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Comunicazione redditi 2013: come versare in caso di anomalie

Le Entrate hanno inviato lettere di compliance per i redditi 2013 : ecco come versare gli importi per regolarizzarsi

Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’apposito campo del modello F24 va riportato il “codice atto” indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.

ATTENZIONE: Il versamento delle somme dovute non può essere rateizzato. Inoltre, le singole voci relative a maggiore imposta, interessi e sanzione devono essere indicati in maniera distinta nei vari campi del modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo.

La sanzione da versare con il ravvedimento è ridotta a 1/6 della misura minima.  Pertanto, nei casi di dichiarazione infedele, sarà pari al 15% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa (la sanzione ordinaria, infatti, va da un minimo del 90% a un massimo del 180% delle maggiori imposte dovute).  

La sanzione ordinaria è più elevata quando si omette o si dichiara in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”. Infatti, in tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va:

  1. da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente
  2. da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione.

Quindi, se nella lettera ricevuta dall’Agenzia sono indicati redditi di questo tipo, perché nella dichiarazione originaria non sono stati dichiarati in tutto o in parte canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, la sanzione ridotta da versare con il ravvedimento sarà pari:

  • al 30% (1/6 di 180%), nel primo caso
  • al 40% (1/6 di 240%), nel secondo caso.

Gli interessi da versare vanno calcolati, invece, al tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo. 

Cedolare secca con il ravvedimento

È noto che, optando per il regime della cedolare secca (articolo 3, Dlgs 23/2011), il contribuente persona fisica può scegliere di tassare il reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi con un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle imposte di registro e di bollo. L’aliquota sui canoni di locazione è del 21%, anziché quella corrispondente al proprio scaglione marginale, ulteriormente ridotta al 10% nel caso di affitto a canone concordato.
Una delle condizioni per fruire dell’agevolazione è la rinuncia all’aumento del canone di locazione. La ratio della cedolare secca, quindi, non è solo far emergere il nero, ma anche calmierare il prezzo del mercato degli affitti.

Ciò posto, la circolare 26/2011 aveva chiarito che l’opzione doveva essere ripetuta in sede di comunicazione del rinnovo o proroga del contratto, barrando i campi del modello 69 (oggi sostituito dal modello Rli). I contribuenti che ignoravano tale obbligo, rischiavano di perdere i benefici del regime.
Nel tentativo di ovviare a tale situazione, la circolare 47/2012 aveva precisato che il contribuente avrebbe potuto fruire del regime della cedolare secca avvalendosi dell’istituto della remissione “in bonis”, manifestando l’opzione nel termine per versare l’imposta di registro dovuta per le annualità successive, cioè entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (articolo 17, comma 3, del Tur).

Recentemente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla questione con l’articolo 7-quater, comma 24, del Dl 193/2016: “In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
In altri termini, nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di proroga del contratto, il contribuente che ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di applicare la cedolare secca, non decade più dal regime di favore per il quale ha già manifestato l’opzione, ma viene sanzionato solo con l’applicazione di una sanzione in misura fissa, commisurata in base alla gravità del ritardo. Nel caso concreto, come precisato dalla circolare 8/2017, il comportamento concludente consiste nel non aver versato l’imposta di registro dovuta annualmente sul canone di locazione per l’omologo periodo e, nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell’avere barrato i campi previsti per indicare che il reddito derivante dal canone di locazione va assoggettato al regime della cedolare secca.

Si ricorda, infine, che, secondo la citata circolare 26/2011, per i contratti in itinere al momento di entrata in vigore della legge – in cui era generalmente previsto l’adeguamento del canone al “caro vita” – il locatore, per applicare la cedolare secca, doveva comunicare al conduttore di rinunciare a tale aumento mediante raccomandata. La rettifica del contratto assumeva, cosi, la stessa forma del contratto già stipulato ed era garantita la certezza della comunicazione.

In questo contesto, alcuni contribuenti hanno sollevato dubbi in relazione all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997) nonché alle modalità da seguire per comunicare la rinuncia all’aumento del canone, condizione per l’esercizio dell’opzione stessa.
Tali dubbi sono stati chiariti con la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017.

