Archivi categoria: Rassegna Stampa

Equitalia, nullità della notifica

migliori master giurisprudenza

CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza 06 febbraio 2015, n. 2197

Tributi – Cartella di pagamento – Riscossione coattiva – Ipoteca – Notifica dell’accertamento – Assenza – Pagamento del debito – Invalidità della notifica

La Cassazione, con la sentenza n. 2197 del 06/02/2015, ha sancito che è nulla l’ipoteca dell’esattore, in caso di recapito dell’accertamento ad un indirizzo sbagliato, anche quando il contribuente avesse provveduto a saldare tutto o solo una parte del debito.

In sostanza, per i Supremi giudici, il pagamento della pretesa fiscale non sana la notifica per raggiungimento dello scopo. Sul punto la sezione tributaria spiega infatti che non appare condivisibile la tesi della società di riscossione, in ordine alla sanatoria della nullità della notifica per avvenuto raggiungimento dello scopo, consistente nel pagamento effettuato dal contribuente.

continua […] 

[Fonte: Teleconsul.it]

Legge di Stabilità 2015 | Nuove prestazioni soggette al meccanismo del reverse charge

Reverse

Dal 1° gennaio 2015 l’applicazione del Reverse Charge coinvolge nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni.

Con la Legge di Stabilità 2015 l’imposta è applicata dall’acquirente anche nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto le seguenti prestazioni.

Prestazione
Decorrenza
Durata
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lettera a-ter) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
A regime
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d bis) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lettera d-ter) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori di cui all’art. 7-bis, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972 (lettera d-quater) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari(lettera d-quinquies) Le disposizioni in commento entreranno in vigore subordinatamente al rilascio, da parte del Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE23;
A regime
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Le disposizioni relative alle cessioni di pallet sono applicabili dall’1.1.2015
A regime

Il Reverse Charge in edilizia dal 01.01.2015

Le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile (art. 17, comma 6, nuova lettera a- ter, del D.P.R. n. 633/1972) riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio.

Servizio
ATECO
Descrizione nuove prestazioni soggette al reverse charge
Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici
43.39
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
43.99.01
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
81.21.00
Pulizia generale e non specializzata di edifici
81.22.02
Altre attività di pulizia specializzata di edifici (esclusa e l’attività di pulizia di impianti e macchinari)
81.29.10
Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento a edifici
Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici
43.11.00
Demolizione con esclusione della demolizione di altre strutture
Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti
43.21.02
Installazione di impianti elettronici, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti elettronici già esistenti
43.22.01
Installazione di impianti idraulici,di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati), nonché la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti
43.22.04
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso
43.22.05
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), qualora il giardino dovesse essere considerato edificio o parte di esso
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici
Prestazioni di completamento relative ad edifici
43.31.00
Intonacatura e stuccatura
43.32.01
Posa in opera di casseforti,forzieri, porte blindate
43.32.02
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00
Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01
Attività non specializzate di lavori edili – muratori
43.39.09
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Le suddette prestazioni di servizi – intercorse a decorrere dal 01.01.2015 – potranno essere assoggettate al regime di reverse charge solo se effettuate a favore di un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi i privati). Al ricorrere di tale ipotesi:

  • il prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: “fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lettera a-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633”;
  • il committente ( soggetto passivo Iva) dovrà registrare la fattura ricevuta (integrata con l’imposta determinata attraverso l’applicazione della corretta aliquota IVA), sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.

Per quanto riguarda:

  • le prestazioni di pulizia, si tratta di quelle rese all’interno dei fabbricati, a favore di un qualunque soggetto passivo Iva. La novità, in concreto,  interessa le agenzie immobiliari che appaltano ad imprese le operazioni di pulizia degli appartamenti, ma potenzialmente anche le immobiliari da costruzione e vendita, magari occasionalmente;
  • le prestazioni di demolizione, come quelle di pulizia, che hanno sempre a riferimento i fabbricati, le imprese interessate, in concreto, saranno quelle immobiliari di costruzione e ristrutturazione, come quelle di vendita. Saranno da considerare gli appalti che questi soggetti sottoscrivono con le imprese demolitrici, e i relativi subappalti che queste ultime dovessero attivare;
  • le prestazioni di completamento, di difficile individuazione, dovrebbero intendersi tutte le prestazioni (no le cessioni) che completano la dotazione di un fabbricato rendendolo agibile o abitabile ma anche altre prestazioni non necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal cliente soggetto passivo iva. Si pensi, ad esempio, agli infissi, le tinteggiature, le decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Occorre, comunque, precisare che le novità non interessano le cessioni di beni e le forniture con posa in opera – se la posa è meramente accessoria rispetto al bene acquistato;
  • le prestazioni di installazione impianti, si tratta degli impianti a servizio di un fabbricato, civile o commerciale, ovvero impianti elettrici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di aspirazione delle polveri, impianti di allarme, altri impianti simili.

