.

Leggi l’articolo de Il Sole 24 ORE —> http://24o.it/ISeiSf

 

INAIL: Circolare N. 37/2014 | Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2014

inail[Fonte INAIL]
L’ INAIL pubblica i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi e la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2014 stabilendo il minimale e il massimale di rendita nelle misure di € 16.163,70 e di € 30.018,30. Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, riportati nella circolare 21/2014, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

capture-20141201-120136Scarica la Circolare 37/2014

Redditometro: quanto pesano le autovetture?

accertamento[Fonte: lavorofisco.it]

La Circolare n.6/E dell’11 marzo 2014 dell’Agenzia delle Entrate, recependo il parere reso dal Garante della privacy in data 21 novembre 2013, ha affermato che le “medie ISTAT” sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di beni mobili registrati.

Si tratta delle c.d. “spese per elementi certi”, cioè di spese che vengono “stimate” ma che sono ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti. La fattispecie riguarda, quindi, anche le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, etc., parametrate ai KW effettivi) e dei natanti, determinate con le modalità illustrate nel paragrafo 3.6.3 della Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che ove il contribuente fornisca chiarimenti esaustivi in ordine alle “spese certe”, alle “spese per elementi certi”, agli investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

[Continua a leggere … http://www.lavorofisco.it]

Agenzia delle Entrate: Circolari e Risoluzioni giugno 2014

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Circolare n. 16/E del 11/06/14

NUOVE ALIQUOTE DI TASSAZIONE PER REDDITI DI NATURA FINANZIARIA | Circolare n.19/E del 27 giugno 2014

SOLDILa circolare 27.6.2014, n. 19 fornisce chiarimenti in merito alla modifica, a decorrere dall’ 1/7/2014, dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria in base a quanto disposto dalla L.89/2014.
L’aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% con riferimento ad interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali maturati dall’ 1/7/2014. L’aumento di aliquota si applica anche ai redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili, cambiali finanziarie, interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni maturati sempre dall’1/7/2014.

Rimane fissata al 12,5% l’aliquota di tassazione applicabile ai titoli pubblici italiani (ad esempio, titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e ai titoli equiparati emessi da organismi internazionali, e alle obbligazioni emesse da Stati cd. white list e loro enti territoriali. Per questi ultimi l’aliquota passa dal 20% al 12,5%, relativamente ad interessi e altri proventi maturati dall’ 1/7/2014 e plusvalenze risultanti dalla loro cessione o dal loro rimborso realizzate sempre dall’ 1/7/2014.

DOWNLOAD PDF2 Circolare Agenzia Entrate 27.6.2014, n. 19

Dichiarazione IMU – Imposta Municipale Propria

IMU

Entro il 30 giugno scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute dal 1° gennaio 2013 che sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

L’obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI e IMU già presentate e, in generale, quando gli immobili godono di riduzioni dell’imposta oppure quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

In particolare la dichiarazione IMU deve essere presentata per le seguenti casistiche:

  • Immobili che godono di una riduzione dell’imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
  • Immobili di interesse storico o artistico;
  • Immobili merce che godono dell’esenzione a partire dalla seconda rata 2013;
  • Immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • Atto che ha riguardato un’area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell’area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
  • Terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  • Area che è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • Immobile che ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’IMU;
  • Immobile che ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
  • Immobile che è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria, nell’ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
  • Variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
  • Pertinenze dell’abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l’unità  pertinenziale che per legge deve essere per una categoria;
  • Fabbricati in cui è svolta attività d’impresa (anche lavoro autonomo) iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D esclusi i fabbricati strumentali all’attività agricola;
  • Diritto di abitazione spettante al coniuge assegnatario in caso di separazione legale;
  • Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che sono stati equiparati all’abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;
  • Diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.

Si ricorda che gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU.

Si precisa che NON va presentata la dichiarazione, ma la comunicazione predisposta dal Comune per usufruire dell’aliquota agevolata in caso di:

  • alloggi e pertinenze in affitto secondo i patti concordati – L.431/98 (art.2, comma 3);
  • alloggi e pertinenze in affitto a canone libero;
  • alloggi e pertinenze in affitto a studenti fuori sede per almeno 12 mesi secondo i patti concordati – L.431/98 (art.5, comma 2);
  • alloggi e pertinenze occupati da parente in linea retta fino al 1° grado ivi residente e non titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi nel Comune;
  • alloggi e pertinenze occupati da parente fino al 3° grado o affine fino al 2° grado (i coniugi, legati da rapporto di coniugio, non sono né parenti né affini);
  • fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e del gruppo D utilizzati direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento per attività d’impresa (anche lavoro autonomo), esclusi i fabbricati strumentali all’attività agricola.
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La presentazione può avvenire nei seguenti modi:

  • con spedizione del modello di dichiarazione a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  • con consegna diretta all’ ufficio tributi del Comune, che restituisce la copia con la ricevuta;
  • con invio a mezzo casella di posta elettronica certificata.

Il modello dichiarativo da utilizzare è approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.

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