Con riferimento alla prima questione, secondo il documento di prassi, il legislatore ha introdotto una sanzione proporzionale alla gravità del comportamento tenuto dal contribuente, come dimostra la riduzione della stessa, da 100 a 50 euro nel caso in cui la proroga sia presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni. A tale disposizione sanzionatoria è comunque applicabile la disciplina generale del ravvedimento operoso che permette al contribuente di rimediare in modo spontaneo alle omissioni e irregolarità commesse, per poter fruire della riduzione delle sanzioni, in proporzione al ritardo con cui avviene la regolarizzazione. È proprio dalla manifesta volontà di premiare un comportamento corretto che si ricava la tendenziale onnicomprensività dell’istituto, cioè la sua applicabilità alla totalità delle violazioni tributarie, con la sola eccezione di alcune fattispecie, che restano escluse per evidenti ragioni di politica tributaria (si pensi, ad esempio, alla compensazione del credito effettuata violando le disposizioni che disciplinano le agevolazioni per gli investimenti in aree svantaggiate – cfr, articolo 62, comma 6, legge 289/2002).

Pertanto, non può dubitarsi della generale applicabilità del ravvedimento, sia in base alla ratiopremiale dell’istituto sia in base al dato testuale. L’articolo 13 del Dlgs 472/1997, infatti, prevede che “la sanzione è ridotta”, senza ulteriori precisazioni; inoltre, il comma 5 stabilisce che “le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione”.
In tal modo, il legislatore ha precisato che l’istituto del ravvedimento resta sempre applicabile anche nell’eventualità in cui altre norme primarie abbiano disposto specifiche riduzioni della sanzione.
L’ipotesi è proprio quella che ricorre nel caso esaminato dalla risoluzione odierna che, come evidenziato, dispone il dimezzamento della sanzione nell’ipotesi in cui il contribuente comunichi la proroga (o la risoluzione) del contratto di locazione con un ritardo non superiore a trenta giorni.

In particolare, viene precisato che, ai fini del calcolo della sanzione di cui all’articolo 3, comma 3, del Dlgs 23/2011, in conseguenza dell’applicazione del ravvedimento operoso, occorre tener conto del momento in cui viene sanato l’inadempimento.
Ciò significa che, se la comunicazione della proroga (o della risoluzione) del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è di 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, a seconda dei termini entro cui il contribuente si ravvede.
Se, invece, la comunicazione della proroga (o della risoluzione) avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è di 100 euro, anche questa ridotta in base ai tempi in cui avviene la regolarizzazione.

Riguardo al secondo problema relativo alle modalità di comunicazione della rinuncia all’aumento del canone, cui resta subordinata la validità dell’opzione per l’applicazione della cedolare secca, la risoluzione chiarisce che la dichiarazione di rinuncia all’aumento del canone costituisce solo un modo per integrare il contratto in essere e l’invio della rinuncia a mezzo raccomandata ha la funzione di assicurare che la rinuncia sia stata effettivamente comunicata al conduttore.
L’invio della raccomandata con la rinuncia all’aumento del canone, pertanto, è necessario solo se tale rinuncia non sia stata già prevista in sede di stipula del contratto (cfr circolare 20/2012, paragrafo 9) e nell’ipotesi in cui la durata della precedente comunicazione di rinuncia, inviata a mezzo raccomandata, risultasse diversa e inferiore a quella del contratto di locazione stipulato tra le parti.

Stefania Trocini
Stefano Cicala

Comunicazione dati fatture: invio prorogato al 28 settembre

Più tempo per trasmettere al Fisco i dati delle fatture. Il termine slitta dal 18 al 28 settembre.
La proroga è prevista da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A darne notizia un comunicato stampa diffuso dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

La comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché delle relative note di variazione, è stata introdotta dal Dl 193/2016, che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”), razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l’Agenzia delle entrate.
Per ogni fattura, vanno comunicati:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore
  • i dati identificativi del cessionario/committente
  • la data del documento
  • la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione)
  • il numero del documento
  • la base imponibile
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta (ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione). 
    L’adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, tranne coloro che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti forfetari e i “minimi”, cioè quelli che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
    Per il primo anno di applicazione (2017), ha cadenza semestrale: la comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere inviata, dopo la proroga annunciata oggi, entro giovedì 28 settembre; quella per i restanti sei mesi andrà trasmessa entro il 28 febbraio 2018.
    Dall’anno prossimo, a regime, la periodicità sarà trimestrale, con scadenza fissata all’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (eccezion fatta per il secondo, i cui dati dovranno essere trasmessi entro il 16 settembre).

