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Accertamenti in materia di catasto: dal 1° giugno pagamenti con F24

F24

[Fonte: FiscoOggi]

A partire dal 1° giugno 2015, il modello F24 potrà essere utilizzato per il pagamento di:

  • tributi speciali catastali
  • sanzioni amministrative, per violazioni alle disposizioni previste dall’ordinamento catastale
  • interessi sui tributi speciali catastali
  • imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali
  • recupero spese per volture
  • spese di notifica di atti catastali
  • oneri accessori per operazioni catastali
  • altre spese per operazioni catastali.

È esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti.

Con una successiva risoluzione l’Agenzia delle entrate istituirà i necessari codici tributo, fornendo le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento.

downloadAgenzia Entrate Provvedimento del 23 marzo 2015

Gestione Separata | Liberi professionisti. Modifica aliquote contributive anno 2015

inps GS[Fonte: INPS]

Il decreto milleproroghe ha variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (s.m.i.).

Conseguentemente ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, per l’anno 2014 e 2015 si pplica l’aliquota contributiva del 27%, per l’anno 2016 si applica l’aliquota contributiva del 28% e per l’anno 2017 del 29%.

Pertanto, i contributi dovuti per l’anno 2015 sono calcolati applicando le aliquote così come di seguito specificato:

Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%

(27,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

23,50%

 

 

 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

30,72%

(30,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%

 

Ne consegue che l’accredito contributivo calcolato sul minimale, così come specificato al punto 3 della predetta circolare n.27, è così calcolato:

 

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.548,00 23,50% € 3.653,78
€ 15.548,00 27,72% € 4.309,91 (IVS 4.197,96)
€ 15.548,00 30,72% € 4.776,35 (IVS 4.664,40)

downloadCircolare N. 58 del 11-03-2015

Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria

SOLDILegge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10 del 13 marzo 2015, ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione della procedura di collaborazione volontaria, prevista dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, definendo l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione della procedura, le cause di inammissibilità per l’adesione, gli adempimenti necessari per il perfezionamento della procedura.

[Fonte: Agenzia Entrate]

Legge 488/99 | Iva applicabile agli interventi di manutenzione immobili abitativi | Risoluzione n. 25/E

IVA

Con la pubblicazione della Risoluzione n.25/E del 6 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi, nel caso in cui le prestazioni di servizi comportino la fornitura di “beni significativi” individuati nell’elenco contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che, nell’ipotesi in cui la prestazione di servizi comporti la fornitura di “beni significativi”, l’aliquota ridotta del 10% è applicabile solo fino a concorrenza del valore della prestazione lavorativa considerato al netto del valore, risultante dal contratto, dei beni stessi. Conferma, inoltre, che il valore dei beni significativi deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni, consistenti sia nelle materie prime che nella manodopera impiegata per la produzione degli stessi. E’ quindi esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta sull’intero valore della prestazione: la manodopera impiegata per produrre il bene significativo non rientra nell’agevolazione che il legislatore ha voluto riconoscere con l’articolo 7 legge n. 488/99, essendo questa finalizzata ad agevolare il mero intervento di recupero e quindi la sola manodopera.

 

 

Visto di conformità | Modifiche apportate dal Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175

TAXIl decreto semplificazioni, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, introduce la dichiarazione dei redditi precompilata e apporta modifiche alla disciplina sull’assistenza fiscale e in tema di controlli formali.

Con la circolare circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modifiche contenute nel suddetto decreto semplificazioni con riferimento alle sanzioni, previste dall’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle garanzie, di cui agli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 e alle modalità di esecuzione dei controlli, di cui all’articolo 26 del medesimo decreto ministeriale.

Inoltre, al fine di fornire un quadro riassuntivo sull’argomento del visto di conformità e sugli adempimenti preventivi posti a carico dei soggetti che appongono il visto, con particolare riferimento ai professionisti, sono ripresi i principali chiarimenti contenuti nei documenti di prassi già emanati.

[Fonte: Agenzia Entrate – Circolare n.7/E del 26 febbraio 2015]

 

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

AE  250x208L’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (noto come “decreto competitività”), attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 – data di entrata in vigore del decreto competitività – e fino al 30 giugno 2015.

Il credito di imposta è riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a euro 10.000, nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. La citata disposizione si inserisce nella scia di altri interventi normativi, adottati negli anni passati, diretti a favorire gli investimenti da parte delle imprese.

Ciò premesso, la Circolare n. 5/E/2015 fornisce alcune precisazioni in ordine alla nuova misura di favore che si caratterizza per ambiti e meccanismi di applicazione, oltre che per modalità di fruizione, differenti rispetto alle precedenti agevolazioni, rinviando, per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 in materia di detassazione degli investimenti in macchinari di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Come per l’agevolazione del 2009, si precisa che la fruizione del beneficio non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle entrate.

