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NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING

L’art. 32-bis del D.L. 22.6.2012 n. 83, ha previsto, con decorrenza 1.12.2012, un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, cosiddetta “ IVA per cassa ” o “ Cash accounting ”.
Come precisa la Circolare 44E del 26-11-2012 dell’Agenzia delle Entrate, tutti coloro che operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni, e avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti, anch’essi soggetti passivi Iva, potranno scegliere di aderire, o meno, alle nuove regole del cash accounting. La medesima opzione vale per questi soggetti in riferimento alla corrispondente detrazione dell’imposta.
Il nuovo regime del cash accounting prevede il differimento all’atto del pagamento dei corrispettivi dell’esigibilità dell’imposta dovuta dal soggetto che eroga un servizio o cede un bene. Stesso discorso per la detrazione che questo soggetto può esercitare solo a partire dal momento in cui paga l’IVA al proprio fornitore. Naturalmente, il differimento è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene comunque esigibile, detraibile, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
La circolare illustra nel dettaglio tutti i casi in cui l’Iva per cassa, in quanto regime speciale, non è applicabile. Si tratta, in particolare, delle operazioni soggette a regole specifiche (come, ad esempio, nel caso del regime monofase o di quello previsto per l’agricoltura e le attività connesse), e di quelle effettuate nei confronti di privati o di altri soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Sono, invece, esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio d’impresa. L’Agenzia chiarisce che nel calcolo del limite del volume d’affari per poter applicare il nuovo regime – fissato a 2 milioni di euro – vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle per le quali non è possibile applicare l’Iva per cassa.
L’opzione per la liquidazione dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, il quale la deve comunicare nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha tenuto tale comportamento. Sulle fatture emesse dovrà essere riportata sia l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa” sia l’indicazione dello specifico atto normativo che ne disciplina l’applicazione – articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. La circolare chiarisce che anche se il regime dell’Iva per cassa è opzionale, una volta espressa l’opzione, il contribuente è vincolato per almeno tre anni, ad applicare il regime, salvo le eccezioni già indicate, a tutte le operazioni attive e passive effettuate, a meno che, naturalmente, non realizzi un volume d’affari superiore a due milioni di euro.

Fonte Agenzia delle Entrate

MODELLO 770/2013

Approvati i modelli 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario relativi all’anno 2012, con le istruzioni per la compilazione.

Mod.770SIl modello 770 semplificato è utilizzato dai sostituti d’imposta per dichiarare le ritenute 2012 sui redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai dati contributivi, previdenziali, assicurativi e per l’assistenza fiscale prestata nel 2012. Nel nuovo 770/2013 trova posto l’aumento della deduzione per i contributi versati in caso di lavoratori alla loro prima occupazione e le novità introdotte dall’articolo 2, comma 6, del Dl 138/2011, che prevede l’unificazione della tassazione delle rendite finanziarie al 20%.

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Mod.770OIl 770 ordinario è per sostituti d’imposta, intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e tenuti a comunicare i dati delle ritenute su dividendi, proventi da partecipazioni e redditi di capitale erogati nel 2012. Tra le novità 2013, l’unificazione della tassazione delle rendite finanziarie al 20% (articolo 2, comma 6, del Dl 138/2011).

Il termine di presentazione telematica è fissato al 31 luglio 2013, sia per la versione semplificata che per quella ordinaria.

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MODELLO 730/2013

Approvati i modelli Mod.730 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2013 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Nel Modello 730, rispetto al passato, le novità riguardano lo spazio dedicato all’ IMU, quello riservato alle detrazioni d’imposta per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica.

La scadenza per la presentazione del modello 730 è fissata al 30 aprile 2013, se effettuata grazie all’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, altrimenti il 31 maggio.

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SCONTI IRAP: conto alla rovescia per i rimborsi IRPEF ed IRES

 

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires (articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011).

Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011).

A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012, il quale ha predisposto anche un piano di invio suddiviso per aree geografiche determinate in base al domicilio fiscale del contribuente ed indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo un determinato piano di invio (allegato C del Provvedimento).

Il primo “click day” è fissato per il prossimo 18 gennaio per i contribuenti delle Marche.

