Definizione agevolata degli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni 2017 e 2018 senza pagamento di sanzioni ma, poiché si tratta di una sanatoria non generalizzata, i beneficiari saranno individuati, sulla base dei parametri previsti dalla norma, a cura dell’AE. A prevederlo è l’art. 5 DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni).
Vediamo in dettaglio le caratteristiche di questa misura introdotta dichiaratamente per sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Gli atti interessati
Si tratta delle comunicazioni previste dagli artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72:
- elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 DL 34/2020 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- elaborate entro il 31 dicembre 2021, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, con riferimento alle relative dichiarazioni.
Come noto gli atti citati sono i c.d. avvisi bonari, cioè la richiesta agevolata di somme dovute a seguito del controllo automatizzato, volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.
I soggetti interessati
La misura non è generalizzata e quindi non possono usufruirne tutti i contribuenti ma soltanto coloro che hanno specifici requisiti. Tale scelta selettiva, verosimilmente, è stata determinata dalla finalità della norma volta, come detto in precedenza, a sostenere i soli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nel 2020 (nella specie superiore al 30%) a seguito degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza sanitaria.
In dettaglio la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23/3/2021 (entrata in vigore del DL 41/2021) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.
La riduzione del fatturato deve emergere rispetto all’anno precedente (2019):
- dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2020, la cui presentazione è fissata al momento entro il 30 aprile;
- per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l’ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020.
L’agevolazione
La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate dall’AE per il periodo d’imposta 2017 entro il 31 dicembre 2020 ma non inviate, per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del decreto Rilancio (DL 34/2020), e per il periodo d’imposta 2018 da elaborare entro il 31 dicembre 2021.
Modalità
La procedura è rimessa all’AE e non prevede alcuna istanza del contribuente interessato il quale, peraltro, non ha neanche conoscenza della data di elaborazione degli avvisi bonari. Così l’AE, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi e procede all’invio delle proposte di definizione degli avvisi bonari unitamente alle ordinarie comunicazioni di irregolarità.
Ne consegue che gli interessati riceveranno due comunicazioni da parte dell’AE:
- una relativa alla liquidazione ordinaria delle somme dovute in base agli avvisi bonari;
- l’altra sulla definizione.
Quest’ultima consisterà, con ogni probabilità, in un prospetto di pagamento nel quale saranno espunte le sanzioni ordinariamente previste per queste irregolarità.
Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
Da evidenziare che per espressa previsione legislativa (art. 5 c. 11 DL 41/2021) potranno essere individuate dall’AE, in occasione dell’emanazione di provvedimenti attuativi, ulteriori modalità per mettere a disposizione del contribuente il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione.
In caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
L’esclusione errata
Poiché non è prevista alcuna istanza di parte per beneficiare della sanatoria potrebbe verificarsi che il contribuente, pur ritenendo di avere tutti requisiti per fruire del beneficio, venga escluso.
In concreto ciò comporterà che al contribuente sia notificato:
- avviso bonario con il prospetto delle imposte da corrispondere dal quale non risultano espunte le sanzioni;
- in alternativa, anche se trattasi di ipotesi abbastanza isolata, direttamente la cartella di pagamento.
Ove ciò si verifichi, e il contribuente ritenga, al contrario, di poter beneficiare della sanatoria, esperiti inutilmente eventuali tentativi di chiarimenti diretti con l’AE e di conseguenti correzioni, è necessario che venga presentato ricorso avverso uno dei due atti notificati (avviso bonario o cartella) eccependo l’erronea pretesa rispetto alle sanzioni, in quanto sussistono i requisiti per beneficiare del loro abbattimento.
Proroga termini notifica
In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, il legislatore ha ritenuto di prorogare di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’art. 25 c. 1 lett. a DPR 602/73, per le dichiarazioni presentate nel 2019 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
(Antonio Iorio)