L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 5/E del 2015 ha chiarito che i Confidi, che determinano la base imponibile col metodo retributivo, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per le banche e gli altri enti finanziari che determinano la base imponibile secondo le disposizioni dell’art. 6, D.Lgs. n. 446 del 1997. Pertanto possono applicare l’aliquota ordinaria del 3,9% prevista per tutti gli enti non commerciali e non la maggiore aliquota del 4,65%.
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Split payment P.A.: si applica alle operazioni fatturate a partire da 1/1/2015
Il comma 629 della Legge di Stabilità 2015 inserisce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 17-ter D.P.R. 633/72, in virtù del quale l’Iva dovuta sulle fatture emesse nei confronti degli enti pubblici sarà versata direttamente dall’ente stesso, il quale, pertanto, non la corrisponderà più al fornitore.
Il nuovo strumento riguarda gli acquisti effettuati dagli enti pubblici indicati nel novellato art. 17-ter D.P.R. 633/72 sia che agiscono nelle loro vesti istituzionali che commerciali.
A seguito dei chiarimenti forniti dal MEF con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015, lo split payment:
– non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 fatturate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
– si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.
Comunicazione dati Iva: ultimo anno
Ultimo anno per la presentazione della Comunicazione Dati Iva. Deve essere trasmessa telematicamente all’ Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, da tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nel 2014 non hanno registrato operazioni imponibili o non hanno dovuto effettuare liquidazioni periodiche. Questo in linea generale, naturalmente con le dovute eccezioni, ad esempio, i contribuenti che, entro il 28 febbraio, presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello Unico. A ogni modo, il dettaglio degli esonerati è elencato nelle istruzioni. Nelle stesse si legge, poi, che l’adempimento può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. In tale ipotesi, questi ultimi, oltre al fatto di dover consegnare al dichiarante, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della comunicazione e l’attestazione di ricevimento dell’Agenzia, devono conservare “copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto” per l’accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 43, Dpr 600/1973).
Dichiarazioni fiscali 2015: pubblicati i provvedimenti di approvazione
L’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244, (Legge finanziaria 2008) ha previsto che dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale. I provvedimenti sono inseriti seguendo l’ordine cronologico della data di approvazione. Dopo l’oggetto, in parentesi, è riportata invece la data di pubblicazione.
- Provvedimento del 15/01/15
- Provvedimento del 15/01/15
- Provvedimento del 15/01/15
- Provvedimento del 15/01/15
- Provvedimento del 15/01/15
- Provvedimento del 15/01/15
Agenzia delle Entrate: primi chiarimenti sulle novità fiscali. Circolare 31/E 2014
[Fonte: Agenzia delle Entrate]
Pubblicata la circolare che fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Per chiarezza espositiva, la circolare è divisa in sei capitoli, ciascuno dei quali esamina le semplificazioni introdotte dal decreto, distinte in base alla natura giuridica del soggetto interessato dalle stesse (capitoli I e III), oppure in considerazione della natura degli adempimenti fiscali che sono stati semplificati (capitoli II, IV, V). L’ultimo capitolo, infine, commenta le semplificazioni fiscali ottenute rimuovendo le differenze, sino ad oggi esistenti, all’interno dei diversi comparti impositivi, con riguardo alla definizione di prima casa e al limite di importo oltre il quale le cessioni gratuite di beni non si considerano fuori campo IVA e le spese di rappresentanza comportano l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti [articolo 19- bis primo comma, lettera h) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633]. Nello stesso capitolo sono, inoltre, illustrate: – le modifiche introdotte al comma 2 dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972, in materia di note di variazioni in diminuzione a seguito di un accordo di ristrutturazione debiti ex art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito anche l. fall.) o di un piano attestato ex art. 67 l. fall.; – le novità in materia di regime fiscale dei beni sequestrati. Le novità in materia di dichiarazione precompilata e di rimborsi IVA, introdotte queste ultime con la riformulazione dell’art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, ad opera dell’art. 13 del decreto, saranno esaminate in successivi documenti di prassi, alle stesse appositamente dedicate.
Esenti da TARI i magazzini e le aree produttive di rifiuti speciali
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a un quesito, chiarisce come debba essere determinata la superficie tassabile ai fini TARI. In particolare, stabilisce che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti vanno considerati intassabili ai fini del tributo, perché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere da un intervento regolamentare in senso contrario del comune. Così sono escluse le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e prevalente, se asservite al ciclo produttivo.
