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Studi di settore e parametri 2016 | Debutto anticipato per i software di compilazione

STUDIE’ già pronto nella sua versione definitiva il software per la compilazione degli studi di settore, che da oggi è online sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2016. Contestualmente alla pubblicazione di Gerico è reso disponibile anche Parametri 2016.

Spazio ai correttivi anti-crisi – Gerico 2016 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

Pronto anche il software per chi compila i parametri – Il software consente di stimare, per il 2015, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri. Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Unico, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri.

[Fonte: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate]

Regime forfetario per imprenditori e professionisti | Circolare N.10/E del 4 aprile 2016

AE  250x208Sono online sul sito dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%. A partire dal 2016, l’aliquota agevolata scende al 5% per i primi 5 anni di attività per coloro che intraprendono una nuova attività economica, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l’esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini Iva. Chi accede al regime, infatti, non addebita l’Iva in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, le Entrate illustrano gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiariscono i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione del regime. Nel documento di prassi sono inoltre presenti utili approfondimenti sui requisiti di accesso e sulle caratteristiche del regime in vigore dal 1° gennaio 2015.

[Fonte: Agenzia delle Entrate]

ALLEGATI 

Collegio sindacale e revisione legale

 
BilancioNell’ambito dell’attività di revisione legale, sul sito del Consiglio Nazionale Commercialisti, è stato pubblicato un documento di ricerca e di consultazione contenente un facsimile di relazione unitaria, coordinata con i lavori della commissione “Sistemi di controllo e collegio sindacale”. 
 
 

Bilanci 2015 | Online il manuale operativo

Bilancio&ContabilitSul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it è online  la guida sulla compilazione della modulistica elettronica necessaria per il deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci.  
L’obbligo del deposito in formato XBRL dei bilanci per le società di capitali e cooperative è in vigore dal 2010 come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008).
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2016 è la versione “2015-12-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/bilanci-principi-contabili-italiani/
Il bilancio prodotto sarà completo di prospetti contabili e nota integrativa per il solo bilancio di esercizio nelle due forme, ordinario e abbreviato.
 

Agenzia Entrate: Circolare n. 3/E del 02/03/16

dichiarazioneDalle spese per sostituire la caldaia alla deduzione per gli interessi passivi dei mutui. In una circolare le risposte ai quesiti dei Caf e degli operatori

La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento consente l’accesso al bonus arredi. Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E di oggi, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati dai Caf e dagli operatori.

Spese per la sostituzione caldaia e sanitari

Il documento di prassi chiarisce che i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione poiché l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come “manutenzione straordinaria”. Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, le spese non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque. E’ possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Pertinenza dell’abitazione principale

Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

Acquisto immobili abitativi destinati alla locazione

La circolare chiarisce che il limite di 300 mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, (articolo 21 del Dl n. 133/2014), anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, il documento di prassi precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300 mila euro. Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell’articolo 21 del Dl n. 133/2014.

Condomini minimi

In materia di condomini minimi la circolare innova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste. Roma, 2 marzo 2016

Download2Circolare n. 3/E del 02/03/16

[Fonte: Agenzia delle Entrate]

 

La Bdna e la White List Provinciale

BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La Bdna ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia. E’ stata istituita dal Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011) mentre le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state disciplinate dal regolamento adottato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 n. 193.

Le stazioni appaltanti pubbliche, enti pubblici, società controllate pubbliche, concessionari di opere pubbliche, prima di approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, dovranno acquisire la documentazione antimafia sulla piattaforma.
Sulla base dei dati immessi dall’operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l’impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate.
Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria. 

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Presso le Prefetture è stato istituto l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”).

L’iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio dell’attività per cui è stata disposta l’iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

L’iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. 
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell’art.53 della legge 190/2012:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

Il titolare dell’impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l’iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell’art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati).
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l’insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l’istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.
L’impresa iscritta nell’elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell’atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

punes Modelli di istanze White List della Prefettura

[Fonte: Ministero Dell’Interno, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERAMO]

 

DICHIARAZIONI 2016: Modelli e istruzioni

dichiarazioneSono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2016 delle dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica, corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello Iva.

