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Come regolarizzare la dichiarazione Iva omessa

Per l’invio della dichiarazione Iva tardiva si applica la sanzione fissa di euro 250,00 ridotta a 1/10 se non sono dovute imposte; nel caso vi siano imposte da corrispondere a queste verranno applicati la sanzione per omesso versamento e gli interessi dovuti.

Pertanto, in caso di tardiva dichiarazione (entro i 90 giorni):

  • se non sono dovute le imposte, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00
  • se sono dovute le imposte, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00, più la sanzione ridotta del ravvedimento operoso per omesso versamento:
    • entro 14 giorni dalla scadenza, dello 0,2% per ogni giorno di ritardo
    • entro 30 giorni dalla scadenza, dell’1,5%
    • entro 90 giorni dalla scadenza, dell’1,67%
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 3,75%
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 4,2857%
    • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 5%.

La sanzione ridotta va versata con il codice tributo 8911.

Se la dichiarazione non è presentata entro i 90 giorni dalla sua scadenza ordinaria, essa è considerata omessa.

L’omessa presentazione della dichiarazione Iva comporta l’applicazione di:

  • una sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, per cui da 250 euro a 2.000 euro
  • una sanzione da 250 a 1.000 euro se non ci sono imposte dovute.

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo, per cui entro la scadenza della dichiarazione Iva 2018, ovvero, dal 1° febbraio al 30 aprile, si applica una sanzione amministrativa:

  • da 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di euro 200,00. La riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
  • da euro 150,00 a euro 500,00 se non sono dovute imposte.

La dichiarazione Iva presentata in ritardo oltre 90 giorni dalla scadenza del 28 febbraio, considerata omessa, è soggetta a sanzioni erogate direttamente da parte dell’Amministrazione Finanziaria; non è pertanto ammesso il ravvedimento operoso.

(Rita Martin – Fisco 7)

Scissione dei pagamenti: nuovi elenchi definitivi

Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione dello scorso 4 agosto 2017, relativa agli elenchi definitivi rettificati dei soggetti tenuti nell’anno 2017 all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle finanze ha provveduto a escludere dai medesimi elenchi n. 2 società per le quali è stato accertato, sulla base della documentazione pervenuta, la mancanza dei requisiti per l’applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti e a includere n. 8 società per le quali è stata invece accertata la sussistenza  di detti requisiti.

Si rendono quindi disponibili i seguenti nuovi elenchi definitivi rettificati:
– elenco definitivo rettificato delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
– elenco definitivo rettificato delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime.
Oltre a detti elenchi rettificati, si riconfermano invariati gli altri elenchi definitivi già divulgati lo scorso 26 luglio 2017:
– elenco definitivo delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
– elenco definitivo delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Spesometro e ravvedimento operoso

In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a) d.lgs 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), vanno da 250 euro a 2.000 euro.
Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del DLgs.472/97.
In tal caso si può beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:

  • 1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
  • 1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
  • 1/6 del minimo se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
  • 1/5 del minimo se la presentazione avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio.

Non si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs.472/97 (riduzione a 1/10) poiché espressamente riferito a dichiarazioni: già con la Risoluzione 20 del 16 febbraio 2005 l’Agenzia Entrate (in relazione ad una casistica “elenchi Intrastat”) aveva precisato che tale ipotesi fosse riconducibile esclusivamente alle “dichiarazioni”, cioè agli atti, comunque denominati, in base ai quali si liquida imposta.
La sanzione deve essere versata attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 8911.

Nuovo spesometro trimestrale 2017: istruzioni, scadenze, sanzioni

di Gesuato Elisabetta

Il Mef annuncia: proroga al 28 settembre 2017 della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro).

L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 slitta dal 18 al 28 settembre 2017. Ad annunciarlo il Mef, con il comunicato stampa del 1° settembre 2017 (per una conferma ufficiale occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm di proroga).

Si tratta del nuovo spesometro, così come modificato dal D.l. 193/2016. Nuova è la cadenza dell’obbligo, non più annuale ma semestrale (trimestrale dal 2018), ma nuove sono anche le modalità di trasmissione, non più il modello di comunicazione polivalente ma la nuova piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, che consente la predisposizione di un file  in formato XML.

Le differenze rispetto al vecchio spesometro riguardano anche i dati da indicare nella comunicazione e i soggetti interessati, come si vedrà di seguito.

Nuovo spesometro semestrale 2017: esoneri

Tutti i soggetti passivi Iva devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Sono esonerati:

  • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73;
  • coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
  • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
  • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.