Canone concordato, elenco dei comuni dove è applicabile la cedolare secca al 10%
I contratti di affitto agevolato sono frutto di un accordo tra enti locali e proprietari di casa in quei comuni ad alta tensione abitativa. Ecco l’elenco aggiornato dei comuni ad alta tensione abitativa dove i proprietari di case hanno stipulato accordi territoriali e nei quali è applicabile la cedolare secca al 10%.
Elenco comuni ad alta tensione abitativa
I contratti con cedolare ridotta al 10% sono quelli a canone concordato, con una durata 3+5, rispetto a quelli a quelli di mercato la cui durata è 4+4. I canoni sono fissati da specifici accordi territoriali nei comuni definiti ad alta tensione abitativa. Si tratta dei capoluoghi di provincia e dei comuni limitrofi, idove sono state definite delle fasce di oscillazione per le locazioni. I comuni sono suddivisi in singole zone territoriali, all’interno delle quali sono fissati i prezzi al metro quadro, in riferimento alla tipologia e alle caratteristiche interne dell’immobile.
Disegno di Legge di Stabilità 2015: sintesi degli emendamenti approvati
Iscrizione VIES: novità in arrivo
Una delle principali novità in materia di IVA previste dal decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 ottobre scorso riguarda l’iscrizione all’archivio VIES per chi intende effettuare operazioni intracomunitarie con altri operatori UE, comprese le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972. I soggetti che esprimono la volontà di effettuare tali operazioni, in sede d’inizio attività o in un momento successivo,saranno immediatamente iscritti al Vies e non dovranno più attendere che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta per cominciare ad operare. Nel caso in cui il soggetto iscritto al Vies non presenti almeno un elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi, successivi all’inclusione nell’archivio, scatta la presunzione che abbia cessato l’attività in ambito Ue, con conseguente esclusione dal Vies previa comunicazione.
Spese di sponsorizzazione e pubblicità: sempre più difficile dedurre la spesa
[Fonte Fiscal Focus]
Sempre più imprese e professionisti devono valutare bene se far rientrare le spese in un contesto di indeducibilità sia delle spese di pubblicità che di propaganda e sponsorizzazione, per le quali viene in genere attribuita, al più, la natura di rappresentanza.
Il comma 8 dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all’importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”.
La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate, sempre nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità, pertanto integralmente deducibili per il soggetto erogante.
[ continua su www.fiscal-focus.info ]
IVA: estromissione e assegnazione degli immobili
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/1972 sono assimilate alla cessione di beni a titolo oneroso i casi del professionista o di un’impresa che destinano beni (immobili nel nostro caso) al consumo personale o familiare o comunque a finalità estranea all’esercizio dell’arte o della professione.
In tali casi, dunque, si applicano le medesime regole ai fini Iva previste per la cessione di immobili abitativi e strumentali che, come noto, sono dettate dai n. 8 bis e 8 ter del co.1 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972.
L’eccezione prevista dalla norma è l’estromissione di immobili sui quali non sia stata operata la detrazioneall’atto dell’acquisto (acquisto da privato, conferimento, ecc.); in tale caso, l’operazione difetta del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/1972, così come chiarito dalla circolare n. 40/E/2002. Si tratta dunque di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
La normativa richiamata ripropone il contenuto dell’art. 16 della Direttiva UE 2006/112 che ha lo scopo di evitare che un bene per il quale l’IVA sia stata detratta all’atto dell’acquisto venga estromesso “detassato”.
Compatibilmente con la ratio della norma è stata prevista l’eccezione per cui sono escluse dal campo IVA l’estromissione di immobili per i quali all’atto dell’acquisto non sia stata operata la detrazione dell’IVA.
IVA: ampliato il perimetro delle manutenzioni straordinarie
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria vanno ricompresi:
• quelli comportanti modifiche delle singole superfici delle unità immobiliari, fermo il rispetto della volumetria dell’edificio; • quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione della superfici.
Il passaggio dei suddetti interventi dalla categoria “ristrutturazioni” a quella di “manutenzioni straordinarie” rende diverse le condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.
Più in dettaglio, rientrando tra gli interventi di ristrutturazione poteva trovare applicazione l’aliquota IVA del 10% in base al disposto della Tabella A, parte terza, del D.P.R. 633/1972, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto la realizzazione tra l’altro degli interventi di ristrutturazione su tutti gli edifici (n. 127-quaterdecies), per cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi stessi (n. 127 – terdecies).
Rientrando ora nel novero delle manutenzioni straordinarie, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% è concessa in base alle disposizioni dell’art. 7, co.1 , lett. b), L. 488/1999.