 

[Fonte: Agenzia delle Entrate]

STUDI DI SETTORE: Bozze Modello Unico 2016

STUDIOnline tutte le bozze dei modelli Disponibili, sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.it, le versioni provvisorie di tutti i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2016.

Anche quest’anno le bozze si riferiscono a 204 studi:

• 51 relativi ad attività economiche del settore delle manifatture

• 60 relativi ad attività economiche del settore dei servizi

• 24 relativi ad attività professionali

• 69 relativi ad attività economiche del settore del commercio.

Le bozze sono aggiornate con le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della relativa metodologia presentata alla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre 2015 e con le informazioni necessarie per gestire i “super-ammortamenti” introdotti dalla Legge di stabilità per il 2016.

 
 
 
[Fonte: Agenzia delle Entrate]

DICHIARAZIONI 2016: Modelli in bozza

dichiarazioneE’ disponibile da oggi sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Irap da utilizzare per il periodo imposta 2015 con le relative istruzioni.

Il modello 2016 vede l’ingresso di diverse agevolazioni: quella relativa alla deduzione del costo residuo del personale dipendente, il credito d’imposta per le imprese senza dipendenti e nuovo regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (Patent box).

  • Deduzione del costo residuo per il personale dipendente

E’ prevista, a favore di tutti i soggetti passivi, la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente l’ammontare delle deduzioni analitiche o forfetarie riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione di specifiche disposizioni contenute nel D.lgs. n. 446/97.

  • Credito d’imposta per le imprese senza dipendenti

Per le imprese senza dipendenti sbarca nel modello Irap la possibilità di fruire, a partire dal 2016, di un credito d’imposta pari al 10% dell’imposta lorda. L’agevolazione, da utilizzare esclusivamente in compensazione, spetta alle imprese alle quali non si applicano le deduzioni per lavoro dipendente.

  • Il Patent box per marchi, brevetti, diritti d’autore

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime del Patent box, i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. L’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell’Imposta regionale sulle attività produttive.

 

 
[Fonte: Agenzia delle Entrate]

INVITALIA: DAL 13 GENNAIO 2016 DOMANDE PER I FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

capture-20160112-185322Da mercoledì 13 gennaio 2016 alle 12.00 gli aspiranti imprenditori di tutta Italia possono chiedere le agevolazioni di “Nuove imprese a tasso zero”.

Il nuovo incentivo del Governo è rivolto ai giovani under 35 e alle donne di qualsiasi età che vogliono avviare una micro o piccola impresa. Lo stanziamento inziale è di circa 50 milioni di euro.

La domanda si presenta solo on line, sulla piattaforma informatica di Invitalia. Chi vuole chiedere gli incentivi deve quindi registrarsi ai servizi online di Invitalia e poi entrare nell’area riservata per compilare direttamente sul web la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare.

“Nuove imprese a tasso zero” non è un bando: quindi non ci sono scadenze, né graduatorie. Le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento fondi. Dopo la verifica formale, è previsto un esame di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. L’esito della valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le società che superano la selezione possono ricevere un finanziamento a tasso zero, che può coprire fino al 75% delle spese totali e che deve essere restituito massimo entro 8 anni.

Sono finanziabili le iniziative con spese fino a 1,5 milioni di euro nei settori:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone
  • commercio di beni e servizi
  • turismo

Possono essere ammessi anche progetti nei seguenti settori, considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile:

  • filiera turistico-culturale
  • innovazione sociale

Gli unici settori esclusi dalle agevolazioni sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria. In particolare: pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le attività connesse all’esportazione.

“Nuove imprese a tasso zero” è la versione rinnovata della misura Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000 – Titolo I), modificata e aggiornata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare del 9 ottobre 2015.

[Fonte: Invitalia]