Le amministrazioni pubbliche devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non sono state trasmesse con il Sistema di Interscambio (Sdl).

curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita, o in liquidazione coatta amministrativa, con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12.09.2017. E’ prevista come la facoltà di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, di cui i curatori o i commissari liquidatori siano entrati in possesso ai fini dell’assolvimento dei propri incarichi.

Nuovo spesometro semestrale 2017: operazioni da comunicare ed esclusioni

Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:

  • tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
  • tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali;

compresi i dati relativi alle loro variazioni.

Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.

Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
  • le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture;
  • dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.). La conferma è arrivata con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12.09.2017. Nessun problema tuttavia per coloro che effettueranno l’invio anche con i dati delle fatture tramesse al STS: l’Agenzia in ogni caso accoglierà ed eviterà la duplicazione delle informazioni.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
  • le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
  • le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
  • le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l’Iva in fattura.

Nuovo spesometro semestrale 2017: scadenze e modalità di invio

Il nuovo spesometro deve essere trasmesso entro il:

  • 28.09.2017 per il primo semestre 2017, secondo quanto annunciato dal comunicato stampa del Mef del 1° settembre 2017, cheanticipa i contenuti di un Dpcm di prossima pubblicazione (pubblicazione necessaria per avere una conferma ufficiale della proroga);
  • 28.02.2018 per il secondo semestre 2017.

Il 10.04.2017 e 20.04.2017, ricordiamo, è stato inviato lo spesometro relativo alle operazioni del 2016, secondo le regole previgenti.

La comunicazione può essere inviata solo in forma analitica (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:

  • i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
  • la data e il numero di fattura;
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta;
  • la tipologia di operazione ai fini Iva.

Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.

L’invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita “Fatture e Corrispettivi“, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline, nel rispetto delle regole previste con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017. Si rimanda a tale provvedimento per ulteriori approfondimenti in merito all’invio del file dei dati.

Nuovo spesometro semestrale 2017: sanzioni

Il mancato  o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).

E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.

In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).

Di seguito un riepilogo in forma tabellare, prendendo a riferimento lo spesometro con scadenza il 18.09.2017:

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 03.10.2017

(entro 15 giorni)

Termine versamento sanzione

Sanzione

Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni

Riduzione di 1/9

Di 1 Euro a fattura con il massimo di 500

20 Euro (180/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione

Riduzione di 1/8

22,5 Euro (180/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/7

25,71 Euro (180/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/6

30 Euro (180/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione

Riduzione di 1/5

36 Euro (180/5)

 

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI DOPO IL 03.10.2017

(oltre 15 giorni)

Termine versamento sanzione

Sanzione

Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni

Riduzione di 1/9

Di 2 Euro a fattura con il massimo di 1.000

40 Euro (180*2/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione

Riduzione di 1/8

45 Euro (180*2/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/7

51,43 Euro (180*2/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/6

60 Euro (180*2/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione

Riduzione di 1/5

72 Euro (180*2/5)

 

Spesometro 2017: come compilare la comunicazione fatture emesse e ricevute

⇒ SPESOMETRO SEMESTRALE 2017

Scadenza prorogata al 28.9.2017

Soggetti obbligati

Sono in generale obbligati tutti i soggetti Iva.

Soggetti esonerati
– i contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi;
– i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 c. 6 Dpr 633/72 ma solo se possessori di terreni situati nelle zone montane (cioè almeno il 51% dei terreni deve essere oltre 700 m. slm, oppure i terreni devono essere compresi nell’elenco dei territori montani della Commissione censuaria centrale, oppure i terreni devono far parte dei comprensori di bonifica montana);
– le pubbliche amministrazioni;
– i contribuenti che hanno aderito all’invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema SdI;
– i contribuenti che invieranno gli stessi dati entro il 31.1.2018 al sistema STS (es.: medici, odontoiatri, ecc.). 

⇒ Dati da inviare con lo SPESOMETRO 2017

In generale bisogna inviare in forma analitica i dati di ogni fattura emessa o ricevuta nel 1° semestre 2017.

In particolare:
– per le fatture emesse conta la data di emissione e vanno comunicate anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi;
– per le fatture e le bollette doganali ricevute, annotate nel registro Iva acquisti (comprese quelle ricevute da soggetti forfettari o minimi) conta non la data del documento bensì la data di registrazione: ad es. una fattura d’acquisto datata 30.6.2017 e registrata l’1.7.2017 va indicata nello spesometro del 2° semestre 2017;
– vanno indicati anche i dati delle note di variazione (note credito o debito);
– vanno indicate anche tutte le fatture d’importo inferiore a € 300 contenute nel  documento riepilogativo registrato ex art. 6 Dpr 695/96;
– in caso di fatture cointestate a due soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno solo dei due.