Spesometro 2017: proroga in arrivo

Proroga ufficiale in arrivo per lo spesometro 2017: la scadenza del prossimo 18 settembre slitterà con ogni probabilità alla fine del mese di ottobre.

La richiesta di rinviare la scadenza per l’invio dello spesometro semestrale è arrivata direttamente da Massimo Miani, presidente del CNDCEC. Tale richiesta è stata accolta dal viceministro Casero, che a fine luglio si è assunto l’impegno della proroga anche per questo adempimento.

Si riporta di seguito una tabella sinottica con tutte le scadenze fiscali 2017 delle nuove comunicazioni iva trimestrali (spesometro e liquidazioni):

Periodo di riferimento Versamento IVA Invio telematico dati IVA
Gennaio 16 febbraio 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 18 settembre 2017 (spesometro)
Febbraio 16 marzo 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 18 settembre 2017 (spesometro)
Marzo 17 aprile 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 18 settembre 2017 (spesometro)
I trimestre 16 maggio 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 18 settembre 2017 (spesometro)
Aprile 16 maggio 2017 18 settembre 2017 (spesometro) 18 settembre 2017 (liquidazioni)
Maggio 16 giugno 2017 18 settembre 2017 (spesometro) 18 settembre 2017 (liquidazioni)
Giugno 17 luglio 2017 18 settembre 2017 (spesometro) 18 settembre 2017 (liquidazioni)
II trimestre 22 agosto 2017 18 settembre 2017 (spesometro) 18 settembre 2017 (liquidazioni)
Luglio 22 agosto 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
Agosto 18 settembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
Settembre 16 ottobre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
III trimestre 16 novembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
Ottobre 16 novembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)
Novembre 18 dicembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)
Dicembre 16 gennaio 2018 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)
IV trimestre 16 marzo 2018 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)

