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Assicurazione casalinghe, in scadenza i termini per il pagamento del premio annuale

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[Fonte: INAIL]

Martedì 31 gennaio ultimo giorno utile per versare la quota di 12,91 euro. Introdotta nell’ordinamento italiano nel 1999, la polizza è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione in modo abituale, esclusivo e senza vincoli di subordinazione

Indennizzati gli infortuni con invalidità pari o superiore al 27%. Oggetto dell’assicurazione sono infatti gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, ovvero avvenuti nell’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazze, scale, androni, ecc.). L’assicurazione, in particolare, dà diritto a un indennizzo in caso di infortuni che comportino un’invalidità permanente pari o superiore al 27%. In caso di morte, invece, è prevista l’erogazione di una rendita a ciascuno dei superstiti calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Nella stessa famiglia possono assicurarsi più persone. Tra i soggetti obbligati a iscriversi rientrano anche i pensionati di entrambi i sessi che non hanno superato i 65 anni, i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione, tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia – ad esempio i ragazzi o le ragazze che sono in attesa del primo impiego – gli studenti che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano, i lavoratori in cassa integrazione guadagni (Cig) o in mobilità, e gli stagionali temporanei e a tempo determinato. Nell’ambito dello stesso nucleo familiare possono anche assicurarsi più persone.

Il bollettino disponibile online e presso gli uffici postali. Per effettuare il versamento dei 12,91 euro del premio annuale – deducibile ai fini fiscali e non frazionabile su base mensile – si può utilizzare il bollettino postale precompilato che le persone già iscritte ricevono a domicilio entro la fine di ogni anno. In caso di disguidi nel recapito, è comunque possibile recuperare il bollettino prestampato online sul sito www.inail.it, previa autenticazione, oppure utilizzare il bollettino postale in bianco Td 451 relativo al c/c 30621049 (intestato a Inail Assicurazione Infortuni Domestici p.le G. Pastore, 6 – 00144 Roma), reperibile presso gli uffici postali, le sedi locali dell’Istituto e le associazioni delle casalinghe.

Il versamento in modalità elettronica con pagoPA. Con pagoPA, il sistema che consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, è anche possibile effettuare il versamento direttamente sul sito dell’Inail oppure, utilizzando il codice presente sull’avviso di pagamento, presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai abilitati al servizio. Chi deve iscriversi per la prima volta, invece, può utilizzare il bollettino postale in bianco Td 451 oppure richiederlo online sul sito dell’Istituto, previa registrazione.

Per i redditi più bassi il premio è a carico dello Stato. Il premio è a carico dello Stato per le persone che possiedono un reddito complessivo lordo personale fino a 4.648,11 euro l’anno e che fanno parte di un nucleo familiare che non supera i 9.296,22 euro, con riferimento al reddito complessivo lordo Irpef relativo all’anno precedente.

Informazioni e supporto qualificato. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione del portale dell’Istituto dedicata all’assicurazione contro gli infortuni domestici, contattare telefonicamente il contact center ai numeri 803164 (gratuito da rete fissa) e 06.164.164 (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), oppure rivolgersi alle sedi locali dell’Inail, dei patronati e delle associazioni delle casalinghe.

INAIL: Autoliquidazione 2016/2017

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[Fonte: INAIL]

Istruzione operativa del 12 gennaio 2017

Si forniscono le istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi 2016/2017, riepilogando le scadenze degli adempimenti e i servizi da utilizzare nonché le percentuali dell’addizionale Fondo amianto e delle riduzioni contributive a legislazione vigente.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all’autoliquidazione 2016/2017 versione del 10.1.2017, pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – premio assicurativo – Autoliquidazione, in sostituzione della precedente versione del 30.12.2016, aggiornata con la misura della riduzione per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari per l’anno 2017 (legge 232/2016, comma 431). Con l’occasione è stata aggiornata la decorrenza dal 1° luglio 2017 (decreto-legge 244/2016, art. 6, comma 6) delle verifiche previste per gli aiuti di Stato attraverso l’accesso al Registro nazionale di cui all’art.52 della legge 234/2012. A seguito dell’integrazione dei servizi istituzionali del settore navigazione e pesca marittima nei sistemi dell’Inail, illustrata nella circolare 35/2016, da quest’anno le imprese armatoriali devono effettuare l’autoliquidazione per le PAN/certificati con i nuovi servizi online in www.inail.it ed effettuare i versamenti esclusivamente tramite F24.