Esclusioni
– non essendo fatture, non vanno comunicati i dati delle schede carburanti, delle ricevute fiscali o degli scontrini;
– sarebbe inoltre possibile non comunicare i dati delle fatture elettroniche transitate per il SDI, ma se più agevole si possono ricomprendere nello spesometro;
– dimentichiamo infine tutte le esclusioni viste l’anno scorso (fatture Enel, Gas, Telefonia, sopra o sotto i 3.600 euro, ecc.) perche’ quest’anno il nostro sempre piu’ curioso Fisco vuole i dati di tutte le fatture, a prescindere dall’importo.

⇒ Le complicazioni nella compilazione dello Spesometro

Sono numerose, c’era da aspettarselo.

Vediamo i vari casi ed i campi da compilare.

  • Intanto se non si è in possesso della sede legale della controparte e’ possibile indicare “Dato assente”.
  • Per le fatture emesse occorre indicare, nel campo “Numero”, il numero da noi attribuito alla fattura.
  • Per le fatture ricevute non c’è l’obbligo in fase di registrazione Iva di indicare il numero attribuito dal fornitore, pertanto nel campo “Numero” si può indicare il valore “0” (zero).

Campo “Tipologia del documento”: qui cominciano i rompicapi; infatti occorre codificare i documenti come segue:

  • Fattura TD01
  • Nota di credito TD04
  • Nota di debito    TD05    
  • Fattura acquisto IntraUE di beni     TD10
  • Fattura acquisto IntraUE di servizi     TD11
  • Fattura semplificata TD07
  • Nota di credito semplificata TD08

Fatture emesse e Natura dell’operazione: il campo “Natura” e’ un campo che va usato solo in alternativa al campo “Imposta”, quindi solo quando la fattura non ha Iva.

Ecco la codifica da utilizzare per le fatture emesse, valida anche per le fatture ricevute:

  • Esclusa art. 15 Dpr 633/72 N1
  • Non soggetta ad Iva (art. 74/633, fatture da forfettari o minimi, prestazioni di servizi senza Iva art. 7-ter Dpr 633/72) N2
  • Non imponibile (esportazione art. 8/633, cessione intracomunitaria di beni art. 41, cessione ad esportatori abituali) N3
  • Esente (es. prestazioni sanitarie) N4
  • Regime margine/editoria/agenzie di viaggio N5
  • Inversione contabile / Reverse charge N6
  • Altri casi (telecomunicazioni, radiodiffusione, vendite a distanza, Moss, ecc.) N7
  • Operazioni in Split Payment: si deve indicare l’aliquota Iva e l’Iva, ma nel campo “Esigibilita’ Iva” va indicato “S”.

Fatture ricevute e Natura dell’operazione: i codici sono gli stessi sopra visti per le fatture emesse.

Attenzione: in caso di fatture ricevute soggette a reverse charge (acquisti Intra, di rottami, cellulari, tablet PC, laptop, pulizie, lavori edili, ecc.) l’acquirente ha l’obbligo di integrarle con l’Iva ed annotarle due volte, prima nel Registro acquisti poi in quello vendite. Naturalmente si tratta di un acquisto per cui i dati da comunicare sono solo quelli inerenti la fattura ricevuta, indicando nel campo “Natura” il codice N6 e compilando i campi “Imposta” e “aliquota”.

In caso di autofattura emessa a seguito dell’acquisto di beni/servizi da soggetto ExtraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e nel campo “Natura” il codice “N6”.
In caso di autofattura emessa per regolarizzare l’omessa o errata fattura del fornitore, i dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e non compilando il campo “Natura”.

Le bolle doganali
Le complicazioni aumentano. Vediamo le regole che fervide menti hanno strologato per le bollette doganali.
– i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Codice” del cedente/prestatore vanno obbligatoriamente sempre compilati, anche se il secondo campo in caso di fornitore ExtraUE non viene controllato;
– solo per il 2017 e’consentito compilare il primo campo con “OO” ed il secondo con undici “9”;
– va indicato l’Ufficio doganale che ha emesso la bolla.

Dati dei soggetti non residenti
Se privi del codice fiscale si indicano le generalita’ e lo Stato estero, se persone fisiche, la ragione sociale e la sede se soggetti diversi da persone fisiche; se la sede e’ ignota e’ possibile indicare “Dato assente”.