Per quanto riguarda coloro che effettuano le prestazioni, ne sono interessati i seguenti soggetti:

  • elettricisti
  • idraulici
  • installatori di controsoffitti, di caldaie e condizionatori, di infissi
  • gli imbianchini e i decoratori,
  • i giardinieri

e tutte le attività che possono dirsi realizzatrici o installatrici di impianti.

Gestione separata L.335/1995: aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2015

inps GS

Contributi Gestione Separata 2015: le aliquote

In base alla riforma del lavoro Fornero, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2015 è stabilita al 23,50%.

Viene confermata anche l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, che è pari allo 0,72%.

→ Ricapitolando le aliquote dei contributi dovuti per la Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

  • 30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • 23,50% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

→ Massimale e minimale annuo di reddito

Le aliquote del 30,72 e 23,50% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del:

  • massimale di reddito per l’anno 2015, di 100.324,00 euro;
  • minimale di reddito per il 2015 di 15.548,00 euro.

 → INPS_GS Circolare numero 27 del 05-02-2015

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2015

INPS ART-COMCon Circolare n. 26/2015, l’Istituto ha riassunto la disciplina della contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l’anno 2015.

In particolare vengono analizzati:

  • contribuzione IVS sul minimale di reddito;
  • contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale;
  • massimale di reddito annuo imponibile;
  • contribuzione a saldo;
  • imprese con collaboratori;
  • affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
  • termini e modalità di versamento.

Dal punto di vista delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, l’INPS ricorda che, a norma dell’art. 24, co. 22, D.L. n. 201/2011, per l’anno 2015 sono pari alla misura del 22,65 %.

Continua ad applicarsi, anche per l’anno 2015, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09 %, a titolo di aliquota aggiuntiva finalizzata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Inoltre, per gli iscritti a entrambe le gestioni, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili.

→ INPS ART-COM Circolare 4 febbraio 2015, n. 26

Interventi di ristrutturazione edilizia dopo la Legge di Stabilità 2015

GUIDE FISCALI[Fonte: Agenzia Entrate]

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.

Da ultimo, la Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. La legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Infine, fino al 31 dicembre 2015 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.

Tra le principali regole e i vari adempimenti modificati da altre recenti disposizioni si segnala, infine:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza

Download della guida

1Guida Ristrutturazioni Edilizie_aggiornamento Gennaio 2015

 

Split payment, firmato il decreto di attuazione

SPLIT[Fonte: MEF]

L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto allegato, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l’articolo 1 del decreto, rinviando a quanto stabilito dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 sopra citato, chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa. Al riguardo, nell’articolo 3 si dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini di semplificazione, nel comma 2 di detto articolo si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.

Infine, in considerazione dell’alternatività delle disposizioni in attuazione con quella contenuta nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, al comma 3 dell’articolo 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell’IVA a esigibilità differita non torna più applicabile.

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente; in questo contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue:

a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:

a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Inoltre, l’articolo 5 del decreto prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del d.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

All’articolo 6 del decreto sono contenute alcune disposizioni in materia di monitoraggio dei versamenti e di controlli; in particolare, i versamenti sono monitorati dall’Agenzia delle entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244. Altresì, il comma 2 dell’articolo 6 prevede che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento. Da ultimo il comma 3 prevede che gli organi interni di revisione e di controllo vigilino, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.

All’articolo 7, poi, si precisa che resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le quali queste ultime sono debitrici dell’imposta. A titolo meramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi:

– pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972;

– pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile interna di cui all’articolo 74, settimo comma, del d.P.R. n. 633/1972;

– pubblica amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e la relativa IVA va versata ai sensi dell’articolo 49 dello stesso decreto.