DAL 2013 CAMBIA LA NUMERAZIONE DELLE FATTURE

legislazioneDal 1° gennaio 2013, a seguito dell’adeguamento della normativa Iva nazionale alla Direttiva Ue in materia di fatturazione, il numero della fattura emessa deve identificare il documento in modo univoco. Traducendo nella pratica quanto afferma, quindi, il nuovo comma 2 dell’art. 21 del Dpr 633/72, non sarà  più possibile che due fatture abbiano il medesimo numero, anche se emesse in anni diversi. Si allega la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 che, soffermandosi sugli effetti della nuova formulazione dell’articolo 21, comma 2, lettera b), del Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, individua nell’univocità il requisito essenziale della numerazione progressiva della fattura. A tale fine nel caso in cui risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in questo caso, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

REDDITOMETRO

accertamentoPubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013 n. 3 il Decreto del 24 Dicembre 2012 contenente disposizioni in merito al contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito (Nuovo Redditometro). Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.

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Reddito prodotto in Svizzera dal lavoratore residente fiscalmente in Italia

FiscoIn base al principio di tassazione mondiale dettato dall’articolo 3 del Tuir, il reddito prodotto da chi ha residenza fiscale in Italia è assoggettato a tassazione ovunque sia prodotto. Tuttavia, in caso di redditi prodotti all’estero occorre verificare quanto disposto in sede convenzionale. La convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera del 23/12/1978, n. 943, all’articolo 15, in materia di redditi da lavoro subordinato, prevede che i redditi realizzati in uno Stato diverso da quello di residenza, sono imponibili in entrambi gli Stati.
In deroga a tale principio, la convenzione prevede che le remunerazioni che un soggetto residente in Italia riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta in Svizzera sono imponibili soltanto in Italia se, contemporaneamente:

  • il soggetto soggiorna in Svizzera per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
  • le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente in Svizzera
  • l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha in Svizzera.

Nel caso oggetto del quesito, il reddito sarà assoggettato a tassazione in Svizzera, ma il contribuente potrà in sede di dichiarazione dei redditi detrarre le imposte scontate in Svizzera su quel reddito a titolo definitivo a norma di quanto previsto dall’articolo 165 del Tuir.
In altre parole, le imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo sul reddito sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo al netto delle eventuali somme di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
Va precisato che, nonostante le disposizioni precedenti, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

[Fonte: FiscoOggi]

E’ arrivato il Redditest

accertamentoL’Agenzia delle Entrate ha presentato ieri il software Redditest.
ReddiTest è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell’anno.
Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software e inserire i dati richiesti. Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.
Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell’anno, suddivise in 7 categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari.
E’ possibile in qualsiasi momento modificare o integrare le informazioni riportate.
Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati.

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ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 PEC OBBLIGATORIA PER TUTTI

legislazioneL’obbligo di dotarsi di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle DITTE INDIVIDUALI.

Questo strumento, nato per agevolare le comunicazioni tra imprese, professionisti e Amministrazioni Pubbliche e dare valore legale alle e-mail, diventa quindi obbligatorio anche per le aziende individuali già iscritte, se non soggette a procedure concorsuali.

La novità è contenuta nell’articolo n. 5 commi 1 e 2 del Decreto Crescita (D.l. 179/2012, meglio noto come Decreto Sviluppo bis):

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SCARICA il Decreto-Legge n.-5_2012-Decreto-semplificazioni

Il vincolo è entrato in vigore dal 21 ottobre 2012, insieme al Decreto che lo ha definito.
Dunque, d’ora in poi, coloro che intendano aprire una impresa individuale dovranno, in fase di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, comunicare il proprio indirizzo PEC (pena la sospensione della domanda per 3 mesi). Il D.L. 5/2012 ha infatti disposto la sospensione della domanda di iscrizione al Registro Imprese per le società che non forniscono il proprio indirizzo PEC.

Includere anche le imprese individuali nel vincolo di legge significa estendere l’utilizzo della posta elettronica certificata praticamente a tutti i soggetti con attività d’impresa, esclusi i dipendenti e i privati cittadini.