 PDFTesto integrale dell’istruzione operativa del 12 gennaio 2017

Manifestazione generale dei commercialisti, Roma 14 dicembre 2016

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La Mobilitazione Generale dei Commercialisti si terrà a 
Roma in Piazza dei Santi Apostoli
il 14/12/2016 dalle 11:00 alle 16:00

 

LETTERA APERTA A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO
  
LA CATEGORIA SI MOBILITA:
MANIFESTAZIONE PUBBLICA IL 14.12.2016 A ROMA

 

Cari Colleghi,

considerando gli ultimi provvedimenti in materia fiscale, come il recente decreto 193/2016, è senza dubbio profonda la delusione della nostra categoria nei confronti di misure che, puntualmente, non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma addirittura contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese. Tutto ciò in spregio non solo del rispetto dei diritti del contribuente, ma anche del lavoro svolto dai professionisti economici.

Preso atto di una situazione nella quale la voce della nostra categoria non può rischiare di restare inascoltata, le Associazioni nazionali dei commercialisti, riunite in coordinamento, in occasione dell’ultimo incontro avuto, hanno preso la decisione di organizzare a Roma una manifestazione pubblica della categoria, alla quale tutti i colleghi sono chiamati a partecipare per esprimere in modo tangibile la loro contrarietà a provvedimenti normativi che penalizzano sotto molteplici aspetti, da quello delle competenze a quello della responsabilità, il ruolo del commercialista.

La manifestazione organizzata e promossa dalle Associazioni nazionali dei commercialisti, alla presenza dei politici che vorranno partecipare, dei vertici istituzionali della categoria che saranno invitati e alla presenza della stampa, è fissata a Roma per il giorno

mercoledì 14 dicembre 2016, dalle ore 11:00 alle ore 16:00

e a breve sarà resa nota la sede dell’incontro.

In occasione della manifestazione verrà proclamato il primo sciopero nazionale della categoria dei commercialisti nel rispetto delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive, di cui la stessa categoria si è dotata nel 2014.

E’ un’iniziativa questa che crediamo costituisca un momento fondamentale per tutti i commercialisti, ragione per la quale Vi rivolgiamo il nostro invito a partecipare numerosi con convinzione, determinazione e passione.

Questa è l’occasione di dare prova di esserci per contare!

Nell’attesa di trovarci numerosi a Roma il prossimo 14 dicembre, Vi giungano i nostri migliori saluti.

Marco Luchetti – Maria Paglia (Vice Presidenti ADC – Associazione Dottori Commercialisti)
Roberta Dell’Apa (Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti)
Marco Cuchel (Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti)
Amedeo Sacrestano (Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti)
Giuseppe Diretto (Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili)
Fazio Segantini (Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)
Domenico Posca (Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti)

Il decreto fiscale D.L. n. 193/2016 è stato convertito in legge

  • ROTTAMAZIONE CARTELLE estesa ai ruoli notificati dal 2000 al 2016 e a quelli emessi dai Comuni, se decidono di partecipare all’operazione-rottamazione.
  • EQUITALIA dal 1° luglio 2017 sarà sostituita da Agenzia delle Entrate – Riscossione.
  • Possibilità di aderire alla VOLUNTARY DISCLOSURE bis entro il 31 luglio 2017, per le attività detenute all’estero, anche se, in precedenza, è stata presentata domanda con la Voluntary precedente per le attività detenute in Italia e viceversa.
  • Confermati i nuovi OTTO ADEMPIMENTI previsti per il professionista (quattro per la comunicazione dei dati delle fatture e quattro per le liquidazioni IVA).
  • Eliminati gli STUDI DI SETTORE dal periodo d’imposta al 31 dicembre 2017 a fronte dell’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale che verranno individuati dal MEF.
  • Possibilità di presentare la DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Irpef, Irap  e sostituti d’imposta) anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, potendo compensare gli eventuali crediti dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa.
  • Differito al 30 giugno il termine per il pagamento di IMU e TASI.

Rottamazione cartelle esattoriali 2016

Normativa: D.L. del 22/10/2016 n. 193

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 22.10.2016 n. 193 intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Tra le principali novità, l’art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
Il decreto legge è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere convertito in Legge entro i successivi 90 giorni (e quindi entro il prossimo 23.12.2016).