CORTE DI CASSAZIONE | Ordinanza n. 1236 del 22 gennaio 2015

migliori master giurisprudenzaTributi – Indagini bancarie – Prelevamenti e versamenti su conto corrente – Presunzione di ricavi

Il Fisco può effettuare indagini bancarie anche su conti intestati a terzi, ma che si ritiene abbiano rilevanza per il contribuente su cui è in corso l’accertamento (che può essere un’azienda), è il contribuente che dovrà eventualmente dimostrare che le somme contestate non sono tassabili: lo stabilisce una sentenza di Cassazione, la n. 1236 del 22 gennaio 2015, che rappresenta un precedente sul fronte dell’onere della prova in caso di contestazioni relative al reddito d’impresa.

La Suprema Corte ha deliberato sul caso di un’impresa, in relazione ad operazioni senza fattura, indebita registrazione di costi non inerenti, omessa dichiarazione di ricavi a titolo di canoni di locazione per la concessione in gestione di un ristorante. Una serie di illeciti fiscali, che il Fisco ha affrontato svolgendo anche indagini bancarie sui conti correnti dei soci della società.

La Corte di Cassazione ha stabilito che questo è possibile, ribadendo così un orientamento già emerso in tema di imposte sul reddito d’impresa, per determinare il quale bisogna considerare ricavi i prelevamenti e i versamenti sul conto corrente, a meno che non siano inseriti in contabilità come pagamenti. In questo caso, in materia sussiste l’inversione dell’onere della prova, è quindi il contribuente che deve dimostrare la lecita provenienza delle somme contestate.

[…]

Prosegui la lettura su PMI.it

Il modello Intrastat 2015

image[Fonte: www.guidafisco.it]

Il Modello Intrastat 2015 è un insieme di procedure e attività fiscali atte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti  intracomunitari onde evitare eventuali comportamenti di sommerso, frodi carosello, antiriciclaggio messe in atto dagli operatori commerciali in ambito intracomunitario e con Paesi extra Ue appartenenti al c.d. Elenco Paesi Black List.

Dal punto di vista normativo, il decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 188 “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche’ il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010, n. 41 ha stabilito quanto segue: “obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare all’Agenzia delle Entrate elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell’IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità Europea”.

Continua a leggere: Modello Intrastat 2015: scadenza, istruzioni compilazione operazioni http://www.guidafisco.it/modello-intrastat-scadenza-774#ixzz3PdmxV2Iq

Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial

Dichiarazione assolvimento imposta di bollo virtuale (DM 23-01-2004)

Invio_Files_Agenzia_Entrate[Fonte: Agenzia Entrate]

L`Agenzia Delle Entrate ha reso disponibile sul sito internet il software Bollo Virtuale (BOV) per la presentazione in via telematica a partire dal 1° gennaio 2015 della dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. A decorrere dal periodo d`imposta 2014, la dichiarazione – che scade entro il mese di gennaio dell`anno successivo a quello di riferimento – non può più essere presentata in formato cartaceo ma deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario incaricato.

Il software “ Bollo Virtuale (BOV) “ utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all’utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il linkBollo Virtuale (BOV)

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 gennaio 2015, n. 5/E | Nessuna maggiorazione IRAP per i confidi

confidiForniti chiarimenti in materia di IRAP, circa la determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicabile ai Confidi (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 19 gennaio 2015, n. 5/E). 

Ai fini IRAP i consorzi di garanzia collettiva fidi determinano il valore della produzione netta con il metodo retributivo, secondo le disposizioni previste per gli enti privati non commerciali.

Ai Confidi, dunque, non può essere applicato il regime IRAP proprio delle banche ed altri soggetti finanziari. Infatti, da sempre, nei modelli di dichiarazione, i Confidi sono stati inseriti nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, al pari delle cooperative edilizie e non già nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli altri soggetti finanziari), pur nella consapevolezza che si trattasse di soggetti finanziari; in linea con le osservazioni svolte è anche l’attuale collocazione nel modello IRAP 2014 (rigo IC63 della Sezione V – Società in regime forfetario).
Pertanto, i Confidi, che determinano la base imponibile col “metodo retributivo”, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per le banche e gli altri enti finanziari.

Download2Risoluzione 19 gennaio 2015 N.5E