In dieci domande e dieci risposte le novità introdotte dalle nuove regole europee sulle crisi bancarie, in vigore anche in Italia dal 1° gennaio. Per far conoscere a clienti e risparmiatori i principali cambiamenti introdotti dalle nuove regole europee sulle crisi bancarie, in vigore anche in Italia dal primo gennaio 2016, l’ABI ha messo a punto una guida in collaborazione con dodici associazioni dei consumatori (ACU, ADICONSUM, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, UNC), la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza.
Le nuove regole – comuni a tutti Paesi dell’Unione Europea – hanno l’obiettivo di limitare la probabilità che si verifichino crisi bancarie e, nel caso si manifestino, di attenuarne gli effetti. Ma cosa prevedono queste nuove regole e perché sono state introdotte? Cos’è la procedura di risoluzione? Come funziona il bail-in e a quali strumenti finanziari si applica? Cosa succede a conti e depositi fino a 100 mila euro? E ai conti cointestati? Queste sono solo alcune delle dieci domande “chiave” alle quali il vademecum risponde.
Ecco di seguito, un estratto delle dieci domande “chiave” alle quali la guida risponde.
1) PERCHÉ SONO STATE INTRODOTTE LE NUOVE REGOLE EUROPEE?
Le Istituzioni Europee hanno introdotto le nuove regole per gestire un’eventuale crisi bancaria, partendo dal nuovo presupposto che il costo della crisi va sostenuto principalmente all’interno della banca stessa, come accade per le altre imprese.
2) COSA PREVEDONO LE NUOVE REGOLE?
Il rafforzamento delle misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi. Tra queste, la predisposizione di un Piano di Risanamento, che prevede cosa deve fare la banca in caso di eventi avversi. Le Autorità, inoltre, potranno intervenire, in via precoce, per sollecitare l’attuazione dei Piani di Risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria.
3) E SE LA PREVENZIONE NON FOSSE SUFFICIENTE?
In caso di crisi bancaria, le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi – ossia la BCE e la Banca d’Italia – avranno a disposizione un insieme di misure, calibrate in funzione della gravità della situazione, che prevedono, quale ultima istanza, l’avvio della cosiddetta procedura di “risoluzione”.
4) IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE?
È un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle Autorità di Risoluzione per risanare il più rapidamente possibile la situazione. Tra i vari strumenti di risoluzione c’è il cosiddetto bail-in o salvataggio interno.
5) COME FUNZIONA IL BAIL-IN (SALVATAGGIO INTERNO)?
Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso, l’eventuale perdita per i creditori della banca non potrà essere mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.
6) A QUALI STRUMENTI BANCARI SI APPLICA IL BAIL-IN?
Il principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale risanamento: gli azionisti sono dunque i primi chiamati a intervenire. Solo a seguire, e solo se il contributo degli azionisti fosse insufficiente, verrà chiamato a contribuire chi detiene altre categorie di strumenti, secondo un prefissato schema di priorità di intervento che prevede, in successione: – azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili; – titoli subordinati senza garanzia; – crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite; – depositi superiori a 100 mila euro di persone fisiche e PMI, solo per la parte eccedente i 100 mila. Fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100 mila euro delle imprese e quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.
7) COSA SUCCEDE AI CONTI E DEPOSITI FINO A 100 MILA EURO?
Assolutamente nulla. Fino a 100 mila euro per depositante, infatti, conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia. Oltre la soglia dei 100 mila euro, i depositi non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca.
8) COSA SUCCEDE AI CONTI COINTESTATI?
Nel caso di un conto cointestato a due persone l’importo massimo garantito è 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque 100 mila. La garanzia del Fondo, infatti, non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.
9) QUALI ALTRI STRUMENTI SONO ESCLUSI DAL BAIL-IN?
Oltre ai depositi fino a 100 mila euro sono esclusi dal bail-in:
– le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond);
– i titoli depositati in un conto titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in);
– le disponibilità dei clienti custodite presso la banca, come il contenuto delle cassette di sicurezza;
– i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.
Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione che verrà fatta di volta in volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o dall’Autorità di Risoluzione Nazionale.
10) IL BAIL-IN SI PUÒ APPLICARE A STRUMENTI SOTTOSCRITTI PRIMA DEL 1 GENNAIO 2016?
Sì. In caso di crisi di una banca, il bail-in si può applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima di questa data.
(Fonte: Associazione Bancaria Italiana, Banca D’Italia)