IL COMMERCIALISTA USA LA SUA SMART CARD PER LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI FISCALI

A partire dal periodo d’imposta 2004, le istruzioni ai vari modelli di dichiarazione Unico hanno previsto esplicitamente che, per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, occorre osservare le modalità previste dal Dm 23 gennaio 2004 e della delibera Cnipa (Centro nazionale per l’informatica nella Pa) n. 11/2004. In pratica, questo comporta che l’intermediario abilitato per la trasmissione delle dichiarazioni (commercialista o Centro di assistenza fiscale – Caf) se vuole evitare di stampare la copia delle dichiarazioni dei propri clienti, deve dotarsi di un dispositivo di firma (ad esempio smart card). Per una corretta procedura di conservazione delle dichiarazioni, il professionista potrebbe dover conservare digitalmente dichiarazioni e documenti correlati, sia analogici (cartacei) sia informatici. 
La normativa impone l’obbligo di conservazione sostitutiva per stessa tipologia di documenti: questo significa che lo studio da commercialista non potrà conservare solo una parte delle dichiarazioni trasmesse. Tuttavia, si ritiene che l’obbligo di conservazione per tipologie omogenee di documenti non si estenda agli originali analogici allegati alle dichiarazioni trasmesse (quali, ad esempio, le certificazioni delle ritenute effettuate, la documentazione relativa alle spese mediche deducibili, i modelli F24, eccetera). Si tratta, infatti, di documenti che rappresentano tipologie differenti sotto il profilo documentale, per le quali sono previste differenti regole di classificazione e conservazione (articoli 3 e 4, Dm 23 gennaio 2004). Quindi, la conservazione elettronica degli allegati della dichiarazione può essere liberamente valutata come un’opportunità, nei casi in cui l’adempimento della scansione sia economicamente sostenibile ed organizzativamente utile. 
I termini di conservazione. Il processo di conservazione deve essere effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti (articolo 3, comma 2, del Dm 23 gennaio 2004).
Questa regola impone all’intermediario di conservare le copie delle dichiarazioni con cadenza almeno annuale, vale a dire entro un termine che l’amministrazione finanziaria ha individuato con riferimento alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’intermediario (risoluzione 298/E del 18 ottobre 2007). Come è noto, la legge 244/2007, Finanziaria 2008, ha previsto che la stampa dei registri contabili può essere effettuata entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione: il differimento dei termini previsti per la stampa si estende anche al processo di conservazione sostitutiva (risoluzione 67/E del 28 febbraio 2008).
I registri contabili. Per quanto riguarda i termini di conservazione dei registri contabili (libro giornale, registro Iva vendite e acquisti, libro inventari, registro di magazzino, schede di conto, eccetera) e in genere per la documentazione diversa dalle dichiarazioni (ad esempio: contratti di locazione dei clienti, atti notarili dei clienti, consensi privacy, eccetera), ci si deve riferire al termine di 3 mesi successivo alla scadenza dei termini di presentazione di ciascun cliente. Quindi, potrebbero aversi termini di conservazione “sfasati” nel caso in cui lo studio abbia come clienti anche società con esercizio a cavallo.
Le fatture “analogiche”. In più occasioni l’amministrazione finanziaria è intervenuta a chiarire i termini entro i quali deve essere ultimato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture. Se si stampa su carta la copia della fattura di vendita, oppure si conservano gli originali delle fatture di acquisto, è possibile optare per la conservazione sostitutiva di detti documenti in qualsiasi successivo momento, naturalmente fino a quando ne sussiste l’obbligo di conservazione civilistica (circolare 45/E/2005). Infatti, in questi casi, è sempre possibile esibire all’amministrazione finanziaria le fatture su supporto cartaceo: quindi, è concesso all’azienda (o al consulente per conto dell’azienda) di decidere in ogni momento di convertire in digitale queste fatture. 
Qualora, però, a un cliente o da un fornitore, previo accordo, siano trasmesse fatture elettroniche, sussiste l’obbligo di conservazione in formato digitale sia da parte dell’emittente che del ricevente (articolo 39, Dpr 633/72). Quindi, se oltre alle fatture elettroniche si emettano o si ricevano anche fatture cartacee e queste ultime si intendano conservare in detta modalità, è consentita l’adozione di registri sezionali. Se, diversamente, non si intende adottare alcun sezionale, essendo vigente il principio di «omogeneità di conservazione per tipologie di documenti e per periodo di imposta», si devono conservare in digitale anche tutte le fatture cartacee con riferimento a tutto il ciclo attivo o passivo e a tutto il periodo di imposta. La prova dell’osservanza del termine di 15 giorni spetta all’amministrazione finanziaria e, in assenza di ulteriori elementi che possano provare la data di ricezione per le fatture passive, ci si dovrebbe riferire alla data di registrazione. 
Firma digitale. Il processo di conservazione elettronica di documenti e registri informatici fiscalmente rilevanti prevede l’apposizione di una doppia firma digitale: e firma e riferimento temporale per la formazione del documento; r firma e marca temporale per la conservazione dello stesso.
La differenza fra “riferimento” e “marca” è rilevante perché la seconda (a differenza del primo) è una data certa opponibile ai terzi e, quindi, anche all’amministrazione finanziaria. Il motivo di questa differenza probatoria deriva dal fatto che nel processo di apposizione della marca temporale interviene un soggetto terzo particolarmente qualificato e credibile (certificatore accreditato dal Cnipa). La normativa non precisa chi debba apporre la firma per la formazione del documento, mentre la firma per la conservazione dello stesso è attribuita espressamente al responsabile della conservazione sostitutiva (articolo 5 delibera Cnipa 11/2005). Di norma, la firma per la formazione del documento informatico spetta al “proprietario” del documento stesso: questo è molto evidente per le fatture elettroniche attive, che dovrebbero essere firmate, al momento dell’emissione, dal legale rappresentante della società emittente e conservate (per lotti) con la firma del responsabile della conservazione.
Ma ciò non esclude che il responsabile della conservazione (il commercialista o il Caf) possa anche rivestire il ruolo di chi forma e conserva il documento: in questo senso, sarebbe però necessaria (o opportuna) un’apposita delega da parte del titolare del documento. La delega non sarebbe una delega di firma, ma semplicemente una delega di funzioni, nel senso che il commercialista firmerebbe con la propria smart card. Per quanto riguarda i registri obbligatori, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, “formati su supporti informatici”, le due firme possono temporalmente coincidere, considerato che i libri contabili non sono emessi, in quanto soggetti ad aggiornamento continuo (circolare 36/2006) e devono soddisfare il requisito della staticità e dell’immodificabilità entro i tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni. Quindi, anche per i registri contabili sarebbe necessaria una delega del cliente al commercialista o al Caf. Invece, un caso in cui la firma deve necessariamente essere apposta dall’azienda cliente è quella del libro inventari che per legge deve essere firmato dal legale rappresentante dell’impresa a cui si riferisce (articolo 2117, comma 3, del Codice civile). Quindi, il commercialista potrà portare in conservazione il libro inventari, apponendo la firma digitale in qualità di responsabile della conservazione sul documento firmato digitalmente dall’amministratore della società cliente.