Campo “detraibile” e “deducibile”
Questi dati sono facoltativi per cui non vediamo per quale motivo sprecare fatica invano. Lasciamoli in bianco.

Sanzioni in caso di omesso invio dello spesometro
La sanzione ammonta ad € 2 per fattura, col massimo di € 1.000 per trimestre.
E’ possibile il ravvedimento, nel qual caso le sanzioni si riducono.

Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati

 

L’art. 17 del D.lgs.231/07, come modificato dal D.Lgs n.90/2017, dispone a carico di quei soggetti che sono indicati all’art. 3 come “soggetti obbligati” tra i quali rientrano: 

  • i commercialisti ed esperti contabili
  • i consulenti del lavoro
  •  enti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita’ in materia di contabilita’ e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
  • i notai e gli avvocati

l’onere di procedere ad una verifica adeguata del cliente titolare effettivo di un dato rapporto o operazione.

Tale onere, da realizzarsi prima del conferimento dell’incarico o dell’esecuzione dell’operazione occasionale o in un momento successivo (quando il basso rischio di riciclaggio lo consente), ricorre:

  • in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
  • in occasione del mutamento del livello di rischio, rispetto all’ultima adeguata verifica effettuata nei confronti di chi è già cliente;
  • in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, posta in essere dal cliente, che comporti lo spostamento di somme, pari o superiore a € 15.000, realizzata mediante una o più operazioni collegate tra loro ovvero tramite il trasferimento di fondi (come definito dall’art.3, par.1, punto 9 del Regolamento (UE) 2015/847) superiore a € 1.000;
  • quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi circa la veridicità o l’adeguatezza dei dati identificativi del cliente;
  • (per i prestatori di servizi di gioco) in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 231/07.

I soggetti obbligati, sono tenuti ad adottare misure di adeguata verifica della clientela, proporzionali all’entità dei rischi e a dimostrare alle autorità (e organismi) preposti, che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nell’esaminare l’entità delle misure di verifica da adottare, i soggetti obbligati terranno conto:

– con riferimento al cliente:

  • della natura giuridica;
  • della prevalente attività svolta;
  • la localizzazione territoriale del cliente e della controparte;
  • il comportamento tenuto in fase di compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

– con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

  • della tipologia, modalità di svolgimento, durata, frequenza, volume e ragionevolezza dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
  • dell’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le procedure di verifica dovranno essere completate entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico.

L’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, non grava sui professionisti sino al momento dell’incarico ove chiamati ad esaminare la posizione giuridica del cliente o incaricati di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza finalizzata a valutare se intentarlo o evitarlo.
Inoltre non è disposto il rispetto dell’onere di verifica quando l’incarico riguardi la mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale svolti da consulenti del lavoro.

 

Comunicazione dati fatture: ulteriori chiarimenti

L’adempimento, già oggetto di proroga al prossimo 28 settembre, riguarda le informazioni Iva da trasmettere al Fisco anche da parte di chi ha esercitato l’opzione dell’invio telematico

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute/registrate (comprese le bollette doganali), nonché le relative note di variazione nel corso del periodo d’imposta (articolo 21, Dl 78/2010), prevista per il prossimo 28 settembre, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti operativi attraverso la pubblicazione di un avviso sul proprio sito.

Il primo riguarda la possibilità di non inserire i dati delle fatture oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 3 Dlgs 175/2014), che, qualora venissero comunicati, saranno vagliati dall’Agenzia che eviterà la duplicazione delle informazioni anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero contenere i dati trasmessi al Sts.

L’Agenzia delle entrate dà indicazioni ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori in merito alle comunicazioni dei dati delle fatture della società o impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa ricordando loro che devono rispettare i termini normativamente previsti per l’adempimento, facendo riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, fermo restando la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate precedentemente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi.

Dichiarazione successione online: da oggi si usa il nuovo modello

Con il provvedimento 27 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione online (Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali), grazie al quale è possibile compilare e trasmettere telematicamente la dichiarazione attraverso un percorso guidato, assolvere gli obblighi tributari, calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali da versare in autoliquidazione mediante addebito diretto sul proprio conto corrente (o su quello dell’intermediario), nonché richiedere le volture catastali degli immobili (che sono eseguite automaticamente sulla base di quanto dichiarato), senza dover compiere ulteriori adempimenti (vedi “Successione, tutto con un click: dichiarazione e volture catastali” e “Nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali“).
Per consentire la gestione di particolari fattispecie, alcune delle quali entrate in vigore dopo il 27 dicembre 2016, con il provvedimento 15 giugno 2017 è stata approvata la nuova versione del modello, in sostituzione di quella adottata in precedenza (vedi “Dichiarazione successione online: arriva il nuovo modello aggiornato“).