Nell’iter di conversione (tuttora in corso) sono state apportate numerose modifiche al testo originario:
– l’estensione della procedura agevolata alle somme affidate all’agente della riscossione nel 2016
– la possibilità di presentare l’istanza fino al 31 marzo 2017
– l’inclusione tra le somme per le quali può ottenersi la definizione agevolata di quella
riscosse dai Comune tramite l’ingiunzione fiscale
– la possibilità di pagare il dovuto in 5 rate.

Nell’attuale versione (16 novembre 2016) sono definibili con modalità agevolata tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, non dunque solo quelli iscritti a ruolo nel periodo 2000-2015.
Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.

Il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all’agevolazione, originariamente fissato al 22 gennaio 2017, viene posticipato al 31 marzo 2017. Entro lo stesso termine è possibile integrare la dichiarazione già presentata.
E’ fissato al 31 maggio 2017 il termine entro cui l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Resta pertanto di competenza dell’agente di riscossione determinare nel dettaglio l’importo dovuto e la suddivisione in rate; quanto determinato con questo foglio di calcolo è puramente indicativo.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali [Fonte: Ateneo Web]

Durc – Modifiche per le aziende del settore edilizia e per quelle in crisi

Lavoro&PrevidenzaCon decreto 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, effettua modifiche alla disciplina di semplificazione del Documento di regolarità contributiva (Durc), prevista dal decreto 30 gennaio 2015. Dette novità riguardano le imprese che operano in edilizia e le aziende in difficoltà che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Il ravvedimento operoso

Con il “ravvedimento” (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 – pdf) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, è era necessario che:
– la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
– non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
– non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
– dell’imposta dovuta
– degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
– della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:
– a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
– a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
– a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
– a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
– a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
– a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
– a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

Per i versamenti occorre utilizzare:
– il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
– il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
– l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (elenco completo dei codici).

⇒ Normativa

Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi. Consultare il testo attualmente in vigore utilizzando il motore di ricerca della Documentazione economica e finanziaria

⇒ Prassi

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Circolare n. 42/E del 12/10/16 – pdf – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. Ravvedimento operoso. Ulteriori chiarimenti rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015

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Circolare n. 23/E del 09/06/15 – pdf – Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti

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Circolare n. 27/E del 02/08/13 – pdf – Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative

INAIL: Minimali e massimali 2016 (Circolare n. 36 dell’11 ottobre 2016)

InailRivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2016 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

L’Inail, con la circolare n. 36 dell’11 ottobre 2016, aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi sulla base del decreto ministeriale 29 luglio 2016, con il quale sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2016 e sono stati stabiliti il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di euro 16.195,20 e di euro 30.076,80, confermando gli importi del decreto del 2015.

♦ Circolare n.36 del 11 ottobre 2016

♦ All.1) Circolare n. 36 11 ottobre 2016

Vai alla TABELLA INAIL 

 

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Riduzione dei premi artigiani anno 2016

Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).  Art.1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2016.

Fissata la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015 nella misura pari al 7,61% dell’importo del premio dovuto per il 2016.

INAIL – Minimali di retribuzione anno 2017

Lavoratori con contratto full time

Con effetto dal 1° gennaio 2017, il minimale di retribuzione giornaliera per il tempo pieno, valido per la generalità dei lavoratori, è fissato in € 47,68. Tale importo è invariato rispetto a quello valido per l’anno 2016.

In base alle vigenti norme, l`importo retributivo da assumere come base di calcolo dei contributi non è soltanto quello indicato: come precisa la circolare, “la  retribuzione da assumere come base del calcolo del premio non può essere inferiore all`importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d`importo superiore a quello del contratto collettivo“.

In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, come stabilito, con norma di interpretazione autentica, dall`art. 2, comma 25, legge n. 549/1995.

La regola riguarda solamente quelle situazioni di fatto, nelle quali le retribuzioni “stabilite da leggi, ecc.”, indicate dalle norme richiamate, risultino maggiori degli importi minimali indicati nella circolare INAIL. In questi casi l’importo delle retribuzioni da assumere a base dei contributi di legge non è il minimale di legge indicato nella circolare, bensì quello stesso della (maggiore) retribuzione appena indicata.