I riferimenti normativi

  • Codice civile art. 2217, comma 3
  • Art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
  • Art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
  • Decreto ministeriale del 23 gennaio 2004

La prassi

  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002
  • CNPA, delibera n. 11 del 19 febbraio 2004
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 67/E del 28 febbraio 2008
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 354/E del 8 agosto 2008
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 36/E del 6 dicembre 2008

Lavoro, visite fiscali a ripetizione vicino alle festività

Le visite fiscali sulle assenze per malattia potranno essere condotte in modo sistematico e ripetitivo, anche a ridosso delle giornate festive o di riposo settimanale. Sarebbe questa la novità, secondo quanto si apprende, che fa seguito alla riforma Madia. La misura sarà inserita nel decreto che regolerà i controlli sulla base del nuovo Polo unico, competente sia per il privato che per il pubblico. Resta fermo che nella Pa, la visita scatta sin dal primo giorno se l’assenza capita nelle giornate adiacenti a quelle non lavorative.

Le giornate a rischio assenteismo, come hanno dimostrato anche i dati dell’Inps (a cui è affidato il Polo unico), sono d’altra parte proprio quelle vicine ai weekend (come il lunedì o il venerdì) o ad altre festività.

Le novità
I controlli a ripetizione in prossimità del fine settimana o di ponti mirano a disincentivare comportamenti ‘furbi’, per cui dopo la prima visita si resterebbe esentati da ulteriori controlli. Quanto alle fasce orarie di reperibilità nella fase sperimentale, nel primo periodo di vita del Polo unico, resterebbero quelle attuali (quattro per il privato e sette per il pubblico). Non è comunque esclusa una futura armonizzazione tra i due settori. Di certo per i dipendenti pubblici le finestre non saranno accorciate (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).

In arrivo linee guida per convenzione medici-Inps
Il decreto in preparazione si accompagna a un altro provvedimento, sempre di concerto tra il ministero della Pa e quello del Lavoro, che conterrà l’atto di indirizzo della ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia. Si tratta delle linee guida che saranno anche alla base della convenzione tra i medici fiscali e l’Inps. L’atto di indirizzo punta a una distribuzione territoriale dei medici più efficiente, in modo da aumentare anche il numero dei controlli.

Entra in vigore da oggi la Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Entra in vigore da oggi la Legge annuale per il mercato e la concorrenza Legge 04/08/2017 n° 124 (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017), ecco i punti salienti.

Assicurazioni

Obbligo a contrarre in materia di RCA; introduzione di specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative; scontistica in favore del consumatore che accetti determinate condizioni; l’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere; il risarcimento del danno biologico, le polizze per assicurazione professionale, il risarcimento diretto. Vengono introdotti sconti obbligatori sulle polizze RCA a favore di chi si fa installare le scatole nere per prevenire le frodi. Le compagnie dovranno praticare uno sconto “aggiuntivo e significativo” calcolato sulla base di parametri oggettivi “tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio” per i conducenti virtuosi che risiedono al sud.

Avvocati

L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società:

  • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società (il consiglio dell’ordine procede alla cancellazione della società dall’albo, salvo che questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine di sei mesi).
  • La maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati
  • I componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
  • Resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.
  • L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
  • È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l’esclusione di diritto del socio.La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.
  • Le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
  • Diventa obbligatorio il preventivo scritto: l’avvocato dovrà “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

Notai

Il numero dei notai salirà da 1 ogni 7 mila abitanti a 1 ogni 5 mila. Il registro delle successioni, fino ad oggi tenuto dalle cancellerie dei tribunali, ora sarà curato dal Consiglio nazionale del notariato. Continuerà ad essere richiesto l’intervento del notaio per la costituzione di srl semplificate. Viene esteso l’ambito territoriale nel quale il notaio può esercitare le proprie funzioni: le funzioni, fino ad oggi limitate al solo distretto di corte d’appello in cui si trova la sede assegnata, potranno essere svolte in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede notarile nonché nel territorio del distretto di corte d’appello se questo comprende più regioni. La legge interviene anche sul tema della pubblicità professionale dei notai, allineandone la disciplina a quella prevista per tutte le professioni dal regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 137 del 2012). Altre novità infine riguardano le disposizioni sugli obblighi per notai e pubblici ufficiali di depositare alcune somme su conti correnti dedicati.