Il nuovo modello aggiornato di dichiarazione di successione online può essere utilizzato a partire dal 12 settembre 2017.

Sempre da oggi, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è disponibile la versione 1.2.0 dei prodotti di compilazione e controllo del software relativo alle successioni telematiche. 

Proroga comunicazione dati fatture: vale anche per gli invii opzionali

La nuova scadenza, fissata a giovedì 28 settembre, interessa pure i contribuenti che hanno scelto la trasmissione telematica delle informazioni Iva all’Agenzia delle Entrate

La proroga al 28 settembre per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al 1° semestre 2017, vale anche per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per l’invio telematico delle informazioni (articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015).

Tale precisazione è in linea con il provvedimento direttoriale del 27 marzo scorso, che ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità di invio. Il documento ha uniformato, infatti, per il primo anno di applicazione, i termini per la Comunicazione dei dati delle fatture con quelli per l’invio telematico opzionale.

La proroga dell’adempimento fiscale, prevista da un Dpcm di prossima pubblicazione, era stata resa nota dal Mef con un comunicato stampa del 1 settembre scorso.

Invio dati liquidazioni Iva: c’è tempo fino al 18 settembre

Entro tale termine deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, il riepilogo contabile riferito al secondo trimestre del 2017

L’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal “collegato fiscale” (Dl 193/2016), attraverso l’inserimento dell’articolo 21-bis nel Dl 78/2010.
Per le liquidazioni relative al secondo trimestre 2017, il termine ultimo per l’invio è fissato al 18 settembre.

Il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, da utilizzare per la trasmissione, è stato approvato, insieme alle istruzioni per la sua compilazione, con il provvedimento 27 marzo 2017 (vedi “Nuove comunicazioni Iva: pronti i modelli e le regole di trasmissione”).

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, oltre al modello, sono disponibili sia il software di compilazione Ivp17 sia il software di controllo (vedi “Liquidazioni periodiche Iva: online compilazione e controllo”).
Sullo stesso sito internet, inoltre, è possibile consultare le Faq predisposte per dirimere i dubbi più ricorrenti (vedi “Dati liquidazioni periodiche Iva: l’Agenzia dirime gli ultimi dubbi”).

Si ricorda che lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2017.

La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
In caso di determinazione separata dell’Iva in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). È possibile regolarizzare tale violazione attraverso il ravvedimento operoso (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 – vedi “Comunicazioni dati fatture e liquidazioni Iva ravvedibili”).

Come detto, il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, ecc.).
La comunicazione va prodotta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre; quella relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre, mentre quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Qualora il termine di presentazione scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Ed è ciò che accade per il prossimo appuntamento: il 16 settembre è sabato, quindi il termine slitta automaticamente a lunedì 18 settembre.
Se entro il termine di presentazione sono inviate più comunicazioni riferite allo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

Gennaro Napolitano

Prima di tutto l’Iva all’Erario, poi la crisi

Nel sanzionare penalmente l’omesso versamento dell’imposta, se superiore a una data soglia, il legislatore ha inteso anteporre quell’adempimento a qualsiasi altra scelta imprenditoriale

La vicenda trae origine dalla contestazione in capo al rappresentante legale di una società a responsabilità limitata del mancato versamento dell’Iva relativa al 2010 per l’ammontare complessivo di 386.903 euro.

Il tribunale di Bergamo, prima, e la Corte d’appello di Brescia, poi, hanno condannato alla pena di legge l’imputato, per il reato di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000.
L’imputato, quindi, ricorre alla suprema Corte per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, deducendo:

  • la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cpp, perché la Corte territoriale, da un lato, aveva affermato che non risultavano provate in fatto le circostanze da lui dedotte a giustificazione del mancato versamento dell’Iva 2010 e, dall’altro, aveva motivato tale tesi estrapolando dai bilanci dati del tutto inconferenti
  • la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera c), cpp, perché la Corte territoriale non aveva seguito l’orientamento di legittimità secondo cui la colpevolezza poteva essere esclusa qualora l’imputato avesse dimostrato che la crisi di liquidità, intervenuta al momento della scadenza del termine per la dichiarazione annuale relativa all’esercizio precedente, non fosse a lui imputabile, e che non potesse essere altrimenti fronteggiata con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. La Corte territoriale non aveva valutato l’esigibilità in concreto della prestazione. 