Con effetto dal 1° aprile 2000, l`art. 11 del d. lgs. n. 61/2000, recante la disciplina per il rapporto a tempo parziale, ha abrogato l`art. 5 della legge n. 863/1984, per cui è venuto meno quel particolare limite minimo di retribuzione giornaliera (c.d. minimo dei minimi), pari al 4% dell`importo del trattamento minimo di pensione a carico A.G.O., su cui calcolare i contributi per determinati tipi di attività, allorquando la prestazione lavorativa non sia superiore alle 4 ore giornaliere e non risulti stipulato un formale contratto a tempo parziale. Tra le attività che rientravano nell’ambito di applicazione di tale disposizione vi erano i servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2000, e quindi anche per l’anno 2016, anche per tali lavoratori vale il minimale di retribuzione giornaliera stabilito per il tempo pieno, pari, per il 2016, a € 47,68, salvo che sia formalmente stipulato un contratto part time. In quest’ultimo caso valgono le regole del minimo di retribuzione oraria stabilite per i lavoratori con contratto part time, indicate al paragrafo successivo.

Lavoratori con contratto part time

Per i lavoratori a tempo parziale, l`art. 9 d. lgs. n. 61/2000 detta le regole in materia di retribuzione minima oraria per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale.

La retribuzione minima oraria si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero per il tempo pieno e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

Pertanto, per il calcolo del minimale orario di retribuzione per il part time si continua ad operare nel seguente modo:

  • si moltiplica il minimale giornaliero per il tempo pieno, per l’anno 2017 pari a € 47,68 (operai e impiegati), per il numero delle giornate di lavoro settimanali a orario normale. Il moltiplicatore è pari a 6 anche in caso di “settimana corta”, cioè di orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali;
  • si divide il prodotto ottenuto per il numero delle ore che costituiscono l’orario settimanale normale di lavoro secondo il contratto collettivo applicato in azienda.

Si deve, poi, procedere all’individuazione della retribuzione oraria tabellare del lavoratore, nel seguente modo:

  • si divide l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dal CCNL applicato (paga base o minimo tabellare, incluse le mensilità aggiuntive, ed escluso ogni altro istituto retributivo, quale indennità di contingenza – anche se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, superminimi, ecc.) per le ore annue stabilite dal contratto stesso per i lavoratori a tempo pieno.

Si procede, infine, al raffronto della retribuzione oraria tabellare con il minimale orario di retribuzione:

  • se la retribuzione oraria tabellare è inferiore al minimale orario, la contribuzione deve essere versata sul minimale orario;
  • se la retribuzione oraria tabellare è superiore al minimale retributivo orario, la contribuzione deve essere versata sulla retribuzione oraria tabellare.

Individuata la retribuzione da assumere – come precisato, quella più elevata tra la oraria tabellare e la oraria minimale – agli effetti del calcolo del premio tale retribuzione deve essere moltiplicata per il numero di ore da retribuire al lavoratore part time (comprese le ferie, le festività, i permessi retribuiti, il lavoro supplementare, ecc.) entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.

Retribuzioni convenzionali per dirigenti, lavoratori in paesi extracomunitari, soci

Per quanto concerne i lavoratori dell’area dirigenziale, l’INAIL ha confermato che la base imponibile del premio assicurativo è costituita dalla retribuzione convenzionale, pari al massimale di rendita ex art. 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965.

Al fine della determinazione dell’imponibile giornaliero, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi. Per ottenere l’imponibile mensile, si divide il massimale annuo per 300, e si moltiplica il risultato per 25.

Dal 1° luglio 2016, il massimale di rendita è pari a € 30.076,80: pertanto la retribuzione giornaliera imponibile agli effetti INAIL per i dirigenti è pari a € 100,26, mentre quella mensile è pari a € 2.506,40.

Quanto ai lavoratori italiani operanti in via continuativa in Paesi extracomunitari, con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale o vigono accordi parziali, la circolare conferma l’applicazione delle retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale 22 dicembre 2016, che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto. Le istruzioni dell’INAIL sono state diramate con circolare 9 marzo 2017, n. 12.