Servizi postali

Durerà altri due mesi il monopolio di Poste sull’invio di multe e notifiche di atti giudiziari: i commi 57 e 58 sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Bollette

Dal luglio 2019 è prevista la liberalizzazione delle tariffe di luce e gas. Il comma 59 determina l’interruzione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019, la disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora optato per un fornitore sul mercato libero. Questo nonostante ci sia evidenza che le bollette di chi si rivolge a un fornitore scelto sul mercato libero sono più alte.

Bonus elettrico e gas

I commi 75, 76 e 77 demandano a un decreto del MiSE la disciplina delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei favori economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Trasporto pubblico non di linea – Uber

Entro 12 mesi il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, come Uber e Ncc. Tra i principi e criteri del decreto delegato, la legge prevede di armonizzare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, unita alla necessità di adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo. Inoltre, il comma 170 integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea, previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 stabilendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

Farmacie

Il comma 157 consente l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società. Le società di capitali potranno controllare le farmacie ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale. I medicinali di fascia C con obbligo di ricetta continuano a poter essere venduti solo in farmacia.

Telemarketing

Cancellato il comma introdotto alla Camera che imponeva all’operatore di call center, al momento di avvio di un contatto, anche non sollecitato con l’abbonato, di richiedere un esplicito consenso al proseguimento della conversazione.

Tariffe hotel

Introdotto il parity rate, ovvero la clausola che impedisce agli alberghi di pubblicizzare sul proprio portale prezzi inferiori a quelli esposti sui grandi portali di intermediazione.

(Altalex, 15 agosto 2017 – Nota di Laura Biarella)

Attenti alle false email firmate Agenzia Entrate: trasmettono virus

I messaggi chiedono di attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la propria posizione fiscale e contengono link che, se cliccati, possono danneggiare seriamente il computer.

L’Agenzia delle Entrate allerta i contribuenti: sono state segnalati in questi giorni arrivi di email agli indirizzi dei cittadini che contengono virus informatici dannosi per i computer che le ricevono.
Viaggiano in nome del Fisco e chiedono di attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la propria posizione fiscale, attraverso dei link presenti nel testo.
Le Entrate invitano coloro che ricevono queste email a cancellarle immediatamente, perché eseguire le operazioni richieste potrebbe danneggiare il computer del destinatario.

Le segnalazioni dei contribuenti
In una delle email si invita il destinatario a scaricare un modulo per richiedere un rimborso parziale del canone TV.
Nell’altra tipologia di mail, invece, si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione scaricando un apposito modulo e versando una determinata somma.

I messaggi si concludono con l’indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate.
Tutte le informazioni contenute nelle email in questione sono false: l’Agenzia consiglia di cestinarle senza aprirle.

Fabbricati F/3 in costruzione: imposta locale solo sull’area

La base imponibile del tributo comunale sugli immobili è applicabile esclusivamente alla superficie edificatoria, ossia sul valore del terreno, tolto il valore del bene in corso d’opera

Interessante pronuncia della Corte di legittimità sull’individuazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili oggetto di classamento nella categoria fittizia F/3 in quanto unità in corso di costruzione, poiché l’annotazione catastale essenziale rileva soltanto riguardo ai negozi civilistici su cosa futura, ad esempio, per l’individuazione del diritto di superficie su l’immobile in costruzione.
I giudici di legittimità rilevano che tale classamento immobiliare effettuato dal titolare dell’area oggetto di fabbricazione “non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificabile”, con decisive ricadute ai fini dell’imposizione comunale sugli immobili, la quale individua i suoi presupposti nel possesso di fabbricati o di un’area fabbricabile.
 
Nella controversia oggetto della sentenza n. 11694/2017, la Commissione tributaria regionale dichiarava dovuta la maggiore imposta comunale soltanto dalla data di ultimazione dei fabbricati, ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento per la maggiore imposta emesso dal Comune che aveva ritenuto sussistenti fabbricati di nuova costruzione, non ultimati e, tuttavia, accatastati.
 