[Fonte: Agenzia Entrate Circolare n. 5E del 19 febbraio 2015]

Dichiarazione IVA 2015: check-list visto di conformità

IVA

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 4774 del 15.01.2015 sono stati pubblicati i modelli definitivi delle dichiarazioni Iva, modelli Iva/2015 e Iva Base/2015, e relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2014.

Il Modello IVA 2015 per l’anno d’imposta 2014 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel Modello Unico 2015.

downloadDownload della Check-List al link della Fondazione Nazionale Commercialisti

 

Certificazione unica 2015 | Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata

CU[Fonte: Agenzia Entrate]

L’Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998.

Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Circolare INPS N.29/2015 | Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale

INPS ART-COM[Fonte: INPS]

Regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I soggetti che abbiano aderito al regime fiscale agevolato possono scegliere di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale. I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 4 della legge di stabilità.

Il regime agevolato, secondo il quale il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa, ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità di seguito descritte.

 ➡ Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d’impresa.

I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo – specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA – allegato alla presente e da consegnare in sede.

 ➡ Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione – attraverso la citata procedura telematizzata – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti. Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

downloadCircolare numero 29 del 10-02-2015

 

downloadCircolare numero 29 del 10-02-2015_Allegato n 1

 

downloadCircolare numero 29 del 10-02-2015_Allegato n 2

 

downloadCircolare numero 29 del 10-02-2015_Allegato n 3

 

Pubblicato il software per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2015.

Riciclo

[Fonte: Mud.ecocerved.it]

Pubblicato il software per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2015. La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.

Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i seguenti siti Internet

Il Consorzio Nazionale degli imballaggi presenta la comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito www.mudtelematico.it.

La Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va presentata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it

La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it

Split payment: chiarimenti in ambito soggettivo con la Circolare N.1/E

SPLITAl fine di agevolare l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la Circolare N. 1/E del 9 febbraio 2015 nella quale si forniscono i primi chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dei soggetti pubblici destinatari della suddetta norma.

Alla luce dei criteri delineati nella circolare, per una puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, può essere utile avvalersi dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php

Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell’anagrafica dell’IPA la categoria di appartenenza ed i riferimenti dell’ente pubblico acquirente.

downloadCircolare N. 1E del 9 febbraio 2015

INPS Gestione artigiani e commercianti: Circolare n.29 del 10-02-2015

INPS ART-COMCon la Circolare n.29 del 10-02-2015 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce chiarimenti in merito alla Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale che adottano il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 1) Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta.

Il comma 76 della disposizione citata prevede che i destinatari del regime contributivo agevolato siano i soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d’impresa.

I commi 54 e seguenti individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare,esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 4 della novella (allegato 2).

Il regime agevolato in parola, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, si applica l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno.

Con riferimento alla posizione di eventuali coadiuvanti o coadiutori, anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa, continua ad applicarsi la nota disposizione di cui all’art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Pertanto, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.

2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie.

I commi 80 e 81 della novella escludono il riconoscimento di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

In particolare viene esclusa l’applicazione della disposizione di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione.

Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell’ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.

Viene inoltre esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l’applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3) Modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini.

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità di seguito descritte.

3.1 Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d’impresa.

I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.itServizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo -specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA – allegato alla presente e da consegnare in sede (allegato 3).

3.2 Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione – attraverso la citata procedura telematizzata – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.

Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

4) Modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza.

Il comma 82 della nuova norma prevede che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.

Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.

L’abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

L’uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:

– venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;

– scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;

– comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

 5) Convenzione con Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per la trasmissione dei dati

L’applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante trasmissione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio.

A tal fine, sono stati avviati gli adempimenti finalizzati al raggiungimento delle intese necessarie alla tempestiva trasmissione dei dati. Il controllo di tali dati verrà effettuato a livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati.

Con successivo messaggio verranno diramate le istruzioni necessarie alla gestione, da parte delle sedi, delle eventuali criticità inerenti a singole posizioni.

 6)  Istruzioni operative alle strutture territoriali

La gestione del regime agevolato avverrà a cura delle sedi attraverso tre nuove funzioni presenti nella gestione della posizione contributiva:

–    Adesione al regime agevolato

–    Rinuncia al regime agevolato

–    Revoca dal regime agevolato

Le funzioni di cui sopra saranno attivate a seguito dell’inserimento del codice azienda  del soggetto interessato e saranno disponibili al seguente indirizzo Intranet: Processi – Artigiani e Commercianti – Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate – Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva – Regime agevolato ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014.

Per ulteriori dettagli di carattere applicativo, seguirà apposito Messaggio operativo a beneficio delle sedi.

download Circolare numero 29 del 10-02-2015

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[Fonte: INPS]