A questo riguardo si rammenta che, ad avviso dell’Istituto, le retribuzioni convenzionali fissate con il predetto decreto ministeriale trovano applicazione non solo per operai e impiegati, ma anche per i dirigenti operanti nei citati Paesi. L’INAIL ha, infatti, ribadito che le retribuzioni convenzionali in parola riguardano anche le qualifiche dell’area dirigenziale, in quanto la legge n. 398/1987 ha natura di normativa speciale rispetto a quella introdotta dall`art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 38/2000.

Quanto ai soci di società, anche di fatto, ai familiari del datore di lavoro, agli associati in partecipazione, che prestino opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei prestatori dipendenti, per i quali non sia stabilito un compenso per l’attività prestata, si rammenta che, a decorrere dal 1° luglio 2002, agli effetti della determinazione del premio, si deve prendere a riferimento il valore giornaliero del minimale di rendita.

Il valore giornaliero del minimale di rendita si ottiene dividendo per 300 quello annuale. Per il calcolo del valore mensile, ciascun mese si considera di 25 giorni.

Dal 1° luglio 2016, il minimale annuo di rendita è pari a € 16.195,20. Pertanto, i valori da assumere per i soci e gli altri soggetti sopra indicati, sono i seguenti:

  • retribuzione giornaliera: € 53,98;
  • retribuzione mensile: € 1.349,60;
  • retribuzione annuale: € 16.195,20.

Si rammenta che agli effetti dell’assolvimento dell’obbligo assicurativo per i soci e per gli altri assicurati sopra elencati deve essere assunta la retribuzione di ragguaglio (pari al minimale di rendita) solo nei casi in cui non risulti altrimenti stabilito un compenso da corrispondere a tali soggetti per l’opera manuale o di sovraintendenza dagli stessi prestata.

Quindi, nel caso di soci di società (ipotesi che maggiormente interessa le imprese industriali) trova applicazione la retribuzione convenzionale qualora la società non abbia provveduto a determinare un compenso da erogare al socio per l’opera manuale o di sovraintendenza dallo stesso prestata. In tale caso il premio deve essere calcolato assumendo a base la retribuzione di ragguaglio, nell’importo giornaliero prestabilito.

Questo importo non è frazionabile: pertanto, in caso di prestazione giornaliera per un numero di ore inferiore all’orario normalmente praticato in azienda il premio deve comunque essere calcolato sull’intero ammontare giornaliero del valore convenzionale.

Lavoratori parasubordinati

Infine, per quanto concerne i lavoratori parasubordinati, soggetti all`obbligo di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 16 marzo 2000, l’Istituto rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l`imponibile è costituito dai compensi effettivamente percepiti, determinati ai sensi dell`art. 51 del T.U.I.R..

La retribuzione imponibile deve, comunque, essere compresa nei limiti costituiti dal minimale e dal massimale per la liquidazione delle rendite. Dal 1° luglio 2016, tali importi sono pari, rispettivamente, a € 16.195,20 e ad € 30.076,80 (minimo mensile: € 1.349,60, massimo mensile: € 2.506,40).

Nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, i suddetti parametri vanno frazionati in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese di durata del rapporto.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che il minimale ed il massimale di rendita possono essere suddivisi solo per mesi e non per giorni, al fine di effettuare il raffronto con il compenso effettivo, e determinare, quindi, la base imponibile del premio.

In altre parole, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali non è prevista una prestazione a tempo, l’imponibile non può essere correlato ai giorni di durata della prestazione, per cui non vi è la necessità di determinare un minimale ed un massimale giornalieri.

La circolare conferma, quindi, che per i rapporti di collaborazione di durata inferiore all’anno, gli importi annui del minimale e del massimale di rendita, che costituiscono i limiti entro cui deve essere versato il premio, devono essere divisi per 12 e moltiplicati per il numero di mesi o frazioni di mese di durata del rapporto nell’anno considerato.

IMPORTI dei limiti minimali di retribuzione per gli effetti del premio assicurativo 2017

  • Industria (generalità delle retribuzioni effettive)

Impiegati € 47,68

Operai € 47,68

Lavoratori part-time

€ 47,68 per il numero delle giornate settimanali a orario normale (6, anche in caso di settimana “corta”). Il prodotto va diviso per il numero di ore previste dall’orario normale settimanale contrattuale a tempo pieno. Il quoziente ottenuto rappresenta l’importo del minimale orario di retribuzione, da raffrontare, per assumere il valore più elevato, con l’importo della retribuzione oraria tabellare.