Si plaude alla pronuncia della Cassazione in rassegna, in quanto l’accatastamento individua il presupposto impositivo quando tale accatastamento è imposto dalla disciplina fissata dal Dlgs n. 504/1992, il quale, ai fini Ici, prevede – al primo periodo della lettera a) dell’articolo 2, comma 1, che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Infatti, l’iscrizione in catasto o la sussistenza delle condizioni di iscrizione è presupposto sufficiente perché l’unità immobiliare sia considerata fabbricato e sia, quindi, assoggettata a imposta, come ben statuito dalla Corte regolatrice del diritto con la decisione, citata da questa in rassegna, 10 ottobre 2008, n. 24924.
Tale previsione legislativa dev’essere coordinata con la previsione legislativa presente nel secondo periodo della citata lettera a), secondo cui, ai fini Ici, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale criterio alternativo dettato dal cennato secondo periodo – ossia l’ultimazione dei lavori o l’anteriore utilizzazione del fabbricato – acquisti rilievo solamente allorché il fabbricato non sia ancora iscritto al catasto, “giacché l’iscrizione realizza di per sé il presupposto principale dell’assoggettamento all’imposta”.
In tali termini, la pronuncia della Cassazione, parimenti citata da questa che si commenta, 23 giugno 2010, n. 15177, che, peraltro, aveva evidenziato l’irrilevanza dell’idoneità dell’immobile a produrre reddito, quando l’immobile è iscritto in catasto.
Pertanto, il classamento nella categoria fittizia F/3 (unità in corso di costruzione) rende applicabile l’Ici solo sull’area edificatoria, ossia sul valore dell’area tolto il valore del fabbricato in corso d’opera, come determinato dall’articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 504/1992, avendo fissato il principio di diritto per il quale “In tema di imposta comunale sugli immobili, l’accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è presupposto sufficiente per l’assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell’area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento”.
Non si riscontrano precedenti giurisprudenziali in termini.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

Online il servizio per la definizione agevolata delle liti pendenti

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l’applicazione “DCT” che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l’istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione.

Il termine per definire le liti – Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio telematico della domanda.

Cosa può essere definito – La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e, più in generale, quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Come presentare la domanda – Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici.

Tutte le indicazioni per la definizione sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso “Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Definizione agevolata liti pendenti.

Terremoto: in Gazzetta Ufficiale il Decreto che prevede condizioni più agevoli di accesso al Sostegno per l’Inclusione Attiva, nelle zone colpite dal sisma dello scorso anno

Terremoto: in Gazzetta Ufficiale il Decreto che prevede condizioni più agevoli di accesso al Sostegno per l’Inclusione Attiva, nelle zone colpite dal sisma dello scorso anno

Per le famiglie residenti nei Comuni del cratere, sarà riconosciuto sulla base del solo ISEE e con una soglia di accesso doppia rispetto al resto del Paese

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che prevede condizioni più agevoli di accesso al Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) nelle zone colpite dal sisma dello scorso anno. Il SIA è la misura temporanea di contrasto alla povertà che il Governo ha lanciato nella seconda parte del 2016 come “ponte” verso il Reddito di Inclusione (ReI), lo strumento strutturale di sostegno al reddito delle famiglie in condizione di povertà, nell’ambito di un più ampio progetto di inclusione attiva, che è alle battute finali del suo percorso legislativo e che esordirà effettivamente nel gennaio 2018.

In tutta Italia, il SIA è attualmente riservato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 3.000 euro e in determinate condizioni di bisogno (in particolare, presenza di figli minorenni, di figli disabili o di donne in stato di gravidanza); il sostegno economico varia a seconda del numero di componenti il nucleo familiare, fino a un massimo di 400 euro mensili per nuclei di 5 o più persone, incrementati di 80 euro in caso di genitore solo.

Con il Decreto appena pubblicato, per le famiglie residenti nei comuni del cosiddetto cratere da almeno due anni al momento degli eventi sismici, il SIA sarà riconosciuto sulla base del solo ISEE e con una soglia doppia rispetto al resto del Paese, pari cioè ad euro 6.000. Particolari deduzioni sono previste nel caso in cui il nucleo familiare sia proprietario di immobili distrutti dal sisma o dichiarati inagibili o soggetti a provvedimenti temporanei di esproprio: per la richiesta del SIA, tali immobili non rileveranno a fini ISEE.
Il sostegno durerà dodici mesi e potrà essere richiesto a partire dal 2 settembre e fino al 31 ottobre.