A giudizio del ricorrente, l’omissione dell’Iva era dipesa da due fattori assolutamente imprevedibili, in un contesto di crisi economica già in corso da diversi anni:

  • il venir meno del più importante cliente
  • le dimissioni di circa 40 dipendenti assorbiti proprio dal cliente. 

Pertanto, non solo la sua società si era trovata improvvisamente priva degli introiti del suo principale cliente, ma si era inaspettatamente dovuta far carico di rilevanti importi per il trattamento di fine rapporto, le tredicesime e le ferie non godute. Il combinato disposto di questi due fattori aveva portato a fine 2011 un ammanco di circa 400mila euro.

La Corte territoriale aveva affermato che, a fronte del calo del fatturato tra il 2010 e il 2011, erano proporzionalmente calati anche i costi. Illogico, a giudizio del ricorrente, sostenere pertanto che il calo dei costi, per poche decine di migliaia di euro, potesse in qualche modo controbilanciare il dato inequivocabile della perdita di 400mila euro di fatturato.
Né la Corte d’appello aveva preso in considerazione gli argomenti difensivi sulla repentinità della crisi.

Pronuncia della Cassazione
La suprema Corte (sentenza n. 39500 del 29 agosto 2017), nel respingere il ricorso del contribuente, assume contezza delle affermazioni della Corte territoriale, che ha ritenuto la crisi non improvvisa e imprevedibile e che, sul punto, il ricorrente non ha dedotto alcun argomento decisivo a confutazione del giudizio.
In sostanza, per la Cassazione, la Corte d’appello ha spiegato che l’Iva è un’imposta percepita da terzi, ma da versare all’Erario, sicché è dovere dell’imprenditore operare la scelta del rinvio del versamento in un quadro di ragionevolezza economica che, salvo eventi imprevedibili, sia tale da far ordinariamente presumere che il versamento, con l’aggiunta dei previsti interessi, possa sempre posticipatamente avvenire. Laddove tale ragionevolezza sia esclusa, l’imprenditore assume coscientemente (e dolosamente) il rischio di non ottemperare al versamento del dovuto.

Nel sanzionare penalmente l’omesso versamento dell’Iva a debito, se di importo superiore alla soglia di legge, il legislatore ha inteso anteporre il versamento stesso a qualsiasi altra scelta imprenditoriale (pagamento di stipendi, fornitori, pregressi debiti erariali), privilegiando quindi il pagamento dell’imposta, scelta che risponde a criteri di priorità non sindacabili e che non viola norme di rango costituzionale.

Orbene, il ricorrente non ha dedotto argomenti convincenti in merito alle scelte imprenditoriali compiute per giustificare l’omesso versamento dell’Iva, limitandosi a riportare uno stralcio delle dichiarazioni di una teste, la quale ha affermato che il loro miglior cliente aveva deciso di vendere a una cordata americana, che i dipendenti erano passati ad altra società con diminuzione del fatturato, nonché a contestare la lettura dei bilanci da parte della Corte territoriale. Non ha invece allegato, se non genericamente, la repentinità della crisi, né ha indicato le misure prese per fronteggiarla.

Nel caso concreto, pertanto, il contribuente non ha dedotto alcun elemento che abbia potuto convincere la Corte territoriale che la prestazione del versamento dell’Iva fosse inesigibile nelle condizioni in cui si trovava non per sua colpa.

Salvatore Tiralongo

Polo unico per le visite fiscali: possibile fare richiesta online

In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, il 1° settembre 2017 entrerà in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Il decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra INPS e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni.

Un ulteriore decreto ministeriale procederà all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità e alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

Con il messaggio 9 agosto 2017, n. 3265 l’INPS fornisce le prime indicazioni operative su:

  • categorie di dipendenti pubblici interessati;
  • budget complessivo stanziato per il Polo unico per l’anno 2017;
  • disposizione d’ufficio e assegnazione delle visite mediche domiciliari;
  • gestione delle visite mediche di controllo nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale;
  • gestione della reperibilità e assenza del lavoratore;
  • dotazione e distribuzione attuale di medici fiscali;
  • procedure per richiedere le visite mediche di controllo da parte delle pubbliche amministrazioni;
  • compiti e funzioni degli uffici amministrativi e delle Unità Operative Complesse (UOC) e Unità Operative Semplici Territoriali (UOST) delle strutture territoriali competenti.